Page 117 - Bollettino I Semestre 2019
P. 117

CLASSIFICAZIONE


            ORDINAMENTO  PENITENZIARIO  –  DETENUTO  –  CONDANNA  ALL’ERGASTOLO  –  DELITTO  DI
            ATTENTATO  ALL’ORDINE  COSTITUZIONALE  –  COLLOQUI  COL  DIFENSORE  –  LIMITAZIONI  –
            PRESENZA  DI  UN  FUNZIONARIO  DELL’AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA  –  DIRITTO  ALLA

            RISERVATEZZA DEI COLLOQUI – VIOLAZIONE – ART. 8 CEDU – DECISIONE DELL’AUTORITA’
            GIUDIZIARIA – CONTRADDITTORIO – ASSENZA – FASE DI OPPOSIZIONE – CONTRADDITTORIO
            – ASSENZA – DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO – VIOLAZIONE – ART. 6 CEDU.


            RIFERIMENTI NORMATIVI

            CONVENZIONE EDU, artt. 6 e 8




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Corte E.D.U., Sez. II, sentenza 9 aprile 2019, Altay c. Turkey, ric. n. 11236/09.

            Abstract

            1. Il ricorrente (sig. Mehmet Aytunc Altay) ha lamentato la violazione del diritto di cui all’art. 8
            della Convenzione in ragione della restrizione che gli fu imposta nei suoi colloqui col difensore;
            e la violazione del diritto al giusto processo (art. 6) per essere stata la relativa decisione assunta
            senza aver consentito a lui e al suo difensore di intervenire preliminarmente e di contro-dedurre

            sulla richiesta del pubblico ministero.

            1.1.  Il  ricorrente,  condannato  all’ergastolo  per  il  delitto  di  attentato  all’ordine  costituzionale,

            ricevette in carcere dal suo difensore del materiale di lettura (un libro, una rivista ed un giornale)
            ritenuto pericoloso ed estraneo all’ambito d’esercizio dei diritti di difesa e per tale ragione non
            gli fu consegnato.


            Egli fece quindi reclamo che fu respinto.

            1.2. Nel frattempo, su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione dispose che i
            colloqui tra il detenuto e il suo difensore dovessero svolgersi, dato che l’avvocato era venuto

            meno  ai  suoi  doveri  professionali,  alla  presenza  di  un  funzionario  dell’amministrazione
            penitenziaria.


            Il giudice dell’esecuzione, senza sentire l’interessato e il suo difensore e senza accordare loro la
            possibilità  di  contro-dedurre  sulla  richiesta  del  pubblico  ministero,  dispose  questa  misura  di
            restrizione ai colloqui carcerari col difensore e non fissò peraltro nemmeno un termine di durata.






                                                           109
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122