Page 118 - Bollettino I Semestre 2019
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1.3. L’interessato propose quindi ricorso, che fu rigettato senza dare luogo a udienza o a altra
forma di contraddittorio.
Successivamente, negli anni seguenti, l’interessato fece più volte ricorso al giudice per una
revisione della decisione e più volte la sua richiesta senza che lui e il suo difensore fossero sentiti.
Ciò avvenne anche dopo la riforma legislativa del giudizio di esecuzione, perché il giudice ritenne
che le nuove norme sulla partecipazione dell’interessato fossero applicabili soltanto alla materia
delle sanzioni disciplinari, e tale non poteva essere considerata la restrizione ai colloqui difensivi.
2. La Corte Edu ha anzitutto ribadito che i detenuti continuano a godere dei diritti e della libertà
fondamentali che la Convenzione riconosce, salva ovviamente la compressione del diritto alla
libertà personale per effetto dello stato detentivo.
I detenuti sono titolari, oltre che del basilare diritto alla vita, della libertà di espressione, del
diritto di praticare il proprio culto religioso, il diritto alla libertà della corrispondenza (v.s entenze
Dickson c. Regno Unito [GC], n.44362/04,§§67-68,CEDU 2007-v, e i casi ivi citati, Khoroshenko
c. Russia [GC], n.41418/04, §§ 116-117, CEDU 2015), che per ragioni di sicurezza e di
prevenzione dei reati, possono subire restrizioni, purché giustificate nel caso concreto (Vedi
Biržietis c. Lituania,n.49304/09,§45, 14 giugno 2016 con riferimento a Dickson c. Regno Unito,
cit.,§§67-68).
Le restrizioni ai diritti dei detenuti devono essere giustificate sulla base del criterio della necessità
e devono essere proporzionate. Su questo piano di valutazione occorre considerare che gli Stati
godono di un margine di apprezzamento ma grava su di loro dimostrare la necessità
dell’intervento.
3. In merito al diritto alla riservatezza nelle comunicazioni con il difensore, la Corte ha ribadito
che la nozione di “vita privata” di cui all’art. 8, par. 1, della Convezione, ha un significato ampio
non suscettibile di letture tassative.
In quest’ambito rientrano le comunicazioni di una persona con il proprio avvocato nell’esercizio
del mandato difensivo in una controversia sia civile che penale o nell’espressione di una
consulenza, dato che il fine di queste comunicazioni è quello di assicurare alla persona la
possibilità di assumere decisioni consapevoli di rilievo per la propria vita.
4. Si è allora domandata se le diverse forme di comunicazione con l’avvocato rientrino nella
tutela dell’art. 8 ed ha affermativamente concluso, dopo aver rilevato che gli avvocati occupano
una posizione essenziale nell’amministrazione della giustizia perché sono gli intermediari
necessari tra le parti e il giudice.
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