Page 119 - Bollettino I Semestre 2019
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Ha sottolineato che lo stesso art. 8 ammette delle limitazioni/compressioni alle condizioni
previste dalla Convenzione, sempre che queste siano necessarie in una società democratica
(ovvero proporzionate alla finalità che puntano a realizzare).
Ad un esame delle circostanze del caso concreto ha rilevato che non è in dubbio che una
compressione del diritto c’è stata, evidenziando allora che occorre valutare se sia stata legittima
in riferimento al parametro di cui all’art. 8.
5. L’art. 8 ammette limitazioni quando previste dalla legge; tuttavia, a soddisfare il parametro
convenzionale non è solo l’esistenza di una norma domestica ma anche la qualità della sessa,
dato che è necessario che l’applicazione che le Corti danno delle norme sia prevedibile.
6. I giudici nazionali hanno fatto riferimento alla legge interna come base per adottare le misure
di restrizione. Quel dato normativo, però, ha contenuto eccezionale: elenca casi tassativi che
legittimano le restrizioni alla riservatezza delle comunicazioni tra difensore e clienti, come
quando attraverso i colloqui si possa fondatamente temere che si mantengano i contatti con
un’organizzazione terroristica o si prepari la commissione di un reato.
7. L’interpretazione data dal giudice interno è stata pertanto manifestamente irragionevole e
quindi non prevedibile ai sensi di quanto statuito dal par. 2 dell’art. 8 della Convenzione, secondo
cui «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico
del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute
o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».
Si è allora consumata una violazione dell’art. 8 par. 1 della Convenzione, che esime la Corte
dall’esaminare se l’interferenza con lo spazio di riservatezza sia stata giustificata da uno più
finalità legittime e sia stata dettata da una necessità apprezzabile in una società democratica.
8. La Corte ha poi riscontrato la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione perché
l’interessato non è stato posto nelle condizioni di interloquire prima della decisione che ha
limitato il suo diritto alla riservatezza nelle comunicazioni con il difensore.
Data la natura non penale del procedimento che si è concluso con il contestato provvedimento
e considerato che è stato coinvolto un diritto civile, nel senso ampio che si è strutturato nella
giurisprudenza della Corte Edu, il riferimento è all’art 6 par. 1 della Convenzione.
9. L’udienza non è un requisito strutturale inderogabile e in alcune condizioni eccezionali può
anche farsi a meno di una pubblica udienza. Peraltro la parte interessata può anche rinunciare
consapevolmente al diritto di essere ascoltata.
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