Page 119 - Bollettino I Semestre 2019
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Ha  sottolineato  che  lo  stesso  art.  8  ammette  delle  limitazioni/compressioni  alle  condizioni
            previste  dalla  Convenzione,  sempre  che  queste  siano  necessarie  in  una  società  democratica
            (ovvero proporzionate alla finalità che puntano a realizzare).


            Ad  un  esame  delle  circostanze  del  caso  concreto  ha  rilevato  che  non  è  in  dubbio  che  una
            compressione del diritto c’è stata, evidenziando allora che occorre valutare se sia stata legittima

            in riferimento al parametro di cui all’art. 8.

            5. L’art. 8 ammette limitazioni quando previste dalla legge; tuttavia, a soddisfare il parametro
            convenzionale non è solo l’esistenza di una norma domestica ma anche la qualità della sessa,

            dato che è necessario che l’applicazione che le Corti danno delle norme sia prevedibile.

            6. I giudici nazionali hanno fatto riferimento alla legge interna come base per adottare le misure
            di restrizione. Quel dato normativo, però, ha contenuto eccezionale: elenca casi tassativi che

            legittimano  le  restrizioni  alla  riservatezza  delle  comunicazioni  tra  difensore  e  clienti,  come
            quando attraverso i colloqui si possa fondatamente temere che si mantengano i contatti con
            un’organizzazione terroristica o si prepari la commissione di un reato.


            7. L’interpretazione data dal giudice interno è stata pertanto manifestamente irragionevole e
            quindi non prevedibile ai sensi di quanto statuito dal par. 2 dell’art. 8 della Convenzione, secondo
            cui «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che

            tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,
            è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico
            del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute

            o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».

            Si è allora consumata una violazione dell’art. 8 par. 1 della Convenzione, che esime la Corte
            dall’esaminare se l’interferenza  con lo spazio di riservatezza  sia stata giustificata da uno più

            finalità legittime e sia stata dettata da una necessità apprezzabile in una società democratica.

            8.  La  Corte  ha  poi  riscontrato  la  violazione  dell’art.  6,  par.  1,  della  Convenzione  perché
            l’interessato  non  è  stato  posto  nelle  condizioni  di  interloquire  prima  della  decisione  che  ha

            limitato il suo diritto alla riservatezza nelle comunicazioni con il difensore.

            Data la natura non penale del procedimento che si è concluso con il contestato provvedimento
            e considerato che è stato coinvolto un diritto civile, nel senso ampio che si è strutturato nella

            giurisprudenza della Corte Edu, il riferimento è all’art 6 par. 1 della Convenzione.

            9. L’udienza non è un requisito strutturale inderogabile e in alcune condizioni eccezionali può

            anche farsi a meno di una pubblica udienza. Peraltro la parte interessata può anche rinunciare
            consapevolmente al diritto di essere ascoltata.



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