Page 122 - Bollettino I Semestre 2019
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Ha così dichiarato illegittimo il criterio di automaticità della limitazione dei colloqui, ma non la
limitazione degli stessi in ragione di particolari esigenze, che ben possono essere concretamente
assunte dalle autorità.
16. Per quel che poi concerne il diritto al reclamo e ad un contraddittorio per la decisione, è
appena il caso di osservare che l’art. 41-bis ord. pen. prescrive che il detenuto e il suo difensore
hanno diritto di rivolgersi al Tribunale di sorveglianza di Roma per impugnare il provvedimento
di sottoposizione (o di proroga) al regime speciale. Il Tribunale è tenuto a decidere in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria del difensore, oltre che del pubblico ministero. Per la
partecipazione dell’interessato è previsto che si faccia applicazione delle disposizioni generali che
regolano la partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio. Con la recente
riforma del 2018, d. lgs. n. 123 del 2018, si è previsto che, su richiesta dell’interessato, l’udienza
sia tenuta in forma pubblica.
Contro la decisione del Tribunale di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione, per
violazione di legge.
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