Page 122 - Bollettino I Semestre 2019
P. 122

Ha così dichiarato illegittimo il criterio di automaticità della limitazione dei colloqui, ma non la
            limitazione degli stessi in ragione di particolari esigenze, che ben possono essere concretamente
            assunte dalle autorità.


            16. Per quel che poi concerne il diritto al reclamo e ad un contraddittorio per la decisione, è
            appena il caso di osservare che l’art. 41-bis ord. pen. prescrive che il detenuto e il suo difensore

            hanno diritto di rivolgersi al Tribunale di sorveglianza di Roma per impugnare il provvedimento
            di sottoposizione (o di proroga) al regime speciale. Il Tribunale è tenuto a decidere in camera di
            consiglio con la partecipazione necessaria del difensore, oltre che del pubblico ministero. Per la
            partecipazione dell’interessato è previsto che si faccia applicazione delle disposizioni generali che

            regolano la partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio. Con la recente
            riforma del 2018, d. lgs. n. 123 del 2018, si è previsto che, su richiesta dell’interessato, l’udienza
            sia tenuta in forma pubblica.


            Contro  la  decisione  del  Tribunale  di  sorveglianza  è  ammesso  ricorso  per  cassazione,  per
            violazione di legge.




                                                                                               Indice



































                                                           114
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127