Page 127 - Bollettino I Semestre 2019
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Risulta evidente, infatti, la preoccupazione della Corte edu di rimanere affogata da richieste di
            parere a pioggia che inciderebbero negativamente sul già precario assetto della Corte europea,
            oberata da un arretrato non indifferente, pur se ridotto rispetto ad alcuni anni fa.


            Scegliendo questa chiave di lettura si coglie, quindi, sottotraccia la volontà della Grande Camera
            di riservare la portata del parere ai soli casi che presentano aspetti di evidente similitudine con

            quello affrontato in sede di richiesta preventiva.

            Anche se non va sottaciuto che in altro punto del parere la Grande Camera ha lasciato spazio
            all’estensione del principio affermato anche a casi diversi da quello esaminato- ci si riferisce alla

            precisazione fatta dalla Grande Camera in ordine alla necessità di affermare il riconoscimento
            della relazione fra madre d’intenzione e minore anche nell’ipotesi, diversa da quella esaminata,
            di maternità surrogata realizzata con materiale biologico della madre.


            Per altro verso, la cura che la Corte europea dimostra nel risolvere il caso in sede di parere
            preventivo  è  evidentemente  la  stessa  rispetto  a  quella  dei  casi  decisi  in  sede  di  contenzioso
            ordinario,  pur  emergendo  anche  a  livello  motivazionale  la  ricerca  di  una  maggiore  sintesi,
            soprattutto nell’esame delle posizioni mostrate dai soggetti intervenuti. Sintesi che non va, in

            ogni caso, a detrimento del contraddittorio fra tutti i soggetti intervenuti, visto che il richiedente
            ha ricevuto in comunicazione tutti gli atti depositati dalle parti o dai soggetti intervenienti.


            Gli  scenari  che  si  aprono  innanzi  alle  Corte  nazionali  appaiono,  dunque,  di  grande  interesse
            richiedendo probabilmente l’adozione di decisioni organizzative non marginali proprio a livello
            nazionale.


            Si pensi, solo per fare un esempio, a come le Alte Corti dovranno attrezzarsi per valutare gli atti
            successivi (riconvocazione del collegio, fissazione udienza,esame informale degli atti da parte
            del presidente o del giudice relatore) e per eventualmente  fornire ulteriori chiarimenti. Per non

            dire degli aspetti collegati alla scelta sull’an, quomodo e quando della richiesta di parere, anche
            al fine di verificare gli effetti della richiesta sugli altri procedimenti simili eventualmente pendenti
            innanzi allo stesso organo o ad altri organi giurisdizionali. Risposte che chiamano in campo le
            dirigenze degli Uffici apicali ma che, probabilmente, dovranno essere alimentate da un confronto

            serrato  con  la  stessa  Corte  edu.  Ed  in  questa  prospettiva  si  apprezza  ancora  una  volta
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            l’importanza non soltanto delle Linee Guida appositamente predisposte dalla Corte europea , ma
            anche dei Protocolli di dialogo fra le Corti.


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            3   V.  Guidelines  on  the  implementation  of  the  advisory-opinion  procedure  introduced  by  Protocol  No.  16  to  the
            Convention(as approved by the Plenary Court on 18 September 2017),
            in https://www.echr.coe.int/Documents/Guidelines_P16_ENG.pdf.


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