Page 127 - Bollettino I Semestre 2019
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Risulta evidente, infatti, la preoccupazione della Corte edu di rimanere affogata da richieste di
parere a pioggia che inciderebbero negativamente sul già precario assetto della Corte europea,
oberata da un arretrato non indifferente, pur se ridotto rispetto ad alcuni anni fa.
Scegliendo questa chiave di lettura si coglie, quindi, sottotraccia la volontà della Grande Camera
di riservare la portata del parere ai soli casi che presentano aspetti di evidente similitudine con
quello affrontato in sede di richiesta preventiva.
Anche se non va sottaciuto che in altro punto del parere la Grande Camera ha lasciato spazio
all’estensione del principio affermato anche a casi diversi da quello esaminato- ci si riferisce alla
precisazione fatta dalla Grande Camera in ordine alla necessità di affermare il riconoscimento
della relazione fra madre d’intenzione e minore anche nell’ipotesi, diversa da quella esaminata,
di maternità surrogata realizzata con materiale biologico della madre.
Per altro verso, la cura che la Corte europea dimostra nel risolvere il caso in sede di parere
preventivo è evidentemente la stessa rispetto a quella dei casi decisi in sede di contenzioso
ordinario, pur emergendo anche a livello motivazionale la ricerca di una maggiore sintesi,
soprattutto nell’esame delle posizioni mostrate dai soggetti intervenuti. Sintesi che non va, in
ogni caso, a detrimento del contraddittorio fra tutti i soggetti intervenuti, visto che il richiedente
ha ricevuto in comunicazione tutti gli atti depositati dalle parti o dai soggetti intervenienti.
Gli scenari che si aprono innanzi alle Corte nazionali appaiono, dunque, di grande interesse
richiedendo probabilmente l’adozione di decisioni organizzative non marginali proprio a livello
nazionale.
Si pensi, solo per fare un esempio, a come le Alte Corti dovranno attrezzarsi per valutare gli atti
successivi (riconvocazione del collegio, fissazione udienza,esame informale degli atti da parte
del presidente o del giudice relatore) e per eventualmente fornire ulteriori chiarimenti. Per non
dire degli aspetti collegati alla scelta sull’an, quomodo e quando della richiesta di parere, anche
al fine di verificare gli effetti della richiesta sugli altri procedimenti simili eventualmente pendenti
innanzi allo stesso organo o ad altri organi giurisdizionali. Risposte che chiamano in campo le
dirigenze degli Uffici apicali ma che, probabilmente, dovranno essere alimentate da un confronto
serrato con la stessa Corte edu. Ed in questa prospettiva si apprezza ancora una volta
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l’importanza non soltanto delle Linee Guida appositamente predisposte dalla Corte europea , ma
anche dei Protocolli di dialogo fra le Corti.
Indice
3 V. Guidelines on the implementation of the advisory-opinion procedure introduced by Protocol No. 16 to the
Convention(as approved by the Plenary Court on 18 September 2017),
in https://www.echr.coe.int/Documents/Guidelines_P16_ENG.pdf.
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