Page 132 - Bollettino I Semestre 2019
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Tanto risultava dal fatto che i giudici nazionali avessero trasferito ogni responsabilità alle autorità
italiane, attribuendo loro compiti di sorveglianza circa il benessere dei bambini.
Da ultimo, la ricorrente segnalava che, dopo tre anni in Romania, i figli si erano ben integrati nel
nuovo ambiente.
9. Il Governo, preliminarmente, asserì che i procedimenti diretti alla restituzione dei bambini
erano finalizzati unicamente a verificare l’ammissibilità della richiesta, ma non a sostituire le
procedure riguardanti l’attribuzione dell’autorità genitoriale e la custodia dei figli.
Ammise che vi era stata un’interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita
familiare, giustificandola con il fatto che la stessa fosse prevista dalla legge, perseguisse uno
scopo legittimo e fosse proporzionata a tale scopo.
Il Governo dichiarò, altresì, che i tribunali nazionali avevano esaminato le accuse di “grave
rischio” e che la decisione di far ritornare i bambini nel luogo di residenza abituale fosse basata
sulla convinzione che il sistema italiano sarebbe stato in grado di proteggere i diritti dei bambini
e di fronteggiare eventuali fenomeni di abuso e violenza.
10. I Giudici di Strasburgo ribadiscono, sulla scorta di quanto affermato in una precedente
pronuncia (Corte edu, X v. Lettonia, ric. n. 27853/09, § 92/108), che il ritorno di un minore non
può essere ordinato automaticamente o meccanicamente nei casi in cui è applicabile la
Convenzione dell’Aja.
I fattori che costituiscono un’eccezione al ritorno immediato del minore, in applicazione degli
artt. 12, 13 e 20 della Convenzione dell’Aja, dovranno essere presi in considerazione dal Giudice,
il quale avrà il compito di assumere una decisione sufficientemente motivata in tal senso.
Tuttavia, tali fattori dovranno essere valutati ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.
La Corte EDU riafferma ancora una volta che l’interesse del bambino deve essere di primaria
importanza.
A livello normativo precisa, altresì, che la Convenzione dell’Aja deve essere interpretata e
applicata nel contesto del Regolamento Bruxelles II bis, quando gli Stati coinvolti sono parti di
entrambe le normative.
La Corte EDU sancisce che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a tutelare in modo effettivo
la dignità dei bambini, predisponendo un quadro giuridico comprensivo di misure idonee ad
evitare maltrattamenti e violenze.
Una volta ammessa da parte del Governo dell’interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto
della loro vita familiare, la Corte osserva che tale ingerenza è prevista dalla legge (art. 12
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