Page 132 - Bollettino I Semestre 2019
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Tanto risultava dal fatto che i giudici nazionali avessero trasferito ogni responsabilità alle autorità
            italiane, attribuendo loro compiti di sorveglianza circa il benessere dei bambini.


            Da ultimo, la ricorrente segnalava che, dopo tre anni in Romania, i figli si erano ben integrati nel
            nuovo ambiente.

            9. Il Governo, preliminarmente, asserì che i procedimenti diretti alla restituzione dei bambini

            erano finalizzati unicamente a verificare l’ammissibilità della richiesta, ma non a sostituire le
            procedure riguardanti l’attribuzione dell’autorità genitoriale e la custodia dei figli.

            Ammise  che  vi  era  stata  un’interferenza  con  il  diritto  dei  ricorrenti  al  rispetto  della  loro  vita

            familiare, giustificandola con il fatto che la stessa fosse prevista dalla legge, perseguisse uno
            scopo legittimo e fosse proporzionata a tale scopo.


            Il  Governo  dichiarò,  altresì,  che  i  tribunali  nazionali  avevano  esaminato  le  accuse  di  “grave
            rischio” e che la decisione di far ritornare i bambini nel luogo di residenza abituale fosse basata
            sulla convinzione che il sistema italiano sarebbe stato in grado di proteggere i diritti dei bambini

            e di fronteggiare eventuali fenomeni di abuso e violenza.

            10.  I  Giudici  di  Strasburgo  ribadiscono,  sulla  scorta  di  quanto  affermato  in  una  precedente
            pronuncia (Corte edu, X v. Lettonia, ric. n. 27853/09, § 92/108), che il ritorno di un minore non

            può  essere  ordinato  automaticamente  o  meccanicamente  nei  casi  in  cui  è  applicabile  la
            Convenzione dell’Aja.

            I fattori che costituiscono un’eccezione al ritorno immediato del minore, in applicazione degli

            artt. 12, 13 e 20 della Convenzione dell’Aja, dovranno essere presi in considerazione dal Giudice,
            il  quale  avrà  il  compito  di  assumere  una  decisione  sufficientemente  motivata  in  tal  senso.
            Tuttavia, tali fattori dovranno essere valutati ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.


            La Corte EDU riafferma ancora una volta che l’interesse del bambino deve essere di primaria
            importanza.


            A  livello  normativo  precisa,  altresì,  che  la  Convenzione  dell’Aja  deve  essere  interpretata  e
            applicata nel contesto del Regolamento Bruxelles II bis, quando gli Stati coinvolti sono parti di
            entrambe le normative.


            La Corte EDU sancisce che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a tutelare in modo effettivo
            la  dignità  dei  bambini,  predisponendo  un  quadro  giuridico  comprensivo  di  misure  idonee  ad
            evitare maltrattamenti e violenze.


            Una volta ammessa da parte del Governo dell’interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto
            della  loro  vita  familiare,  la  Corte  osserva  che  tale  ingerenza  è  prevista  dalla  legge  (art.  12



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