Page 134 - Bollettino I Semestre 2019
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Il Regolamento, basato sulla Convenzione dell’Aja, si fonda sul principio di reciproca fiducia tra
gli Stati membri dell’Unione Europea.
Secondo la Corte, la sussistenza di una fiducia tra gli Stati non vale, però, ad ammettere che lo
Stato in cui si trovano i minori li trasferisca in un ambiente in cui risulta elevato il rischio di
violenza domestica, sul presupposto che le autorità dello Stato in cui i minori hanno la residenza
siano in grado di trattare e contrastare eventuali abusi.
13. La Corte ritiene che i giudici nazionali avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione al
potenziale rischio di maltrattamento in cui sarebbero potuti incorrere i bambini, qualora fossero
stati rimandati in Italia, quantomeno garantendo l’adozione di accordi specifici per
salvaguardarne i diritti.
Si è quindi ritenuto che i tribunali nazionali non avevano esaminato in maniera adeguata le
accuse di “grave rischio” per i minori, riconoscendo la sussistenza della violazione dell’art. 8 della
Convenzione.
14. La Corte ha in conclusione dichiarato fondato il ricorso, constatando la violazione dell’art. 8
della Convenzione e ritenendo assorbita la lamentata violazione dell’art. 3 CEDU
nell’affermazione della lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Lo Stato romeno è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma pari ad
€ 12.500,00 a titolo di danni non patrimoniali ed € 3.645,00 in favore della madre in relazione
ai costi e alle spese sostenute per il giudizio.
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