Page 130 - Bollettino I Semestre 2019
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civili  della  sottrazione  internazionale  di  minori  e  quelle  del  Regolamento  (CE)  n.  2201/2003
            relativo  alla  competenza,  al  riconoscimento  e  all'esecuzione  delle  sentenze  in  materia
            matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Regolamento Bruxelles II bis"). Difatti

            quest’ultimo non era d’accordo sul fatto che i figli rimanessero in modo permanente in Romania,
            ritenendo che la ricorrente avesse unilateralmente cambiato la residenza dei figli, dando luogo
            ad una sottrazione illecita.


            La  ricorrente  si  era  opposta  all’azione,  allegando  che  il  marito  era  un  padre  violento  ed
            enunciando  i  comportamenti  aggressivi  tenuti  e  documentati  da  video-registrazioni.  Spiegò,
            inoltre, che i figli si erano ben integrati nel nuovo ambiente e  che gli stessi si rifiutavano di

            parlare con il padre, temendo di ritornare in Italia e di essere, nuovamente, soggetti ad abusi e
            violenze.




            3. Nel gennaio 2016, il Tribunale di Bucarest accolse la domanda di ritorno dei bambini in Italia,
            paese  di  residenza  abituale,  concludendo  che  non  vi  erano  ragioni  per  opporsi  alla  richiesta
            avanzata dal padre. Ritenne, poi, che la madre aveva influenzato negativamente i bambini contro

            il padre e che la decisione di lasciare l’Italia era stata dettata da problemi coniugali.

            Circa l’allegazione del grave rischio in cui i bambini sarebbero potuti  incorrere per mano del

            padre, il Tribunale di Bucarest stabilì che “le prove dimostrano senza dubbio che il padre ha
            usato la forza fisica e la voce alta per disciplinare i suoi bambini. P.L.R. lo ha confermato nella
            sua  dichiarazione  dinanzi  alla  Corte.  Il  bambino  ha  diritto  al  rispetto  della  sua  dignità,  che
            comporta il divieto in qualsiasi circostanza di qualsiasi atto di violenza fisica o psicologica nei

            suoi confronti. È evidente che nulla può giustificare un allontanamento da questa norma”.

            4. La ricorrente si oppose alla decisione del Tribunale, ma la Corte d’Appello di Bucarest confermò

            la decisione di primo grado.

            La Corte concluse, in particolare, evidenziando che “non si può dedurre che atti occasionali di
            violenza come quelli dimostrati dalle registrazioni, si ripresentino abbastanza spesso da costituire

            un grave rischio ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja”. Da ultimo precisò che qualora,
            a seguito della decisione, fosse emerso un pregiudizio nei riguardi dei minori le autorità italiane
            avrebbero  dovuto  adottare  le  misure  necessarie  a  contrastare  eventuali  fenomeni  di  abuso
            compiuti in loro danno.


            5. Nel luglio 2017 il padre dei minori, attraverso un ufficiale giudiziario in Romania, si attivò al
            fine di dare esecuzione alle pronunce rese dai giudici nazionali.







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