Page 130 - Bollettino I Semestre 2019
P. 130
civili della sottrazione internazionale di minori e quelle del Regolamento (CE) n. 2201/2003
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Regolamento Bruxelles II bis"). Difatti
quest’ultimo non era d’accordo sul fatto che i figli rimanessero in modo permanente in Romania,
ritenendo che la ricorrente avesse unilateralmente cambiato la residenza dei figli, dando luogo
ad una sottrazione illecita.
La ricorrente si era opposta all’azione, allegando che il marito era un padre violento ed
enunciando i comportamenti aggressivi tenuti e documentati da video-registrazioni. Spiegò,
inoltre, che i figli si erano ben integrati nel nuovo ambiente e che gli stessi si rifiutavano di
parlare con il padre, temendo di ritornare in Italia e di essere, nuovamente, soggetti ad abusi e
violenze.
3. Nel gennaio 2016, il Tribunale di Bucarest accolse la domanda di ritorno dei bambini in Italia,
paese di residenza abituale, concludendo che non vi erano ragioni per opporsi alla richiesta
avanzata dal padre. Ritenne, poi, che la madre aveva influenzato negativamente i bambini contro
il padre e che la decisione di lasciare l’Italia era stata dettata da problemi coniugali.
Circa l’allegazione del grave rischio in cui i bambini sarebbero potuti incorrere per mano del
padre, il Tribunale di Bucarest stabilì che “le prove dimostrano senza dubbio che il padre ha
usato la forza fisica e la voce alta per disciplinare i suoi bambini. P.L.R. lo ha confermato nella
sua dichiarazione dinanzi alla Corte. Il bambino ha diritto al rispetto della sua dignità, che
comporta il divieto in qualsiasi circostanza di qualsiasi atto di violenza fisica o psicologica nei
suoi confronti. È evidente che nulla può giustificare un allontanamento da questa norma”.
4. La ricorrente si oppose alla decisione del Tribunale, ma la Corte d’Appello di Bucarest confermò
la decisione di primo grado.
La Corte concluse, in particolare, evidenziando che “non si può dedurre che atti occasionali di
violenza come quelli dimostrati dalle registrazioni, si ripresentino abbastanza spesso da costituire
un grave rischio ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja”. Da ultimo precisò che qualora,
a seguito della decisione, fosse emerso un pregiudizio nei riguardi dei minori le autorità italiane
avrebbero dovuto adottare le misure necessarie a contrastare eventuali fenomeni di abuso
compiuti in loro danno.
5. Nel luglio 2017 il padre dei minori, attraverso un ufficiale giudiziario in Romania, si attivò al
fine di dare esecuzione alle pronunce rese dai giudici nazionali.
122