Page 126 - Bollettino I Semestre 2019
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Strumenti che potrebbero anche essere rappresentanti dal procedimento di adozione, purché
            questo produca effetti simili a quelli del riconoscimento legale nell’atto di nascita e consenta un
            procedimento di riconoscimento dello status celere e dunque idoneo a comprimere la condizione

            di incertezza.

            La Corte edu si perita poi di chiarire che spetta comunque ai giudici nazionali verificare sempre

            il superiore interesse superiore rispetto al singolo caso che dovesse venire al suo esame.

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            In conclusione, il margine di apprezzamento elevato  che va riconosciuto ai singoli stati rispetto
            alle modalità con le quali tutelare la relazione figlio madre d’intenzione impone di ritenere che

            per salvaguardare il diritto al riconoscimento della relazione fra minore e madre d’intenzione,
            protetto dall’art.8 CEDU, lo strumento della registrazione nell’atto di nascita del rapporto non sia
            l’unico, potendosi ad esso affiancare anche la procedura di adozione, purché questa consenta in
            concreto di ottenere una protezione tempestiva ed efficace del superiore interesse del minore.


            La Corte ha poi concluso che spetta al giudice nazionale valutare se le diverse forme di adozione
            previste nell’ordinamento interno francese rispettino i principi dalla stessa fissati, tenuto conto
            delle  ulteriori  questioni  che  possono  agitarsi  –  previsione  dell’adozione  solo  per  le  coppie

            coniugate, eventuale necessità del consenso della madre surrogata.

            3. Conclusioni.


            Il parere reso dalla Grande Camera offre notevoli spunti di riflessione non solo in ordine alla
            delicata vicenda esaminata, ma anche con riguardo alle modalità con le quali la Corte edu intende
            utilizzare il prezioso strumento di dialogo introdotto dal Protocollo n.16 ed offerto alle Alte Corti

            nazionali.

            Il  giudice  di  Strasburgo  mostra  grande  considerazione  ed  attenzione  alla  richiesta  di  parere
            preventivo proveniente da un’Alta Corte ed è pienamente consapevole del valore che tale dialogo

            può  rappresentare  per  la  sua  stessa  autorevolezza  e  per  l’incisività  ed  efficacia  delle  sue
            pronunzie.


            Essa sembra volere incentivare l’uso di tale strumento per questioni caratterizzate da contenuti
            di novità tanto per il giudice a quo che per la Corte europea capaci di incidere su questioni di
            principio che involgono la CEDU.




            2  Risulta dal parere una marcata attenzione al tema del margine di apprezzamento che ha finito per condizionare tutti i
            temi affrontati dalla Grande Camera rispetto alla questione prospettata dal giudice a quo, a volte dimostrandosi elemento
            capace di limitare l’intervento della Corte edu- come è a proposito della valutazione dell’idoneità dell’adozione a garantire
            una forma del riconoscimento della relazione fra madre d’intenzione e minore nato da maternità surrogata omogenea
            rispetto a quella offerta dall’indicazione nell’atto di nascita della maternità sociale, altra come parametro che impedisce
            allo Stato di non riconoscere la relazione minore madre sociale.



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