Page 126 - Bollettino I Semestre 2019
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Strumenti che potrebbero anche essere rappresentanti dal procedimento di adozione, purché
questo produca effetti simili a quelli del riconoscimento legale nell’atto di nascita e consenta un
procedimento di riconoscimento dello status celere e dunque idoneo a comprimere la condizione
di incertezza.
La Corte edu si perita poi di chiarire che spetta comunque ai giudici nazionali verificare sempre
il superiore interesse superiore rispetto al singolo caso che dovesse venire al suo esame.
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In conclusione, il margine di apprezzamento elevato che va riconosciuto ai singoli stati rispetto
alle modalità con le quali tutelare la relazione figlio madre d’intenzione impone di ritenere che
per salvaguardare il diritto al riconoscimento della relazione fra minore e madre d’intenzione,
protetto dall’art.8 CEDU, lo strumento della registrazione nell’atto di nascita del rapporto non sia
l’unico, potendosi ad esso affiancare anche la procedura di adozione, purché questa consenta in
concreto di ottenere una protezione tempestiva ed efficace del superiore interesse del minore.
La Corte ha poi concluso che spetta al giudice nazionale valutare se le diverse forme di adozione
previste nell’ordinamento interno francese rispettino i principi dalla stessa fissati, tenuto conto
delle ulteriori questioni che possono agitarsi – previsione dell’adozione solo per le coppie
coniugate, eventuale necessità del consenso della madre surrogata.
3. Conclusioni.
Il parere reso dalla Grande Camera offre notevoli spunti di riflessione non solo in ordine alla
delicata vicenda esaminata, ma anche con riguardo alle modalità con le quali la Corte edu intende
utilizzare il prezioso strumento di dialogo introdotto dal Protocollo n.16 ed offerto alle Alte Corti
nazionali.
Il giudice di Strasburgo mostra grande considerazione ed attenzione alla richiesta di parere
preventivo proveniente da un’Alta Corte ed è pienamente consapevole del valore che tale dialogo
può rappresentare per la sua stessa autorevolezza e per l’incisività ed efficacia delle sue
pronunzie.
Essa sembra volere incentivare l’uso di tale strumento per questioni caratterizzate da contenuti
di novità tanto per il giudice a quo che per la Corte europea capaci di incidere su questioni di
principio che involgono la CEDU.
2 Risulta dal parere una marcata attenzione al tema del margine di apprezzamento che ha finito per condizionare tutti i
temi affrontati dalla Grande Camera rispetto alla questione prospettata dal giudice a quo, a volte dimostrandosi elemento
capace di limitare l’intervento della Corte edu- come è a proposito della valutazione dell’idoneità dell’adozione a garantire
una forma del riconoscimento della relazione fra madre d’intenzione e minore nato da maternità surrogata omogenea
rispetto a quella offerta dall’indicazione nell’atto di nascita della maternità sociale, altra come parametro che impedisce
allo Stato di non riconoscere la relazione minore madre sociale.
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