Page 125 - Bollettino I Semestre 2019
P. 125
determina il mancato riconoscimento del rapporto fra minore e madre d’intenzione, segnalando
gli effetti negativi che potrebbero derivare in relazione al mancato riconoscimento della
nazionalità della madre anche ai fini della individuazione della residenza del minore stesso
– questione, quest’ultima, peraltro non ricorrente nel caso di specie in relazione all’avvenuta
registrazione dell’atto di nascita in favore del padre naturale di nazionalità francese –.
Particolare attenzione la Corte edu ha mostrato poi verso la questione dei diritti ereditari del
minore che potrebbero essere compromessi dal mancato riconoscimento del rapporto
esponendo, per altro verso, il minore al rischio di non possedere strumenti di tutela per ottenere,
in caso di separazione dei coniugi, la tutela necessaria per la propria integrità in caso di rifiuto
della madre d’intenzione di cura e assistenza.
Ma è a questo punto che la stessa Corte prende in considerazione l’esistenza di possibili ulteriori
istanze che potrebbero orientare verso un’opzione diversa, indicando espressamente il diritto
alla conoscenza delle origini del minore sulla madre genetica e quelle correlate alla possibilità di
abusi della pratiche di maternità surrogata. Esigenze e valori, questi ultimi, che secondo il
bilanciamento attuato dalla Corte edu, devono cedere in relazione al superiore interesse del
minore ad avere un riconoscimento legale della relazione con la madre d’intenzione ed alla
stabilità alla relazione ambientale che con la stessa intrattiene.
In questa direzione, del resto, orienta il margine di apprezzamento che, ricorda la Corte edu
sulla scia dei propri precedenti, pur ampio nelle materie che involgono aspetti di natura etica,
tuttavia si restringe fortemente quando entrano in gioco aspetti particolarmente rilevanti per
l’identità di una persona e, segnatamente, quelli collegati alla relazione genitori figli.
Il composito esame del superiore interesse del minore e del limitato margine di apprezzamento
in materia hanno quindi indotto la Corte a ritenere che nel caso prospettato dalla Corte di
Cassazione francese l’art.8 della CEDU imponesse allo Stato di fornire un riconoscimento legale
della relazione fra il minore e la madre d’intenzione. Tutela, quest’ultima, che va riconosciuta
vieppiù nel caso in cui il minore sia stato generato mediante maternità surrogata realizzata anche
con materiale biologico della madre d’intenzione - p. 47 parere -.
Passando all’esame della seconda questione, la Corte edu ha ritenuto che la particolare posizione
nella quale versa il minore richiede l’adozione di strumenti di protezione della sua condizione di
vulnerabilità che non impongono necessariamente ad ogni Stato contraente il riconoscimento
nell’atto di nascita come madre legale della madre d’intenzione. L’assenza di consenso
nell’ambito degli Stati contraenti in materia non milita in questa direzione.
Ma quel che è necessario, secondo la Corte edu, è l’esistenza di mezzi di tutela che consentano
adeguata protezione alla relazione fra minore e madre sociale quando essa si sia esteriorizzata.
117