Page 125 - Bollettino I Semestre 2019
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determina il mancato riconoscimento del rapporto fra minore e madre d’intenzione, segnalando
            gli  effetti  negativi  che  potrebbero  derivare  in  relazione  al  mancato  riconoscimento  della
            nazionalità della  madre anche  ai  fini della individuazione della residenza  del  minore  stesso

            – questione, quest’ultima, peraltro non ricorrente nel caso di specie in relazione all’avvenuta
            registrazione dell’atto di nascita in favore del padre naturale di nazionalità francese –.


            Particolare attenzione la Corte edu ha mostrato poi verso la questione dei diritti ereditari del
            minore  che  potrebbero  essere  compromessi  dal  mancato  riconoscimento  del  rapporto
            esponendo, per altro verso, il minore al rischio di non possedere strumenti di tutela per ottenere,
            in caso di separazione dei coniugi, la tutela necessaria per la propria integrità in caso di rifiuto

            della madre d’intenzione di cura e assistenza.

            Ma è a questo punto che la stessa Corte prende in considerazione l’esistenza di possibili ulteriori
            istanze che potrebbero orientare verso un’opzione diversa, indicando espressamente il diritto

            alla conoscenza delle origini del minore sulla madre genetica e quelle correlate alla possibilità di
            abusi  della  pratiche  di  maternità  surrogata.  Esigenze  e  valori,  questi  ultimi,  che  secondo  il
            bilanciamento  attuato  dalla  Corte  edu,  devono  cedere  in  relazione  al  superiore  interesse  del

            minore  ad  avere  un  riconoscimento  legale  della  relazione  con  la  madre  d’intenzione  ed  alla
            stabilità alla relazione ambientale che con la stessa intrattiene.

            In questa direzione, del resto, orienta il margine di apprezzamento che, ricorda la Corte edu

            sulla scia dei propri precedenti, pur ampio nelle materie che involgono aspetti di natura etica,
            tuttavia si restringe fortemente quando entrano in gioco aspetti particolarmente rilevanti per
            l’identità di una persona e, segnatamente, quelli collegati alla relazione genitori figli.


            Il composito esame del superiore interesse del minore e del limitato margine di apprezzamento
            in  materia  hanno  quindi  indotto  la  Corte  a  ritenere  che  nel  caso  prospettato  dalla  Corte  di
            Cassazione francese l’art.8 della CEDU imponesse allo Stato di fornire un riconoscimento legale
            della relazione fra il minore e la madre d’intenzione. Tutela, quest’ultima, che va riconosciuta

            vieppiù nel caso in cui il minore sia stato generato mediante maternità surrogata realizzata anche
            con materiale biologico della madre d’intenzione - p. 47 parere -.


            Passando all’esame della seconda questione, la Corte edu ha ritenuto che la particolare posizione
            nella quale versa il minore richiede l’adozione di strumenti di protezione della sua condizione di
            vulnerabilità che non impongono necessariamente ad ogni Stato contraente il riconoscimento

            nell’atto  di  nascita  come  madre  legale  della  madre  d’intenzione.  L’assenza  di  consenso
            nell’ambito degli Stati contraenti in materia non milita in questa direzione.

            Ma quel che è necessario, secondo la Corte edu, è l’esistenza di mezzi di tutela che consentano

            adeguata protezione alla relazione fra minore e madre sociale quando essa si sia esteriorizzata.



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