Page 124 - Bollettino I Semestre 2019
P. 124

Si rimanda al report del 13 ottobre 2018 – reperibile sul bollettino on line dei report redatti dal
            gruppo  Protocollo  per  il  sunto  della  vicenda  che  ha  dato  luogo  al  parere.  Qui  è  sufficiente
            rammentare  che  l’Adunanza  plenaria  della  Cassazione  ha  quindi  chiesto  di  sapere  se  nel

            riconoscere la trascrizione nei registri dello stato civile del certificato di nascita di un bambino
            nato  all'estero  al  termine  di  una  maternità  surrogata  con  la  designazione  del  solo  padre
            d’intenzione  lo  Stato  parte  supera  il  margine  di  apprezzamento  a  sua  disposizione  ai  sensi
            dell'articolo 8 della CEDU e se, a tale proposito, sia necessario distinguere se il bambino sia

            concepito o meno con i gameti della madre sociale.

            2. Il parere della Grande Camera.


            La risposta della Grande Camera è stata articolata.

            Da un lato il giudice di Strasburgo ha inteso chiarire i confini della risposta sollecitata dal giudice

            nazionale  al  quale  spetta  comunque  il  compito  di  individuare  i  fatti  posti  al  suo  esame,  di
            interpretare il diritto interno alla luce della Convenzione e di decidere la causa. L’intervento della
            Corte  edu  è  dunque  destinato  a  valere  come  mera  opinione  della  stessa  sulle  questioni  che
            toccano  i  diritti  della  CEDU.  Opinione  che  è  ritagliata  sulla  richiesta  di  parere  ma  che  può

            comunque valere anche per risolvere i dubbi di altri giudici nazionali sui casi simili.

            In quest’attività che si dimostra essere al contempo rivolta a fissare i paletti dell’efficacia del

            parere, ma anche il ruolo del giudice nazionale nel “seguito” del parere stesso,  la Grande Camera
            ha inteso preliminarmente sottolineare che la vicenda ad essa demandata – e  quindi  l’opinione
            espressa  –  non  potranno  riguardare  vicende  affini  ma  diverse,  quali  quelle  della  maternità

                                                                              1
            surrogata eseguita con materiale biologico della madre  genetica .
            Precisazione che sembra avere inteso mettere in evidenza la diversità (e maggiore intensità) del
            legame  biologico  che  risulta  esistente  per  la  madre  genetica  che  consente  ad  una  pratica  di

            maternità surrogata e che potrebbe giustificare soluzioni diverse da quelle rese in seno al parere.

            Detto questo la Corte edu nell’affrontare la prima questione ha valorizzato i parametri ritenuti
            decisivi per verificare l’ampiezza dell’art. 8 CEDU, evocando specificamente il migliore interesse

            del minore ed il margine di apprezzamento riservato ai Paesi contraenti in materia.

             Ribadito il carattere sopraordinato del primo – p.38 parere: whenever the situation of a child is
            in issue, the best interests of that child are paramount – la Corte passa ad esaminare, secondo

            una tecnica di bilanciamento fra i vari interessi, tutti dotati di particolare valore, quali effetti

            1  p. 30 del parere: “…the opinion will not address the right to respect for family life of the children or the intended
            parents, or the latter’s right to respect for their private life.” Precisazione chef a collegata alla successive, con la quale
            la Grande Camera non ha escluso di dovere esaminare in futuro il tipo di tutela offerta dall’art.8 ai casi di maternità
            surrogate nei quali  sia assente il legame biologico anche solo con uno dei soggetti che hanno sperimentato tale pratica-
            cfr. p.36 del parere:” The Court will limit its answer accordingly, while making clear that it may be called upon in the
            future to further develop its case-law in this field, in particular in view of the evolution of the issue of surrogacy.


                                                           116
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129