Page 124 - Bollettino I Semestre 2019
P. 124
Si rimanda al report del 13 ottobre 2018 – reperibile sul bollettino on line dei report redatti dal
gruppo Protocollo per il sunto della vicenda che ha dato luogo al parere. Qui è sufficiente
rammentare che l’Adunanza plenaria della Cassazione ha quindi chiesto di sapere se nel
riconoscere la trascrizione nei registri dello stato civile del certificato di nascita di un bambino
nato all'estero al termine di una maternità surrogata con la designazione del solo padre
d’intenzione lo Stato parte supera il margine di apprezzamento a sua disposizione ai sensi
dell'articolo 8 della CEDU e se, a tale proposito, sia necessario distinguere se il bambino sia
concepito o meno con i gameti della madre sociale.
2. Il parere della Grande Camera.
La risposta della Grande Camera è stata articolata.
Da un lato il giudice di Strasburgo ha inteso chiarire i confini della risposta sollecitata dal giudice
nazionale al quale spetta comunque il compito di individuare i fatti posti al suo esame, di
interpretare il diritto interno alla luce della Convenzione e di decidere la causa. L’intervento della
Corte edu è dunque destinato a valere come mera opinione della stessa sulle questioni che
toccano i diritti della CEDU. Opinione che è ritagliata sulla richiesta di parere ma che può
comunque valere anche per risolvere i dubbi di altri giudici nazionali sui casi simili.
In quest’attività che si dimostra essere al contempo rivolta a fissare i paletti dell’efficacia del
parere, ma anche il ruolo del giudice nazionale nel “seguito” del parere stesso, la Grande Camera
ha inteso preliminarmente sottolineare che la vicenda ad essa demandata – e quindi l’opinione
espressa – non potranno riguardare vicende affini ma diverse, quali quelle della maternità
1
surrogata eseguita con materiale biologico della madre genetica .
Precisazione che sembra avere inteso mettere in evidenza la diversità (e maggiore intensità) del
legame biologico che risulta esistente per la madre genetica che consente ad una pratica di
maternità surrogata e che potrebbe giustificare soluzioni diverse da quelle rese in seno al parere.
Detto questo la Corte edu nell’affrontare la prima questione ha valorizzato i parametri ritenuti
decisivi per verificare l’ampiezza dell’art. 8 CEDU, evocando specificamente il migliore interesse
del minore ed il margine di apprezzamento riservato ai Paesi contraenti in materia.
Ribadito il carattere sopraordinato del primo – p.38 parere: whenever the situation of a child is
in issue, the best interests of that child are paramount – la Corte passa ad esaminare, secondo
una tecnica di bilanciamento fra i vari interessi, tutti dotati di particolare valore, quali effetti
1 p. 30 del parere: “…the opinion will not address the right to respect for family life of the children or the intended
parents, or the latter’s right to respect for their private life.” Precisazione chef a collegata alla successive, con la quale
la Grande Camera non ha escluso di dovere esaminare in futuro il tipo di tutela offerta dall’art.8 ai casi di maternità
surrogate nei quali sia assente il legame biologico anche solo con uno dei soggetti che hanno sperimentato tale pratica-
cfr. p.36 del parere:” The Court will limit its answer accordingly, while making clear that it may be called upon in the
future to further develop its case-law in this field, in particular in view of the evolution of the issue of surrogacy.
116