Page 123 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            MATERNITA’  SURROGATA  –  TRASCRIZIONE  ATTO  DI  NASCITA  –  IN  FAVORE  DELLA  MADRE

            SOCIALE - PROT. N. 16 ANNESSO ALLA CEDU – RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO – COUR DE
            CASSATION.

            RIFERIMENTI NORMATIVI


            Convenzione EDU, Prot. n. 16




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Corte EDU, Grande Camera, (parere) 9 aprile 2019 (r. n. P16-2018-001).

            Abstract
            Nell’aprile 2019 è stato pubblicato il primo parere preventivo reso dalla Grande Camera della

            Corte Edu su richiesta dell’Adunanza plenaria della Corte di Cassazione francese, in attuazione
            del Prot.n.16 annesso alla CEDU, in materia di trascrizione dell’atto di nascita ottenuto all’estero
            da una coppia francese in esito ad una pratica di maternità surrogata in favore della madre

            sociale.

            1. Premesse.


            L’atteso parere della Grande Camera della Corte edu  sulla richiesta preventiva rimessa dalla
            Cour de Cassation francese in materia di maternità surrogata, depositato lo scorso 9 aprile 2019,
            apre non solo nuovi scenari sul ruolo del giudice nazionale nelle dinamiche di attuazione dei
            diritti  fondamentali,  ma  dà  il  senso  di  un  diritto  sempre  più  in  costruzione,  destinato  ad

            alimentarsi per effetto di un incessante processo – non privo di elementi di criticità e complessità
            –  di    cooperazione  fra  diversi  plessi  giurisdizionali,  tutte  indispensabili  per  la  costruzione  di
            modelli di protezione  attorno ai quali ruota la persona e gli interessi primari volta per volta in
            discussione.


            Nel  caso  esaminato  dalla  Grande  Camera  il  fascio  di  interessi  rappresentato  dalla  coppia
            coniugata  francese  e  dai  loro  figli,  generati  all’estero  attraverso  la  pratica  della  maternità

            surrogata grazie al materiale biologico del padre, vedeva contrapposta la famiglia anzidetta –
            già  parzialmente  vittoriosa  a  Strasburgo    –  ed  il  sistema  normativo  transalpino,  fermo  nel
            riconoscere la trascrizione dell’atto di nascita in favore del padre biologico ma al contempo nel

            non consentire analoga tutela nei confronti della madre d’intenzione.






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