Page 129 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE – PROIBIZIONE DELLA TORTURA –

            DIVIETO DI PUNIZIONI CORPORALI – INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI “GRAVE RISCHIO”
            – RAPPORTI FAMILIARI.

            RIFERIMENTI NORMATIVI


            CONVENZIONE EDU, artt. 3 e 8




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Corte EDU, Sez. IV, sentenza 21 Maggio 2019, O.C.I. e a. c. Romania, ric. n. 49450/17.

            Abstract
            La Corte EDU ha pronunciato una sentenza in tema di rapporti familiari, con specifico riferimento

            ad una controversia sulla custodia di bambini a seguito di maltrattamenti perpetrati da uno dei
            genitori, a carico della Romania riconoscendo che i provvedimenti giurisdizionali adottati  non
            avevano adeguatamente ponderato il grave rischio – previsto dall’art. 13 della Convenzione de

            L’Aia  in  tema  di  sottrazione  internazionale  dei  minori  –  al  quale  i  minori  sarebbero  andati
            incontro  trasferendosi in Italia presso il padre.

            Le  affermazioni  della  Corte  si  muovono  nel  quadro  giuridico  fondamentale  costituito  dalla

            Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, con cenni alla
            Convenzione  dell’Aja  sugli  aspetti  civili  della  sottrazione  internazionale  di  minori  e  al
            Regolamento Bruxelles II bis.


            1. La ricorrente, in proprio e quale madre dei suoi figli P.A.R. e N.A.R., presentava ricorso alla
            Corte  EDU  lamentando  la  violazione  degli  artt.  3  e  8  della  Convenzione  europea  dei  diritti
            dell’uomo.


            Il caso origina dalla denuncia penale per sottrazione di minori in un paese straniero, presentata
            dal marito della ricorrente a seguito del rifiuto di quest’ultima di rientrare in Italia, luogo abituale
            di residenza, insieme ai suoi figli, di doppia nazionalità (rumena e italiana). La stessa si era

            determinata a tale decisione in considerazione dei comportamenti violenti tenuti dal marito in
            danno dei figli e, anche, della sua persona, che l’avevano spinta a cercare rifugio in Romania.




            2. Nel settembre 2015, il marito e padre dei minori aveva adito il Tribunale di Bucarest per il
            ritorno in Italia dei suoi due figli, invocando le previsioni della Convenzione dell’Aja sugli aspetti



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