Page 135 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE
ERGASTOLO – DIVIETO TRATTAMENTI DISUMANI O DEGRADANTI – DIRITTO AL RISPETTO VITA
PRIVATA E FAMILIARE - RIDUCIBILITÀ PENA PERPETUA DE IURE ET DE FACTO - PROSPETTIVA
DI LIBERAZIONE – LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVISIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
CONVENZIONE EDU, artt. 3 e 8
RICONOSCIUTA VIOLAZIONE art. 3
PRONUNCIA SEGNALATA
Corte EDU, Sez. I, sentenza 13 Giugno 2019, Marcello Viola c. Italia (n° 2) Application
n. 77633/16.
Abstract
1. La prima sezione della Corte EDU torna nuovamente sul tema della riducibilità de jure et de
facto del cd. ergastolo ostativo, alla luce dell’art. 3 della Convenzione.
Nella causa Marcello Viola c. Italia il ricorrente è un cittadino italiano, nato nel 1959, attualmente
detenuto presso il carcere di Sulmona. I fatti riguardano la faida che contrappose due famiglie
di ’ndrangheta (la cosca di Radicena e la cosa di Iatrinoli) a partire dagli anni 80 e sino all’ottobre
del 1996 (periodo definito come la “seconda faida di Taurianova”).
Il 16 ottobre 1995 la Corte d’assise di Palmi condannò il Viola a 15 anni di reclusione, ridotti
dalla Corte d’Assise d’Appello a 12 anni, quale capo e promotore di un’associazione criminale di
tipo mafioso per fatti verificatisi tra il 1990 ed il 1992. Il ricorrente non presentava ricorso per
cassazione.
A seguito di un secondo processo penale (denominato “Taurus”), nel settembre 1999, la Corte
d’Assise di Palmi condannò il Viola all’ergastolo per ulteriori fatti relativi ad attività criminali di
tipo mafioso (nel ruolo di capo e promotore dell’organizzazione criminale), nonché per omicidio,
rapimento e sequestro di persona da cui è derivata la morte della vittima e possesso illegale di
armi da fuoco. L’appello del ricorrente era respinto.
La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, nel marzo 2002, confermava la decisione dei primi
giudici e, applicando il regime del reato continuato, condannava il ricorrente all’ergastolo con
due anni di isolamento diurno. Il 12 dicembre 2008, la stessa Corte, richiesta del riconoscimento
del vincolo della continuazione tra i fatti di cui ai due processi, ritenendo unico il programma
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