Page 140 - Bollettino I Semestre 2019
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Mantenendo l'equivalenza tra assenza di collaborazione e presunzione assoluta di pericolosità
            sociale, l'attuale regime viola l’art. 3 della Convenzione nel momento in cui mette in relazione la
            pericolosità della persona interessata al momento della commissione del reato invece di prendere

            in considerazione il percorso di reinserimento e gli eventuali progressi fatti dopo la condanna.

            Inoltre, ha osservato la Corte, la presunzione di pericolosità impedisce al giudice competente di

            considerare la domanda di libertà condizionale e di valutare se il detenuto si sia evoluto e sia
            progredito sulla via dell'emenda e se, pertanto, il mantenimento dello stato detentivo non sia
            più giustificato.


            4.5. La Corte ha aggiunto che, nonostante i reati per i quali il ricorrente è stato condannato
            riguardino un fenomeno particolarmente pericoloso per la società, il giudice nel respingere la
            richiesta  di liberazione  condizionale  avrebbe  dovuto  valutare  i  progressi  del  ricorrente  e  non
            limitarsi a rilevare la mancata collaborazione dello stesso con la giustizia, laddove la natura del

            reato  addebitato  resta  del  tutto  irrilevante,  in  quanto  non  può  giustificare  una  deroga  alle
            disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione che vietano in termini assoluti le pene inumani o
            degradanti.


            Infine, ha ricordato come la dignità umana, che si trova al centro del sistema messo in atto dalla
            Convenzione, impedisca  la  privazione  della libertà  di  una  persona  senza  operare, allo  stesso
            tempo, il suo reinserimento e senza fornirgli la possibilità di recuperare un giorno questa libertà.


            LA DECISIONE

            5. Ebbene, alla luce di tali principi la Corte ha considerato come l’ergastolo ostativo imposto al

            ricorrente, ai sensi dell’art. 4  bis, abbia limitato indebitamente la sua prospettiva di rilascio,
            nonché la possibilità per il predetto di ottenere un riesame della sua condanna.

            Atteso che l'inconfutabile presunzione di pericolosità prevista nel caso dell'ergastolo per i reati

            di cui all'articolo 4 bis della legge sull'amministrazione penitenziaria (c.d. ostativo), derivante
            dalla  mancata  collaborazione  con  la  giustizia,  può  privare  i  condannati  per  tali  reati  di  ogni
            prospettiva di liberazione e della possibilità di ottenere un riesame della pena, secondo la Corte,

            lo  Stato  italiano  dovrebbe  introdurre  una  riforma  del  regime  dell'ergastolo,  per  garantire
            effettivamente la possibilità di una revisione che possa consentire alle autorità di determinare
            se, durante l'esecuzione della condanna, il detenuto abbia compiuto progressi e di verificare il
            permanere o meno di motivi penali legittimi per continuare la detenzione.


            5.1. In conclusione, per i giudici di Strasburgo non sono stati rispettati i principi di cui all'articolo
            3  e,  conseguentemente,  la  condanna  all’ergastolo  disposta  non  può  essere  qualificata  come
            riducibile  ai  fini  della  citata  disposizione,  precisando,  tuttavia,  che  la  constatazione  di  tale





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