Page 145 - Bollettino I Semestre 2019
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necessariamente  coincidono  con  la  volontà  di  rimanere  legato  al  sodalizio  mafioso  di
            provenienza.  Tale  scelta,  infatti,  può  trovare  spiegazione  in  valutazioni  che  prescindono  dal
            percorso rieducativo, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, si possono citare il rischio

            per l’incolumità propria e dei propri familiari; il rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa
            nei  confronti  di  un  congiunto  o  di  persone  legate  da  vincoli  affettivi;  il  ripudio  di  una
            collaborazione di natura meramente utilitaristica”.


            Uno spunto per questa rinnova riflessione sulla compatibilità costituzionale dell’ergastolo ostativo
            è provenuto dalla stessa più recente giurisprudenza costituzionale. La Corte di cassazione ha
            infatti richiamato, per meglio argomentare il giudizio di non manifesta infondatezza, la sentenza

            n. 149 del 2018 con cui è stata dichiarata l’illegittimità di quella particolare forma di ergastolo
            prevista dall’art. 58-quater ord. pen. per i casi in cui la condanna è pronunciata per i delitti di
            sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di

            estorsione, seguiti dalla morte della vittima. Per tale categoria di condannati la soglia temporale
            di accesso ai benefici dell’ammissione al lavoro all’esterno, ai permessi premio e alla semilibertà,
            pur in presenza di una collaborazione con la giustizia o delle condizioni equiparate (collaborazione
            impossibile o irrilevante), era in ogni caso quella dei ventisei anni, non anticipabile con gli sconti
            semestrali di liberazione anticipata, invece applicabili per l’accesso alla liberazione condizionale,

            interessata comunque, ai sensi dell’art. 176, comma terzo, cod. pen., dalla medesima soglia di
            pena espiata.


            Giova infine ricordare che la sentenza Viola c. Italia n. 2 diventerà definitiva  il 13 settembre
            2019 soltanto se il Governo italiano non deciderà di chiedere il rinvio della decisione alla  Grande
            Camera, ai sensi dell'art. 43, § 1, Conv. e dell'art. 73, § 1, Reg. Corte edu.





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