Page 142 - Bollettino I Semestre 2019
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6.2. In merito al parere espresso dalla maggioranza, secondo cui la mancanza di cooperazione
non può sempre essere legata a una scelta libera e volontaria, né può essere giustificata
unicamente dalla persistenza dell'adesione a "valori criminali" e dal mantenimento di legami con
il gruppo di appartenenza, il giudice ha rilevato l’erroneità dell’astratta valutazione della
legislazione nazionale operata, laddove non si dovrebbe verificare se la scelta sia sempre libera
e volontaria ma, piuttosto, se la scelta effettiva del detenuto in questione sia concretamente
libera e volontaria.
6.3. Inoltre, nella causa Hutchinson c. Regno Unito [(GC), n. 57592/08, § 42, 17 gennaio 2017]
la Corte ha sostenuto che per essere compatibile con l'articolo 3, l’ergastolo deve essere
riducibile de jure et de facto, ossia deve offrire una prospettiva di liberazione e una possibilità di
revisione basata su una valutazione dell'esistenza di motivi penali legittimi per il trattenimento
del detenuto, tra cui gli imperativi di punizione, deterrenza, protezione pubblica e riabilitazione.
Questo approccio conferma che la pena è uno strumento legale multidimensionale e che la
risocializzazione del criminale è sicuramente un obiettivo fondamentale della condanna, ma non
l'unico, come invero risulterebbe dall’opinione della maggioranza, atteso che la pena ha anche
una funzione retributiva: dà un senso di giustizia non solo alla società ma anche e soprattutto
alla vittima. Essa ha anche una funzione deterrente nei confronti di altri potenziali criminali,
come, del resto, asserito dalla stessa Corte EDU che, in numerose sentenze, ha ribadito la
necessità che la sanzione irrogata sia adeguata a perseguire l’esigenza di dissuadere l’imputato
dal commettere nuovamente il reato (cfr. Sidiropoulos e Papakostas c. Grecia, n. 33349/10, 25
gennaio 2018; Zeynep Özcan c. Turchia, n. 45906/99, 20 febbraio 2007). Spetta, pertanto, al
legislatore nazionale attuare la politica penale, stabilendo le sanzioni ritenute appropriate per i
vari reati e definendo gli obiettivi concreti della sanzione e la loro priorità.
6.4. Il giudice ha poi osservato come le conclusioni della maggioranza si fondino sull’idea della
sussistenza nel sistema italiano di una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto
che rifiuta di cooperare con le autorità, dimenticando però che non si tratta nella specie di un
ragionamento presuntivo, ma semplicemente di una regola di diritto che fa derivare alcune
conseguenze da alcune circostanze fattuali. Nel caso de quo, la pena inflitta al ricorrente non
deriva da una presunzione di pericolosità sociale dello stesso, bensì dall’esigenza di dare un
senso di giustizia alle famiglie delle vittime e alla società italiana in generale e di dissuadere altri
potenziali criminali dal commettere reati simili e, dunque, dall’effettiva sussistenza di motivi
giustificanti il mantenimento dello stato di detenzione (legitimate penological grounds).
6.5. Infine, il principio affermato dalla Corte nella causa Hutchinson c. Regno Unito (n. 57592/08,
17 gennaio 2017) secondo cui un detenuto condannato all'ergastolo ha il diritto di sapere, fin
dall'inizio della sua condanna, che cosa deve fare affinché il suo rilascio possa essere considerato
e quali siano le condizioni applicabili, è, a parere del giudice, del tutto rispettato dalla legge
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