Page 141 - Bollettino I Semestre 2019
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violazione non può essere intesa nel senso di dare al richiedente una prospettiva imminente di
rilascio.
Gli Stati contraenti dispongono, invero, di un ampio margine di discrezionalità nel decidere la
durata adeguata delle pene detentive per reati specifici e il semplice fatto che una pena detentiva
a vita possa essere scontata nella sua integralità non la rende incomprimibile. Di conseguenza,
la possibilità di riconsiderare l'ergastolo implica certamente la possibilità per la persona
condannata di chiedere la liberazione, ma non necessariamente di ottenerla se questa costituisce
ancora un pericolo per la società.
L’OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK
6. Le considerazioni espresse dalla maggioranza non sono state condivise dal giudice Wojtyczek,
ad avviso del quale non sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, alcuna violazione dell’articolo 3
della Convenzione.
6.1. Nella partly dissenting opinion si è richiamato, in particolare, l’articolo 2 della Convenzione
che impone alle parti contraenti l’obbligo di adottare misure adeguate a proteggere la vita
umana. In proposito, il giudice, nel richiamare la giurisprudenza della Corte (caso Kayak c.
Turchia, n. 60444/08, 10 luglio 2012), ha ricordato il dovere dello Stato di garantire il diritto alla
vita e, dunque, di adottare le misure necessarie atte a proteggere la vita delle persone sotto la
sua giurisdizione. Ebbene, tale obbligo di protezione emerge con peculiare rilievo nella lotta
contro la criminalità organizzata, atteso che lo Stato, tenendo conto della situazione specifica
presente nel proprio paese, deve adottare misure efficaci per smantellare le organizzazioni
criminali che minacciano la vita delle persone. Per raggiungere tale obiettivo, il giudice ritiene
essenziale distruggere la solidarietà tra i membri dell’organizzazione e infrangere la legge del
silenzio ad essa collegata.
Nel caso di specie, il ricorrente era il capo di un’organizzazione criminale e, in quanto tale, ben
potrebbe continuare a rappresentare una minaccia per la vita e la sicurezza delle persone in
Italia, minaccia che, tuttavia, egli stesso potrebbe contribuire a ridurre significativamente
fornendo ragionevolmente le informazioni di cui dispone alle autorità.
Il giudice Wojtyczek ha sostenuto come la legislazione italiana non renda irriducibile la pena per
le persone condannate all’ergastolo per reati particolarmente pericolosi, poiché prevede la
possibilità della libertà condizionale subordinata - nel solo caso di coloro che sono stati
considerati parte del vertice dell’organizzazione criminale - alla collaborazione con la giustizia.
D’altronde, la minaccia che la criminalità organizzata rappresenta per coloro che infrangono la
legge del silenzio non sembra costituire un ostacolo insormontabile all'attuazione delle varie
misure volte a garantire la cooperazione dei criminali con le autorità giudiziarie.
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