Page 137 - Bollettino I Semestre 2019
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4. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente,
            ritenendo non rispettati i requisiti di cui all’art. 3 della Convenzione.


            4.1. Il ricorso ha costituito l’occasione per richiamare i principi già affermati a partire dal noto
            caso  Vinter  and  Others  v.  the  United  Kingdom  [GC,  no.  66069/09+130/10+3896/10, ECHR,
            luglio  2013]  e,  a  seguire,  Murray  v.  the  Netherlands  [GC,  no.  10511/10,  aprile  2016]  e

            Hutchinson v. the United Kingdom [GC, no. 57592/08, 17 gennaio 2017]. Tuttavia, nella specie,
            la  Corte  ha  osservato  che  il  ricorrente  non  aveva  lamentato  la  sproporzione  della  condanna
            all’ergastolo, bensì l’irriducibilità de jure et de facto della stessa.


            I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che, nel caso de quo, il regime applicabile all'ergastolo
            derivasse dal combinato disposto dell'articolo 22 del codice penale con gli articoli 4 bis e 58 ter
            della legge sull’ordinamento penitenziario (ergastolo ostativo), disposizioni che prevedono un
            trattamento  penitenziario  differenziato  che  ha  l'effetto  di  impedire  la  concessione  di  una

            liberazione  condizionale  e  l'accesso  ad  altri  benefici  penitenziari  e  misure  alternative  alla
            detenzione, se non è soddisfatta la condizione necessaria della collaborazione con la giustizia.

            Ebbene,  il  contenuto  di  questa  collaborazione  è  regolato  dall'articolo  58  ter  dell’ordinamento

            penitenziario, ai sensi del quale la persona condannata deve fornire alle autorità elementi decisivi
            atti a prevenire le conseguenze del reato o a facilitare l’accertamento dei fatti e l’identificazione
            dei responsabili dei reati. La Corte ha, tuttavia, precisato che il condannato è esonerato da tale

            obbligo se la collaborazione risulta impossibile o inesigibile o se fornisce la prova della rottura di
            qualsiasi legame con il gruppo mafioso.

            4.2. I giudici di Strasburgo hanno, dunque, osservato che la legislazione nazionale non vieta in

            termini assoluti e con effetto automatico l’accesso alla libertà condizionale e ad altri benefici
            propri del sistema penitenziario, ma lo subordina alla collaborazione con la giustizia, condotta
            che, ad avviso del Governo, dimostrerebbe in modo tangibile la dissociazione del condannato

            dall’ambiente criminale e, conseguentemente, il successo del processo di risocializzazione.

            Per determinare se l'ergastolo sia de iure et de facto riducibile, cioè se offre una prospettiva di
            rilascio  e  la  possibilità  di  un  riesame,  la  Corte  si  è  concentrata  sull'unica  opzione  offerta  al

            richiedente:  la  cooperazione  nelle  attività  investigative  e  giudiziarie  svolte  dalle  autorità
            giudiziarie al fine di avere l'opportunità di chiedere e ottenere la sua liberazione.

            Il  caso,  secondo  i  giudici  di  Strasburgo,  è  diverso  da  quello  all’origine  della  causa  Öcalan  c.

            Turchia (no 2, 18 marzo 2014), in cui il contrasto tra la legislazione turca in vigore e l’art. 3 della
            Convenzione dipendeva dalla mancata previsione, per un effetto automatico, della possibilità di
            ottenere un riesame della pena.






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