Page 137 - Bollettino I Semestre 2019
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4. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente,
ritenendo non rispettati i requisiti di cui all’art. 3 della Convenzione.
4.1. Il ricorso ha costituito l’occasione per richiamare i principi già affermati a partire dal noto
caso Vinter and Others v. the United Kingdom [GC, no. 66069/09+130/10+3896/10, ECHR,
luglio 2013] e, a seguire, Murray v. the Netherlands [GC, no. 10511/10, aprile 2016] e
Hutchinson v. the United Kingdom [GC, no. 57592/08, 17 gennaio 2017]. Tuttavia, nella specie,
la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva lamentato la sproporzione della condanna
all’ergastolo, bensì l’irriducibilità de jure et de facto della stessa.
I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che, nel caso de quo, il regime applicabile all'ergastolo
derivasse dal combinato disposto dell'articolo 22 del codice penale con gli articoli 4 bis e 58 ter
della legge sull’ordinamento penitenziario (ergastolo ostativo), disposizioni che prevedono un
trattamento penitenziario differenziato che ha l'effetto di impedire la concessione di una
liberazione condizionale e l'accesso ad altri benefici penitenziari e misure alternative alla
detenzione, se non è soddisfatta la condizione necessaria della collaborazione con la giustizia.
Ebbene, il contenuto di questa collaborazione è regolato dall'articolo 58 ter dell’ordinamento
penitenziario, ai sensi del quale la persona condannata deve fornire alle autorità elementi decisivi
atti a prevenire le conseguenze del reato o a facilitare l’accertamento dei fatti e l’identificazione
dei responsabili dei reati. La Corte ha, tuttavia, precisato che il condannato è esonerato da tale
obbligo se la collaborazione risulta impossibile o inesigibile o se fornisce la prova della rottura di
qualsiasi legame con il gruppo mafioso.
4.2. I giudici di Strasburgo hanno, dunque, osservato che la legislazione nazionale non vieta in
termini assoluti e con effetto automatico l’accesso alla libertà condizionale e ad altri benefici
propri del sistema penitenziario, ma lo subordina alla collaborazione con la giustizia, condotta
che, ad avviso del Governo, dimostrerebbe in modo tangibile la dissociazione del condannato
dall’ambiente criminale e, conseguentemente, il successo del processo di risocializzazione.
Per determinare se l'ergastolo sia de iure et de facto riducibile, cioè se offre una prospettiva di
rilascio e la possibilità di un riesame, la Corte si è concentrata sull'unica opzione offerta al
richiedente: la cooperazione nelle attività investigative e giudiziarie svolte dalle autorità
giudiziarie al fine di avere l'opportunità di chiedere e ottenere la sua liberazione.
Il caso, secondo i giudici di Strasburgo, è diverso da quello all’origine della causa Öcalan c.
Turchia (no 2, 18 marzo 2014), in cui il contrasto tra la legislazione turca in vigore e l’art. 3 della
Convenzione dipendeva dalla mancata previsione, per un effetto automatico, della possibilità di
ottenere un riesame della pena.
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