Page 139 - Bollettino I Semestre 2019
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collaborazione  non  si  traduce  necessariamente  nel  mantenimento  del  legame  con
            l’organizzazione  criminosa.  Per  i  giudici  di  Strasburgo  si  potrebbe,  invero,  ragionevolmente
            prevedere  la  situazione  in  cui  il  condannato  collabori  con  le  autorità  senza  che  il  suo

            comportamento rifletta una emenda da parte sua o la sua effettiva dissociazione dall'ambiente
            criminale.


            La Corte EDU ha, dunque, sostenuto che qualora si considerasse la cooperazione con le autorità
            come unica dimostrazione possibile della dissociazione e dell’emenda della persona condannata,
            si  ometterebbe  di  tener  conto  di  ulteriori  indici  che  consentirebbero,  invero,  di  valutare  i
            progressi compiuti dal detenuto, atteso che non  è  escluso che la dissociazione dall'ambiente

            mafioso possa esprimersi in modo diverso rispetto alla collaborazione con la giustizia.

            4.3.  I  giudici  di  Strasburgo  hanno  osservato  che  il  sistema  penitenziario  italiano  si  basa  sul
            principio  della  progressione  del  trattamento  carcerario  del  detenuto  (progressione

            trattamentale),  secondo  il  quale  la  partecipazione  attiva  al  programma  di  rieducazione
            individuale e il trascorrere del tempo possono avere effetti positivi sul condannato e favorirne,
            dunque, il pieno reinserimento sociale. Scopo del lavoro all’esterno, del permesso di uscita, della

            semi-libertà,  del  rilascio  condizionale,  è  proprio  quello  di  promuovere  il  processo  di
            risocializzazione del detenuto.

            Tuttavia, nel caso di specie, il richiedente non ha beneficiato di queste progressive opportunità

            di  reinserimento  sociale,  nonostante  i  rapporti  di  osservazione  della  prigione,  presentati  a
            sostegno della sua richiesta di rilascio condizionale, abbiano indicato un cambiamento positivo
            nella sua personalità. La Corte ha tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni rese del ricorrente, il
            quale ha sostenuto che alcuna sanzione disciplinare è stata mai irrogata nei suoi confronti e di

            aver  accumulato  dopo  la  condanna,  a  seguito  della  partecipazione  al  programma  di
            reinserimento, circa cinque anni di liberazione anticipata di cui, però, non ha potuto beneficiare
            a causa della mancata collaborazione.


            La Corte ha considerato, inoltre, che la personalità di una persona condannata non rimane fissa
            nel momento in cui il reato è stato commesso, potendo evolversi durante la fase di esecuzione
            della  pena,  come  vuole  la  funzione  di  risocializzazione  che  consente  all'individuo  di  rivedere

            criticamente  il  proprio  percorso  criminale  e  di  ricostruire  la  sua  personalità.  Proprio  per  tale
            ragione il condannato deve sapere cosa deve fare affinché la sua liberazione sia considerata e a
            quali condizioni.


            4.4. Per i giudici di Strasburgo, dunque, l'assenza di collaborazione con la giustizia determina
            una presunzione assoluta di pericolosità che priva il ricorrente di qualsiasi prospettiva realistica
            di  liberazione,  con  la  conseguenza  che  quest’ultimo  potrebbe  non  essere  mai  in  grado  di

            redimersi, laddove indipendentemente dalla sua condotta, la punizione rimarrebbe immutabile.


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