Page 139 - Bollettino I Semestre 2019
P. 139
collaborazione non si traduce necessariamente nel mantenimento del legame con
l’organizzazione criminosa. Per i giudici di Strasburgo si potrebbe, invero, ragionevolmente
prevedere la situazione in cui il condannato collabori con le autorità senza che il suo
comportamento rifletta una emenda da parte sua o la sua effettiva dissociazione dall'ambiente
criminale.
La Corte EDU ha, dunque, sostenuto che qualora si considerasse la cooperazione con le autorità
come unica dimostrazione possibile della dissociazione e dell’emenda della persona condannata,
si ometterebbe di tener conto di ulteriori indici che consentirebbero, invero, di valutare i
progressi compiuti dal detenuto, atteso che non è escluso che la dissociazione dall'ambiente
mafioso possa esprimersi in modo diverso rispetto alla collaborazione con la giustizia.
4.3. I giudici di Strasburgo hanno osservato che il sistema penitenziario italiano si basa sul
principio della progressione del trattamento carcerario del detenuto (progressione
trattamentale), secondo il quale la partecipazione attiva al programma di rieducazione
individuale e il trascorrere del tempo possono avere effetti positivi sul condannato e favorirne,
dunque, il pieno reinserimento sociale. Scopo del lavoro all’esterno, del permesso di uscita, della
semi-libertà, del rilascio condizionale, è proprio quello di promuovere il processo di
risocializzazione del detenuto.
Tuttavia, nel caso di specie, il richiedente non ha beneficiato di queste progressive opportunità
di reinserimento sociale, nonostante i rapporti di osservazione della prigione, presentati a
sostegno della sua richiesta di rilascio condizionale, abbiano indicato un cambiamento positivo
nella sua personalità. La Corte ha tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni rese del ricorrente, il
quale ha sostenuto che alcuna sanzione disciplinare è stata mai irrogata nei suoi confronti e di
aver accumulato dopo la condanna, a seguito della partecipazione al programma di
reinserimento, circa cinque anni di liberazione anticipata di cui, però, non ha potuto beneficiare
a causa della mancata collaborazione.
La Corte ha considerato, inoltre, che la personalità di una persona condannata non rimane fissa
nel momento in cui il reato è stato commesso, potendo evolversi durante la fase di esecuzione
della pena, come vuole la funzione di risocializzazione che consente all'individuo di rivedere
criticamente il proprio percorso criminale e di ricostruire la sua personalità. Proprio per tale
ragione il condannato deve sapere cosa deve fare affinché la sua liberazione sia considerata e a
quali condizioni.
4.4. Per i giudici di Strasburgo, dunque, l'assenza di collaborazione con la giustizia determina
una presunzione assoluta di pericolosità che priva il ricorrente di qualsiasi prospettiva realistica
di liberazione, con la conseguenza che quest’ultimo potrebbe non essere mai in grado di
redimersi, laddove indipendentemente dalla sua condotta, la punizione rimarrebbe immutabile.
131