Page 144 - Bollettino I Semestre 2019
P. 144

se collaborare o meno esclude che possa ritenersi vanificato, in concreto, il perseguimento della
            finalità rieducativa della pena”.


            7.2. Un parziale mutamento di rotta. Le dichiarazioni di manifesta infondatezza della questione
            di compatibilità con i principi costituzionali della disciplina dell’ergastolo ostativo sono state più
            d’una. Anche Sez. 1, n. 15982 del 17/09/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261990, in precedenza,

            aveva  asserito  la  manifesta  infondatezza,  “in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  27  e  117  Cost.,
            quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, all'art. 7 del
            Patto  internazionale  sui  diritti  civili  e  politici  e  all'art.  4  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
            dell'Unione Europea, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e

            58-ter  della  legge  25  luglio  1975,  n.  354,  nella  parte  in  cui  subordinano  la  concessione  dei
            benefici penitenziari (nella specie, permessi premio) ai condannati alla pena dell'ergastolo per
            uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, cit. alla collaborazione con la giustizia, poiché

            tale disposizione consente al detenuto di scegliere se collaborare o meno, nonché di modificare
            la propria scelta, in ogni caso fruendo delle garanzie previste dagli art. 210 e 197 bis cod. proc.
            pen.,  e  trova,  inoltre,  un  limite  quando  la  collaborazione  è  impossibile  perché  inesigibile  o
            irrilevante”.


            L’atteggiamento della giurisprudenza è sia pure parzialmente cambiato con una ultima pronuncia
            – Sez. 1, n. 57913 del 20/11/2018, Cannizzaro, Rv. 274659 –  che, invece, ha ritenuto di dover
            interpellare la Corte costituzionale per una rinnovata verifica della conformità ai principi di cui

            agli artt. 3 e 27 Cost. dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 25 luglio 1975, n. 354, “nella parte
            in  cui  esclude  che  possa  essere  ammesso  alla  fruizione  di  permessi-premio  il  condannato
            all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.,

            ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso indicate, che non abbia collaborato
            con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, legge n. 354 del 1975”

            Sia pure nel ristretto e specifico campo dei permessi premio e quindi senza alcun riferimento ai

            benefici che si sostanziano nelle misure alternative alla detenzione e che hanno la capacità di
            modificare  le  condizioni  di  restrizione  carceraria,  la  Corte  di  cassazione  ha  dissentito
            dall’affermazione che “la cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo criminale
            di riferimento possa essere dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso

            le  condotte  collaborative  di  cui  all’art.  58-ter  ord.  pen.”,  e  ha  revocato  in  dubbio  che  la
            collaborazione  si  atteggi  quale  “canone  valutabile  in  termini  di  presunzione  assoluta,  a
            prescindere dalle emergenze concrete”.


            Ha  motivato  una  posizione  di  tal  fatta  osservando  che  “le  ragioni  che  possono  indurre  un
            condannato all’ergastolo ostativo a non effettuare una scelta collaborativa ex art. 58-ter ord.
            pen.  non  risultano  univocamente  dimostrative  dell’attualità  della  pericolosità  sociale  e  non




                                                           136
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149