Page 97 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI


            LE CONSEGUENZE DI CORTE COST. N. 24 DEL 2019  AL VAGLIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.


            RIFERIMENTI NORMATIVI

            Costituzione, artt. 13 e 117

            Convenzione EDU, art. 7


            Convenzione EDU, Prot. add. 4, art. 2


            Legge n. 87 del 1953, art. 30

            Legge n. 1423 del 1956, art. 1


            Legge n. 152 del 1975, art. 19

            D.lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, comma 1, lett. a) e b), 4, comma 1, lett. c), e 16.




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Cass. pen., Sez. I, sentenza 5 marzo 2019, dep. 3 aprile 2019, n. 14629, Calabretto G.
            ed altri.

            Abstract

            La Corte di cassazione ha esaminato le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n.
            24 del 2019 che, chiamata da plurime ordinanze di rimessione a valutare la compatibilità – sotto
            diversi aspetti – del sistema di prevenzione italiano con i principi affermati dalla Corte  EDU,

            Grande  Chambre,  sentenza  23  febbraio  2017,  caso  De  Tommaso  c.  Italia,  ha  dichiarato
            l’illegittimità costituzionale di plurime disposizioni, ed in particolare dell'art. 16 d. lgs. n. 159 del
            2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della  confisca,
            disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1,

            lettera  a),  contestualmente  fornendo  un’interpretazione  conservativa  della  previsione  di  cui
            all’art. 1, comma 1, lett. b), stesso d.lgs.











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