Page 97 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI
LE CONSEGUENZE DI CORTE COST. N. 24 DEL 2019 AL VAGLIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Costituzione, artt. 13 e 117
Convenzione EDU, art. 7
Convenzione EDU, Prot. add. 4, art. 2
Legge n. 87 del 1953, art. 30
Legge n. 1423 del 1956, art. 1
Legge n. 152 del 1975, art. 19
D.lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, comma 1, lett. a) e b), 4, comma 1, lett. c), e 16.
PRONUNCIA SEGNALATA
Cass. pen., Sez. I, sentenza 5 marzo 2019, dep. 3 aprile 2019, n. 14629, Calabretto G.
ed altri.
Abstract
La Corte di cassazione ha esaminato le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n.
24 del 2019 che, chiamata da plurime ordinanze di rimessione a valutare la compatibilità – sotto
diversi aspetti – del sistema di prevenzione italiano con i principi affermati dalla Corte EDU,
Grande Chambre, sentenza 23 febbraio 2017, caso De Tommaso c. Italia, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di plurime disposizioni, ed in particolare dell'art. 16 d. lgs. n. 159 del
2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca,
disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1,
lettera a), contestualmente fornendo un’interpretazione conservativa della previsione di cui
all’art. 1, comma 1, lett. b), stesso d.lgs.
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