Page 93 - Bollettino I Semestre 2019
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ammettere che il rinvio possa essere sollevato “anche prima” (e, quindi, indipendentemente)  da
            tale  incidente;  se  questa  lettura  della  portata  dell’inciso  «anche  dopo»  fosse  corretta,
            risulterebbe del tutto sovvertito il principio  espresso nella sentenza n. 269/17 alla cui stregua,

            nei  casi  di  doppia  pregiudizialità,    il  giudice  comune  deve  investire  per  prima  la  Corte
            costituzionale,  onde  garantire  l’esercizio  del  controllo  accentrato  di    costituzionalità  di  cui
            all’articolo 134 Cost.


            4.1 Il caso portato all’esame della Corte di cassazione riguardava il funzionario di un istituto di
            credito nei cui confronti la CONSOB aveva irrogato  la sanzione amministrativa pecuniaria di
            € 5.000, ai sensi dell' articolo 191, secondo comma, T.U.F., per avere il medesimo diffuso tra la

            clientela  informazioni  inerenti  ad  un  prodotto  finanziario  non  coerenti  con  le  informazioni
            contenute nel prospetto informativo relativo al prodotto stesso, in violazione delle disposizioni
            generali  dettate  dalla  CONSOB  con  il  Regolamento  Emittenti  (e,  in  particolare,  del  disposto

            dell’articolo 34 decies, primo comma, lett. a), di detto Regolamento). Il funzionario, ricorrente
            per cassazione avverso la sentenza che aveva rigettato la sua opposizione alla delibera della
            CONSOB,  deduceva l’illegittimità della sanzione irrogatagli e invocava l’applicazione retroattiva
            dell’ articolo 191, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 58/1998 (T.U.F.), introdotto dal decreto
            legislativo  n.  72/2015,  alla  cui  stregua,  quando  il  soggetto  su  cui  grava  l'osservanza  delle

            disposizioni violate sia una società o un ente, la sanzione cade sulla società o sull' ente e non -
            salve ipotesi specifiche, nella specie non ricorrenti - sugli esponenti aziendali e sul personale. Il
            ricorrente sollevava quindi il dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, secondo comma,

            d.lgs. n. 72/2015, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione
            all’art. 7 CEDU), laddove detta disposizione esclude la retroattività del (per lui) più favorevole
            trattamento  sanzionatorio  dettato  dall’  articolo  191,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  n.
            58/1998 alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.

            72/2015.

            4.2 La Cassazione ha in primo luogo sottolineato che il disposto del secondo comma dell'articolo

            6 d.lgs. 72/2015 non consente di applicare retroattivamente la legge più favorevole successiva
            alla commissione degli illeciti e, d’altra parte, che tale disposto risulta coerente il tradizionale
            insegnamento giurisprudenziale alla cui stregua il principio del favor rei, di matrice  penalistica,

            non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni
            amministrative, la quale invece soggiace al distinto principio, emergente  dall'articolo 1 della
            legge n. 689/81,  del tempus regit actum (cfr.  Cass. n. 29411/11, Cass. n. 4114/16, Cass. n.
            13433/16, Cass. n. 20689/18).


            4.3.1  Esclusa  la  possibilità  di  pervenire  ad  un’applicazione  retroattiva  della  disciplina  più
            favorevole  per  via  interpretativa,  la  Cassazione  ha  affrontato  la  questione  di  legittimità
            costituzionale  sollevata  dal  ricorrente  con  riferimento  alla  irretroattività  della  legge  più



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