Page 93 - Bollettino I Semestre 2019
P. 93
ammettere che il rinvio possa essere sollevato “anche prima” (e, quindi, indipendentemente) da
tale incidente; se questa lettura della portata dell’inciso «anche dopo» fosse corretta,
risulterebbe del tutto sovvertito il principio espresso nella sentenza n. 269/17 alla cui stregua,
nei casi di doppia pregiudizialità, il giudice comune deve investire per prima la Corte
costituzionale, onde garantire l’esercizio del controllo accentrato di costituzionalità di cui
all’articolo 134 Cost.
4.1 Il caso portato all’esame della Corte di cassazione riguardava il funzionario di un istituto di
credito nei cui confronti la CONSOB aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 5.000, ai sensi dell' articolo 191, secondo comma, T.U.F., per avere il medesimo diffuso tra la
clientela informazioni inerenti ad un prodotto finanziario non coerenti con le informazioni
contenute nel prospetto informativo relativo al prodotto stesso, in violazione delle disposizioni
generali dettate dalla CONSOB con il Regolamento Emittenti (e, in particolare, del disposto
dell’articolo 34 decies, primo comma, lett. a), di detto Regolamento). Il funzionario, ricorrente
per cassazione avverso la sentenza che aveva rigettato la sua opposizione alla delibera della
CONSOB, deduceva l’illegittimità della sanzione irrogatagli e invocava l’applicazione retroattiva
dell’ articolo 191, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 58/1998 (T.U.F.), introdotto dal decreto
legislativo n. 72/2015, alla cui stregua, quando il soggetto su cui grava l'osservanza delle
disposizioni violate sia una società o un ente, la sanzione cade sulla società o sull' ente e non -
salve ipotesi specifiche, nella specie non ricorrenti - sugli esponenti aziendali e sul personale. Il
ricorrente sollevava quindi il dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, secondo comma,
d.lgs. n. 72/2015, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione
all’art. 7 CEDU), laddove detta disposizione esclude la retroattività del (per lui) più favorevole
trattamento sanzionatorio dettato dall’ articolo 191, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
58/1998 alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
72/2015.
4.2 La Cassazione ha in primo luogo sottolineato che il disposto del secondo comma dell'articolo
6 d.lgs. 72/2015 non consente di applicare retroattivamente la legge più favorevole successiva
alla commissione degli illeciti e, d’altra parte, che tale disposto risulta coerente il tradizionale
insegnamento giurisprudenziale alla cui stregua il principio del favor rei, di matrice penalistica,
non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni
amministrative, la quale invece soggiace al distinto principio, emergente dall'articolo 1 della
legge n. 689/81, del tempus regit actum (cfr. Cass. n. 29411/11, Cass. n. 4114/16, Cass. n.
13433/16, Cass. n. 20689/18).
4.3.1 Esclusa la possibilità di pervenire ad un’applicazione retroattiva della disciplina più
favorevole per via interpretativa, la Cassazione ha affrontato la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento alla irretroattività della legge più
85