Page 91 - Bollettino I Semestre 2019
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per  un  abuso  di  informazioni  privilegiate,  la  corte  di  appello  di  Milano  aveva  dubitato  della
            legittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, d.lgs. n. 72/2015, in riferimento agli
            artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), nella parte in cui

            esso esclude la retroattività in mitius del più favorevole trattamento sanzionatorio prevista dal
            terzo comma del medesimo articolo per l’ illecito amministrativo di cui all’art. 187-bis  T.U.F.,
            ossia, appunto,  l’illecito di abuso di informazioni privilegiate.


            2.2  La  Corte  costituzionale  ha    ritenuto  l’  articolo    6,  secondo  comma,    d.lgs.  n.  72/2015
            costituzionalmente  illegittimo,  per  contrasto  sia  con  l’articolo    3  che  con  l’articolo  117  della
            Costituzione,  laddove  esclude  la  retroattività  in  mitius  del  più  favorevole  trattamento

            sanzionatorio prevista dal terzo comma del medesimo articolo  per l’ illecito amministrativo di
            cui all’art. 187-bis  T.U.F. (abuso di informazioni privilegiate); la stessa Corte, inoltre, ai sensi
            dell’art. 27 della legge n. 87/1953, ha esteso la  declaratoria di illegittimità costituzionale dell’

            articolo  6, secondo comma,  d.lgs. n. 72/2015 anche alla mancata previsione della retroattività
            delle modifiche apportate dal terzo comma dello stesso articolo 6 alle corrispondenti sanzioni
            amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter (manipolazione del mercato).


            A  tale  esito  decisionale  la  Corte  costituzionale  è  pervenuta  sulla  base  del  seguente  sviluppo
            argomentativo:

            2.2.1 ha riaffermato la propria giurisprudenza che assegna rango costituzionale al principio  della

            retroattività della lex mitior della legge penale tanto sulla base del parametro interno dell’articolo
            3 Cost. quanto sulla base dei parametri interposti (rilevanti per il tramite degli articoli 11 e  117,
            primo comma,  Cost.) dell’articolo 7 CEDU, dell’articolo 15, comma 1, del Patto internazionale di
            New York  sui diritti civili e politici e dell’articolo 49, paragrafo 1, CDFUE (sentenze nn. 393/2006,

            394/2006  e  236/2011); con  la  precisazione  che,  mentre  l’irretroattività  in  peius  della  legge
            penale, presidiata dal parametro interno dell’articolo 25 Cost., costituisce un valore assoluto e
            inderogabile, la regola della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime

            sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (C. cost. n.
            236 del 2011);

            2.2.2  ha stabilito che  — se non sussiste alcun vincolo di matrice convenzionale che imponga di

            trasporre  nel  sistema  delle  sanzioni  amministrative  la  regola  dell’  applicazione  della  legge
            successiva più favorevole (C. cost. 193/2016) — tale regola deve tuttavia ritenersi operante in
            relazione a quelle specifiche sanzioni amministrative alle quali debba riconoscersi, pur in assenza
            di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte EDU, natura e finalità punitiva;


            2.2.3  ha  ascritto  natura  punitiva  (sostanzialmente  penale)  alla  sanzione  amministrativa
            pecuniaria  prevista  per  l’abuso  di  informazioni  privilegiate  di  cui  all’art.  187-bis  T.U.F.,

            richiamando  i  propri  precedenti  con  cui  aveva  riconosciuto natura  punitiva  alla  confisca  per


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