Page 91 - Bollettino I Semestre 2019
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per un abuso di informazioni privilegiate, la corte di appello di Milano aveva dubitato della
legittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, d.lgs. n. 72/2015, in riferimento agli
artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), nella parte in cui
esso esclude la retroattività in mitius del più favorevole trattamento sanzionatorio prevista dal
terzo comma del medesimo articolo per l’ illecito amministrativo di cui all’art. 187-bis T.U.F.,
ossia, appunto, l’illecito di abuso di informazioni privilegiate.
2.2 La Corte costituzionale ha ritenuto l’ articolo 6, secondo comma, d.lgs. n. 72/2015
costituzionalmente illegittimo, per contrasto sia con l’articolo 3 che con l’articolo 117 della
Costituzione, laddove esclude la retroattività in mitius del più favorevole trattamento
sanzionatorio prevista dal terzo comma del medesimo articolo per l’ illecito amministrativo di
cui all’art. 187-bis T.U.F. (abuso di informazioni privilegiate); la stessa Corte, inoltre, ai sensi
dell’art. 27 della legge n. 87/1953, ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’
articolo 6, secondo comma, d.lgs. n. 72/2015 anche alla mancata previsione della retroattività
delle modifiche apportate dal terzo comma dello stesso articolo 6 alle corrispondenti sanzioni
amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter (manipolazione del mercato).
A tale esito decisionale la Corte costituzionale è pervenuta sulla base del seguente sviluppo
argomentativo:
2.2.1 ha riaffermato la propria giurisprudenza che assegna rango costituzionale al principio della
retroattività della lex mitior della legge penale tanto sulla base del parametro interno dell’articolo
3 Cost. quanto sulla base dei parametri interposti (rilevanti per il tramite degli articoli 11 e 117,
primo comma, Cost.) dell’articolo 7 CEDU, dell’articolo 15, comma 1, del Patto internazionale di
New York sui diritti civili e politici e dell’articolo 49, paragrafo 1, CDFUE (sentenze nn. 393/2006,
394/2006 e 236/2011); con la precisazione che, mentre l’irretroattività in peius della legge
penale, presidiata dal parametro interno dell’articolo 25 Cost., costituisce un valore assoluto e
inderogabile, la regola della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime
sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (C. cost. n.
236 del 2011);
2.2.2 ha stabilito che — se non sussiste alcun vincolo di matrice convenzionale che imponga di
trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative la regola dell’ applicazione della legge
successiva più favorevole (C. cost. 193/2016) — tale regola deve tuttavia ritenersi operante in
relazione a quelle specifiche sanzioni amministrative alle quali debba riconoscersi, pur in assenza
di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte EDU, natura e finalità punitiva;
2.2.3 ha ascritto natura punitiva (sostanzialmente penale) alla sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per l’abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 187-bis T.U.F.,
richiamando i propri precedenti con cui aveva riconosciuto natura punitiva alla confisca per
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