Page 86 - Bollettino I Semestre 2019
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8.1. Si aggiunge in questa sede per chiarezza che, in Hutchinson v. the United Kingdom, si è
esplicitamente affermato che la natura non giudiziale del riesame non è in se stessa contraria ai
requisiti dell’art. 3, e ciò sulla scorta della giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo;
laddove, in Murray v. The Netherlands, si era invece affermato che - nella misura in cui ciò sia
necessario per garantire al condannato di sapere cosa fare per essere considerato per il rilascio
e a quali condizioni - può essere richiesto che la decisione sia motivata, ciò che un contrllo di
tipo giudiziale potrebbe garantire (in quella sentenza si fa rinvio a László Magyar v. Hungary,
no. 73593/10, 20 maggio 2014, e a Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria, nos. 15018/11 e
61199/12, ECHR 2014).
Violazione art. 8 ECHR
9. La violazione è stata dedotta dal ricorrente in relazione alle restrizioni imposte al suo diritto a
visite di famiglia. La Corte, tuttavia, non ha ritenuto necessario valutare nel merito la censura,
in quanto già pronunciatasi sulle principali questioni giuridiche sollevate con la domanda,
richiamando, a titolo esemplificativo, il precedente Centre for Legal Resources on behalf of
Valentin Câmpeanu v. Romania [GC, no. 47848/08, ECHR 2014].
La c.d. Câmpeanu formula
9.1. Tale specifico punto ha costituito oggetto di serrata critica all’interno della dissenting opinion
redatta sia dal giudice Kūris che, conformemente, dal giudice Bošnjak.
Costoro, oltre a non condividere il mancato esame della presunta violazione dell’art. 8 CEDU
invocata dal ricorrente, hanno rilevato un indiscriminato e, a loro avviso problematico, uso della
cd. formula di Câmpeanu. Ritengono, questi giudici, che la Corte può decidere, legittimamente
e ragionevolmente, di non esaminare alcune doglianze proposte dal ricorrente per essere le
stesse correlate con quelle già in precedenza esaminate solo previa verifica della sussistenza di
un prerequisito necessario, ovvero l’interrelazione fattuale fra le stesse (ciò che il relatore
definisce << an asset and a liability >> per la Corte, a causa del suo arretrato e della tentazione
di fare applicazione troppo estesa di tale principio).
9.2. La ratio di tale modus operandi consiste, infatti, nell’assicurare maggiore rapidità e minor
dispendio di risorse, in tutti quei casi in cui il contesto di fatto di una denuncia, sovrapponendosi
a quello di un’altra, rende del tutto ridondante un nuovo esame di quello che, sostanzialmente,
altro non è se non lo stesso reclamo. Qualora, tuttavia, le censure non presentino il medesimo
background fattuale, il mancato esame di alcune di queste può essere giustificato solo mediante
il ricorso a un criterio ausiliare, quale quello del legame giuridico intercorrente tra le disposizioni
della Convenzione invocate.
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