Page 81 - Bollettino I Semestre 2019
P. 81

nella programmazione delle loro politiche criminali [Khoroschenko v. Russia (GC) no. 41418/04,
            ECHR 2015, ma anche Murray citata].


            3.3. Quanto ai criteri e alle condizioni previsti dagli ordinamenti nazionali ai fini del riesame, essi
            devono possedere un sufficiente grado di chiarezza e certezza, per scongiurare il rischio che il
            procedimento di riabilitazione non sia effettivo. Certezza che, in questo settore, non va intesa

            solo  come  corollario  del  principio  di  legalità,  ma  deve  informare  lo  stesso  percorso  di
            riabilitazione. Pertanto, i condannati a pena perpetua devono essere messi in grado di conoscere
            sin  dall’inizio  ciò  che  devono  fare  per  riconquistare  la  libertà  e  a  quali  condizioni  ciò  possa
            accadere. Il che riguarda anche l’aspetto temporale del riesame della pena.


            Sul punto, la Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza Vinter, cit., constatando,
            sulla scorta degli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale esaminati, come vi sia
            una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo

            riesame  entro  un  termine  massimo  di  venticinque  anni  da  quando  la  pena  perpetua  è  stata
            inflitta, e poi, successivamente, un riesame periodico, pur avendo cura di precisare che deve
            assicurarsi un margine di apprezzamento agli Stati contraenti in materia di giustizia penale e di

            determinazione delle pene.

            4. Nel caso all’esame, la Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 3 della Convenzione, proprio
            perché  i  detenuti  a  pena  perpetua  in  Ucraina  possono  essere  scarcerati  solo  in  due  casi

            (condizioni di salute talmente gravi da impedire la prosecuzione dello stato detentivo, con ripresa
            della detenzione nel caso di guarigione; o atto di clemenza).

            4.1. Quanto alla prima ipotesi, i giudici di Strasburgo hanno ribadito i principi contenuti nella più

            volte citata sentenza Vinter, rilevando come la liberazione per motivi umanitari non corrisponda
            a quanto previsto dall’espressione «prospettiva di scarcerazione» (prospect of release) nel senso
            chiarito in quella sentenza [ma anche in Matiošaitis and Others v. Lithuania, n. 22662/13 + altri
            sette, Maggio 2017], poiché si tratterebbe di garantire al condannato soltanto di morire a casa

            o in ospizio, piuttosto che in carcere.

            4.2.  Anche  l’istituto  della  grazia  presidenziale,  secondo  l’ordinamento  ucraino,  è  stato

            attentamente esaminato: la procedura è contenuta in un decreto presidenziale e in base ad essa,
            nell’esame della domanda di grazia, vanno considerati la gravità del crimine commesso, la durata
            della pena già scontata, il carattere del condannato, il suo comportamento, l’esistenza di un

            sincero pentimento, il risarcimento o la riparazione del danno causato, nonché le circostanze di
            tipo familiare o di altra natura. Quanto al procedimento di clemenza, il Regolamento interno dello
            Stato ucraino prevede che ai condannati per reati gravi o particolarmente gravi o che annoverino
            due  o  più  precedenti  penali  per  reati  commessi  con  premeditazione,  la  grazia  può  essere

            concessa solo in “exceptional cases” e ove ricorrano “extraordinary circumstances”. In proposito,


                                                           73
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86