Page 81 - Bollettino I Semestre 2019
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nella programmazione delle loro politiche criminali [Khoroschenko v. Russia (GC) no. 41418/04,
ECHR 2015, ma anche Murray citata].
3.3. Quanto ai criteri e alle condizioni previsti dagli ordinamenti nazionali ai fini del riesame, essi
devono possedere un sufficiente grado di chiarezza e certezza, per scongiurare il rischio che il
procedimento di riabilitazione non sia effettivo. Certezza che, in questo settore, non va intesa
solo come corollario del principio di legalità, ma deve informare lo stesso percorso di
riabilitazione. Pertanto, i condannati a pena perpetua devono essere messi in grado di conoscere
sin dall’inizio ciò che devono fare per riconquistare la libertà e a quali condizioni ciò possa
accadere. Il che riguarda anche l’aspetto temporale del riesame della pena.
Sul punto, la Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza Vinter, cit., constatando,
sulla scorta degli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale esaminati, come vi sia
una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo
riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata
inflitta, e poi, successivamente, un riesame periodico, pur avendo cura di precisare che deve
assicurarsi un margine di apprezzamento agli Stati contraenti in materia di giustizia penale e di
determinazione delle pene.
4. Nel caso all’esame, la Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 3 della Convenzione, proprio
perché i detenuti a pena perpetua in Ucraina possono essere scarcerati solo in due casi
(condizioni di salute talmente gravi da impedire la prosecuzione dello stato detentivo, con ripresa
della detenzione nel caso di guarigione; o atto di clemenza).
4.1. Quanto alla prima ipotesi, i giudici di Strasburgo hanno ribadito i principi contenuti nella più
volte citata sentenza Vinter, rilevando come la liberazione per motivi umanitari non corrisponda
a quanto previsto dall’espressione «prospettiva di scarcerazione» (prospect of release) nel senso
chiarito in quella sentenza [ma anche in Matiošaitis and Others v. Lithuania, n. 22662/13 + altri
sette, Maggio 2017], poiché si tratterebbe di garantire al condannato soltanto di morire a casa
o in ospizio, piuttosto che in carcere.
4.2. Anche l’istituto della grazia presidenziale, secondo l’ordinamento ucraino, è stato
attentamente esaminato: la procedura è contenuta in un decreto presidenziale e in base ad essa,
nell’esame della domanda di grazia, vanno considerati la gravità del crimine commesso, la durata
della pena già scontata, il carattere del condannato, il suo comportamento, l’esistenza di un
sincero pentimento, il risarcimento o la riparazione del danno causato, nonché le circostanze di
tipo familiare o di altra natura. Quanto al procedimento di clemenza, il Regolamento interno dello
Stato ucraino prevede che ai condannati per reati gravi o particolarmente gravi o che annoverino
due o più precedenti penali per reati commessi con premeditazione, la grazia può essere
concessa solo in “exceptional cases” e ove ricorrano “extraordinary circumstances”. In proposito,
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