Page 78 - Bollettino I Semestre 2019
P. 78

ha, pertanto, dichiarato, in via consequenziale e per le stesse ragioni, l'illegittimità costituzionale
            dell'art. 75, comma 1, stesso D.lgs., nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la
            violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di

            soggiorno, ove consistente nell'obbligo di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

            3.7. Per quanto riguarda gli effetti della declaratoria d’illegittimità costituzionale di una norma

            penale incriminatrice, appare sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, L. n. 87
            del  1953,  <<quando,  in  applicazione  della  norma  dichiarata  incostituzionale  è  stata
            pronunciata  sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano  la esecuzione e  tutti gli
            effetti penali>>.


            Il procedimento finalizzato alla relativa declaratoria è disciplinato dall’art. 673 c.p.p.; nell’ambito
            del procedimento di cognizione, provvederà il giudice che procede ex art. 129 c.p.p.


            4. L’illegittimità costituzionale dichiarata da Corte cost., n. 26 del 2019: cenni.

            Solo per completezza, attesa la contestualità delle varie declaratorie d’illegittimità costituzionale,

            appare, infine, opportuno ricordare che Corte cost., 24 gennaio/27 febbraio 2019, n. 26 ha
            dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n.
            228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
            di stabilità 2013)», limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma

            194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono
            soddisfatti  i  creditori  che:  a)  prima  della  trascrizione  del  sequestro  di  prevenzione  hanno
            trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono

            intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a)».

            In  questo  caso,  peraltro,  non  si  è  trattato  di  una  declaratoria  conseguente  alla  necessità  di
            adeguare  il  sistema  di  prevenzione  interno  alle  garanzie  convenzionali  nell’interpretazione

            fornitane dalla Corte EDU, poiché le questioni sollevate sono state ritenute fondate in relazione
            all'art. 3 Cost.




                                                                                               Indice














                                                           70
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83