Page 82 - Bollettino I Semestre 2019
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la Corte ha osservato che i criteri sopra richiamati posso essere utilizzati per valutare l’effettiva
            sussistenza di legittimi motivi giustificanti il mantenimento dello stato di detenzione (legitimate
            penological  grounds)  dei  prigionieri,  ma  non  è  chiaro  se  questi  siano  rilevanti  anche  per

            comprendere ciò che i Regolamenti che disciplinano il procedimento di concessione della grazia
            intendono  quando  affermano  che  “alle  persone  condannate  per  reati  gravi  o  particolarmente
            gravi o che hanno due o più precedenti penali in relazione alla commissione di reati premeditati
            ... può essere concessa la clemenza in casi eccezionali e soggetti a circostanze straordinarie”.

            L’indeterminatezza che ne discende rappresenta un vero e proprio ostacolo per la riabilitazione,
            poiché impedisce a coloro che sono stati condannati all’ergastolo di conoscere sin dal principio
            cosa fare al fine di essere rilasciati e a quali condizioni è subordinata la concessione della grazia

            presidenziale.

            4.3. La Corte ha ulteriormente  osservato come la procedura di concessione della grazia non

            richieda, in Ucraina, né alla Commissione competente, né al Presidente, di motivare le decisioni
            in  merito  alle  richieste  ricevute,  circostanza,  questa,  le  cui  problematiche  in  termini  di
            trasparenza ben potrebbero venir meno mediante il ricorso ad altri mezzi idonei a garantire la
            revisione della pena (tra cui, indica esemplificativamente l’obbligo stabilito per la Commissione
            di  tenere  conto  della  giurisprudenza  rilevante  dei  tribunali  internazionali  o  di  altri  organi

            sull'interpretazione  e  applicazione dei diritti umani internazionali in vigore nei confronti dello
            Stato  in  questione  e  di  pubblicare  regolarmente  relazioni  di  attività  che  descrivono
            dettagliatamente l'esame delle richieste di clemenza). Tuttavia, in Ucraina non solo non è stata

            resa pubblica alcuna informazione di questo tipo, ma all’assenza dell’obbligo motivazionale delle
            decisioni adottate in merito alle richieste di grazia si affianca l’assoluta mancanza di un controllo
            giurisdizionale sulle stesse.


            5.  Alla  stregua  di  tali  argomentazioni,  i  giudici  di  Strasburgo  hanno  considerato  l’assoluta
            insufficienza, in tale Stato, di garanzie procedurali capaci di assicurare ai condannati alla pena
            dell’ergastolo il diritto a una revisione della loro condanna mediante l’ottenimento della grazia

            presidenziale, definita testualmente “a modern day equivalent of the royal prerogative of mercy”,
            basata su un principio di umanità, piuttosto che sul riesame in base a legittimi motivi riguardanti
            la pena e attraverso adeguate garanzie procedurali. Dinanzi ad una politica penale europea che,

            attualmente, pone sempre più l’accento sulla finalità riabilitativa della pena, anche in caso di
            ergastolo, e sulla riabilitazione del detenuto a vita (intesa come <<the reintegration into society
            of a convicted person>>, cfr. Murray v. the Netherlands, GC no. 10511/10 del 26 aprile 2016,
            §102, ndr), il corrente regime previsto per i condannati a vita in Ucraina nega, secondo la Corte,
            la possibilità di una riabilitazione laddove la richiesta finalizzata a ottenere la riduzione della

            condanna potrebbe non essere mai realmente capace di condurre alla commutazione, remissione
            o sospensione dell’ergastolo o al rilascio condizionale del prigioniero.




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