Page 82 - Bollettino I Semestre 2019
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la Corte ha osservato che i criteri sopra richiamati posso essere utilizzati per valutare l’effettiva
sussistenza di legittimi motivi giustificanti il mantenimento dello stato di detenzione (legitimate
penological grounds) dei prigionieri, ma non è chiaro se questi siano rilevanti anche per
comprendere ciò che i Regolamenti che disciplinano il procedimento di concessione della grazia
intendono quando affermano che “alle persone condannate per reati gravi o particolarmente
gravi o che hanno due o più precedenti penali in relazione alla commissione di reati premeditati
... può essere concessa la clemenza in casi eccezionali e soggetti a circostanze straordinarie”.
L’indeterminatezza che ne discende rappresenta un vero e proprio ostacolo per la riabilitazione,
poiché impedisce a coloro che sono stati condannati all’ergastolo di conoscere sin dal principio
cosa fare al fine di essere rilasciati e a quali condizioni è subordinata la concessione della grazia
presidenziale.
4.3. La Corte ha ulteriormente osservato come la procedura di concessione della grazia non
richieda, in Ucraina, né alla Commissione competente, né al Presidente, di motivare le decisioni
in merito alle richieste ricevute, circostanza, questa, le cui problematiche in termini di
trasparenza ben potrebbero venir meno mediante il ricorso ad altri mezzi idonei a garantire la
revisione della pena (tra cui, indica esemplificativamente l’obbligo stabilito per la Commissione
di tenere conto della giurisprudenza rilevante dei tribunali internazionali o di altri organi
sull'interpretazione e applicazione dei diritti umani internazionali in vigore nei confronti dello
Stato in questione e di pubblicare regolarmente relazioni di attività che descrivono
dettagliatamente l'esame delle richieste di clemenza). Tuttavia, in Ucraina non solo non è stata
resa pubblica alcuna informazione di questo tipo, ma all’assenza dell’obbligo motivazionale delle
decisioni adottate in merito alle richieste di grazia si affianca l’assoluta mancanza di un controllo
giurisdizionale sulle stesse.
5. Alla stregua di tali argomentazioni, i giudici di Strasburgo hanno considerato l’assoluta
insufficienza, in tale Stato, di garanzie procedurali capaci di assicurare ai condannati alla pena
dell’ergastolo il diritto a una revisione della loro condanna mediante l’ottenimento della grazia
presidenziale, definita testualmente “a modern day equivalent of the royal prerogative of mercy”,
basata su un principio di umanità, piuttosto che sul riesame in base a legittimi motivi riguardanti
la pena e attraverso adeguate garanzie procedurali. Dinanzi ad una politica penale europea che,
attualmente, pone sempre più l’accento sulla finalità riabilitativa della pena, anche in caso di
ergastolo, e sulla riabilitazione del detenuto a vita (intesa come <<the reintegration into society
of a convicted person>>, cfr. Murray v. the Netherlands, GC no. 10511/10 del 26 aprile 2016,
§102, ndr), il corrente regime previsto per i condannati a vita in Ucraina nega, secondo la Corte,
la possibilità di una riabilitazione laddove la richiesta finalizzata a ottenere la riduzione della
condanna potrebbe non essere mai realmente capace di condurre alla commutazione, remissione
o sospensione dell’ergastolo o al rilascio condizionale del prigioniero.
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