Page 83 - Bollettino I Semestre 2019
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6. Si ricorda, per quel che attiene all’ordinamento italiano, che al condannato alla pena
dell’ergastolo può essere concessa, in caso di ravvedimento ossia – come inteso dalla
giurisprudenza di legittimità – di convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali, la
liberazione condizionale.
Essa è concedibile decorsi ventisei anni di detenzione, a cui vanno detratti quarantacinque giorni
di detenzione per ogni semestre a titolo di liberazione anticipata sempre che il condannato dia
prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
Ciò comporta la possibilità che la domanda di liberazione condizionale, che è vagliata dal
Tribunale di sorveglianza con provvedimento ricorribile per cassazione, sia proposta ben prima
del compimento del ventiseiesimo anno di detenzione. Trascorsi cinque anni in liberazione
condizionale, e quindi in libertà, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca il condannato
all’ergastolo ottiene l’estinzione della pena.
La disciplina appena delineata sembra rispondere ai tradizionali criteri sulla base dei quali la
giurisprudenza della Corte EDU, che sono:
- la riducibilità della pena perpetua attraverso la previsione di meccanismi che consentano, de
iure e de facto, la restituzione del condannato alla libertà;
- e il vincolo di necessaria proporzione rispetto alla gravità del fatto commesso, dato che la pena
perpetua è riservata nel sistema interno a reati di spiccata gravità.
Rispetto agli ulteriori parametri individuati dalla giurisprudenza sovranazionale per valutare la
compatibilità dell’ergastolo si può ora osservare che il condannato sa fin dall’inizio dell’esecuzione
il termine entro il quale potrà chiedere di essere ammesso alla liberazione condizionale; conosce,
o è in grado di conoscere, quale è il criterio in forza del quale sarà valutata la sua domanda di
liberazione, ossia il ravvedimento sì come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e sa
che la domanda sarà esaminata da un organo giurisdizionale con possibilità di un ricorso effettivo
alla Corte suprema. Sin dall’inizio dell’esecuzione è infine posto nelle condizioni di conoscere che
l’accoglimento della domanda di liberazione condizionale comporterà la restituzione alla libertà.
6.1. Un pericolo di frizione con detti principi può invece verificarsi per l’altra forma di ergastolo
conosciuta dall’ordinamento italiano, il cd. ergastolo ostativo, che interessa i condannati per uno
o più delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. che non collaborano con la giustizia e per i
quali non può dirsi che la collaborazione sia impossibile o irrilevante, secondo quanto previsto
dal comma 1-bis dello stesso articolo. A questa categoria di detenuti è infatti precluso l’accesso
alla liberazione condizionale e ad altri benefici penitenziari dal carattere spiccatamente
trattamentale come il lavoro all’esterno, i permessi premio e la semilibertà per il fatto che non
intendono collaborare con la giustizia e quindi in ragione della presunzione che la mancata
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