Page 83 - Bollettino I Semestre 2019
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6.  Si  ricorda,  per  quel  che  attiene  all’ordinamento  italiano,  che  al  condannato  alla  pena
            dell’ergastolo  può  essere  concessa,  in  caso  di  ravvedimento  ossia  –  come  inteso  dalla
            giurisprudenza di legittimità  – di convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali, la

            liberazione condizionale.

            Essa è concedibile decorsi ventisei anni di detenzione, a cui vanno detratti quarantacinque giorni

            di detenzione per ogni semestre a titolo di liberazione anticipata sempre che il condannato dia
            prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

            Ciò  comporta  la  possibilità  che  la  domanda  di  liberazione  condizionale,  che  è  vagliata  dal

            Tribunale di sorveglianza con provvedimento ricorribile per cassazione, sia proposta ben prima
            del  compimento  del  ventiseiesimo  anno  di  detenzione.  Trascorsi  cinque  anni  in  liberazione
            condizionale, e quindi in libertà, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca il condannato
            all’ergastolo ottiene l’estinzione della pena.


            La disciplina appena delineata sembra rispondere ai tradizionali criteri sulla base dei quali la
            giurisprudenza della Corte EDU, che sono:


            - la riducibilità della pena perpetua attraverso la previsione di meccanismi che consentano, de
            iure e de facto, la restituzione del condannato alla libertà;


            - e il vincolo di necessaria proporzione rispetto alla gravità del fatto commesso, dato che la pena
            perpetua è riservata nel sistema interno a reati di spiccata gravità.

            Rispetto agli ulteriori parametri individuati dalla giurisprudenza sovranazionale per valutare la

            compatibilità dell’ergastolo si può ora osservare che il condannato sa fin dall’inizio dell’esecuzione
            il termine entro il quale potrà chiedere di essere ammesso alla liberazione condizionale; conosce,
            o è in grado di conoscere, quale è il criterio in forza del quale sarà valutata la sua domanda di
            liberazione, ossia il ravvedimento sì come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e sa

            che la domanda sarà esaminata da un organo giurisdizionale con possibilità di un ricorso effettivo
            alla Corte suprema. Sin dall’inizio dell’esecuzione è infine posto nelle condizioni di conoscere che
            l’accoglimento della domanda di liberazione condizionale comporterà la restituzione alla libertà.


            6.1. Un pericolo di frizione con detti principi può invece verificarsi per l’altra forma di ergastolo
            conosciuta dall’ordinamento italiano, il cd. ergastolo ostativo, che interessa i condannati per uno
            o più delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. che non collaborano con la giustizia e per i

            quali non può dirsi che la collaborazione sia impossibile o irrilevante, secondo quanto previsto
            dal comma 1-bis dello stesso articolo. A questa categoria di detenuti è infatti precluso l’accesso
            alla  liberazione  condizionale  e  ad  altri  benefici  penitenziari  dal  carattere  spiccatamente
            trattamentale come il lavoro all’esterno, i permessi premio e la semilibertà per il fatto che non

            intendono  collaborare  con  la  giustizia  e  quindi  in  ragione  della  presunzione  che  la  mancata


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