Page 85 - Bollettino I Semestre 2019
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Ha poi proseguito osservando “che le ragioni che possono indurre un condannato all’ergastolo
            ostativo  a  non  effettuare  una  scelta  collaborativa  ex  art.  58-ter  Ord.  Pen.  non  risultano
            univocamente  dimostrative  dell’attualità  della  pericolosità  sociale  e  non  necessariamente

            coincidono con la volontà di rimanere legato al sodalizio mafioso di provenienza”.

            La decisione


            7.  Nell’irriducibilità  della  condanna  all’ergastolo,  i  Giudici  di  Strasburgo  hanno,  dunque,
            individuato la sussistenza di un problema sistemico dello Stato membro che richiede l’attuazione
            di misure di carattere generale ai sensi dell’art. 46 ECHR, poiché, ai fini della corretta esecuzione

            della presente sentenza, lo Stato convenuto sarebbe tenuto a mettere in atto una riforma del
            sistema  di  revisione  delle  condanne  a  vita  che  garantisca  l’esame  di  ogni  caso  particolare
            mediante  la  valutazione  dell’effettiva  sussistenza  di  legittimi  motivi  atti  a  giustificare  il
            mantenimento della pena e consenta, con un certo grado di precisione, ai detenuti di prevedere

            cosa fare e a quali condizioni è subordinato il loro rilascio.

            7.1.  Nell’argomentare  l’accoglimento  di  tale  censura,  la  Corte  si  è  altresì  espressa,  come
            accennato,  a  proposito  del  meccanismo  di  riesame,  rammentando  che  il  margine  di

            discrezionalità che in materia di giustizia penale e di condanna deve essere assicurato agli Stati
            contraenti  impedisce  alla  Corte  Europea  di  prescrivere  e  imporre  uno  specifico  modello
            revisionale (esecutivo o giudiziario). Ciò nondimeno, per assicurare al reo un’effettiva possibilità

            di riabilitazione (che, come precisato in sentenza, costituisce per lo Stato un obbligo di mezzi e
            non di risultati), il riesame dovrebbe comportare motivazioni dei provvedimenti di tipo esecutivo
            o un controllo giurisdizionale, sì da scongiurare anche solo l’apparenza di forme di arbitrarietà.


            8. Per inciso, pare utile precisare che tale affermazione ha costituito oggetto di una specifica
            critica  nella  partly  dissenting  opinion  redatta  dal  giudice  Pinto  De  Albuquerque.  Costui,  nel
            richiamare la giurisprudenza della Corte (e, in particolare, il caso Murray v. The Netherlands, n.
            10511/10,  26  aprile  2016),  ha  sostenuto  che  lo  Stato  membro  ha  un  obbligo  di  garantire  e

            salvaguardare l’esistenza di un meccanismo di revisione efficace ed indipendente, soggetto ad
            un  controllo  giurisdizionale,  completo  degli  elementi  fattuali  e  legali.  Ad  avviso  del  giudice
            parzialmente  dissenziente,  nonostante  con  i  casi  Hutchinson  v.  the  United  Kingdom  (no.

            57592/08, 17 gennaio 2017) e Matiošaitis e altri c. Lithuania (nos. 22662/13 and 7 others, 23
            maggio 2017) si sia, in effetti, sfocato il significato dei principi sanciti con la sentenza Murray v.
            the  Netherlands  cui  quelle  sentenze  pure  rinviano,  privare  il  detenuto  del  beneficio  della
            supervisione  dei  motivi  per  cui  si  ritengono  sussistenti  esigenze  esecutive  tali  da impedire  il

            rilascio del reo, significherebbe restringere notevolmente, se non addirittura privare del tutto, il
            suo diritto alla riabilitazione.






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