Page 85 - Bollettino I Semestre 2019
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Ha poi proseguito osservando “che le ragioni che possono indurre un condannato all’ergastolo
ostativo a non effettuare una scelta collaborativa ex art. 58-ter Ord. Pen. non risultano
univocamente dimostrative dell’attualità della pericolosità sociale e non necessariamente
coincidono con la volontà di rimanere legato al sodalizio mafioso di provenienza”.
La decisione
7. Nell’irriducibilità della condanna all’ergastolo, i Giudici di Strasburgo hanno, dunque,
individuato la sussistenza di un problema sistemico dello Stato membro che richiede l’attuazione
di misure di carattere generale ai sensi dell’art. 46 ECHR, poiché, ai fini della corretta esecuzione
della presente sentenza, lo Stato convenuto sarebbe tenuto a mettere in atto una riforma del
sistema di revisione delle condanne a vita che garantisca l’esame di ogni caso particolare
mediante la valutazione dell’effettiva sussistenza di legittimi motivi atti a giustificare il
mantenimento della pena e consenta, con un certo grado di precisione, ai detenuti di prevedere
cosa fare e a quali condizioni è subordinato il loro rilascio.
7.1. Nell’argomentare l’accoglimento di tale censura, la Corte si è altresì espressa, come
accennato, a proposito del meccanismo di riesame, rammentando che il margine di
discrezionalità che in materia di giustizia penale e di condanna deve essere assicurato agli Stati
contraenti impedisce alla Corte Europea di prescrivere e imporre uno specifico modello
revisionale (esecutivo o giudiziario). Ciò nondimeno, per assicurare al reo un’effettiva possibilità
di riabilitazione (che, come precisato in sentenza, costituisce per lo Stato un obbligo di mezzi e
non di risultati), il riesame dovrebbe comportare motivazioni dei provvedimenti di tipo esecutivo
o un controllo giurisdizionale, sì da scongiurare anche solo l’apparenza di forme di arbitrarietà.
8. Per inciso, pare utile precisare che tale affermazione ha costituito oggetto di una specifica
critica nella partly dissenting opinion redatta dal giudice Pinto De Albuquerque. Costui, nel
richiamare la giurisprudenza della Corte (e, in particolare, il caso Murray v. The Netherlands, n.
10511/10, 26 aprile 2016), ha sostenuto che lo Stato membro ha un obbligo di garantire e
salvaguardare l’esistenza di un meccanismo di revisione efficace ed indipendente, soggetto ad
un controllo giurisdizionale, completo degli elementi fattuali e legali. Ad avviso del giudice
parzialmente dissenziente, nonostante con i casi Hutchinson v. the United Kingdom (no.
57592/08, 17 gennaio 2017) e Matiošaitis e altri c. Lithuania (nos. 22662/13 and 7 others, 23
maggio 2017) si sia, in effetti, sfocato il significato dei principi sanciti con la sentenza Murray v.
the Netherlands cui quelle sentenze pure rinviano, privare il detenuto del beneficio della
supervisione dei motivi per cui si ritengono sussistenti esigenze esecutive tali da impedire il
rilascio del reo, significherebbe restringere notevolmente, se non addirittura privare del tutto, il
suo diritto alla riabilitazione.
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