Page 90 - Bollettino I Semestre 2019
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Abstract
Con le due sentenze in rassegna, entrambe pubblicate il 21 marzo 2019, la Corte costituzionale
e la Corte di cassazione affrontano il tema dell’applicabilità alle sanzioni amministrative del
principio della retroattività della lex mitior desumibile dagli articoli 3 Cost., 7 CEDU, 15, comma
1, del Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE.
Entrambe le sentenze valorizzano l’elaborazione della Corte EDU sulla qualificazione delle
sanzioni amministrative come sostanzialmente penali quando ricorrano i presupposti indicati
dalla sentenza della Corte EDU 8 giugno 1976, Engel. Sulla scorta di questo comune presupposto,
la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 2015 n. 72 - che esclude la retroattività in mitius della disciplina sanzionatoria
introdotta da tale decreto per le violazioni finanziarie contemplate dal Testo unico sulla
intermediazione finanziaria (T.U.F.) – è stata accolta dalla Corte costituzionale con riferimento
al trattamento sanzionatorio (ritenuto sostanzialmente penale) dell’abuso di informazione
privilegiata (art. 187 bis T.U.F.) ed è stata giudicata priva di rilevanza dalla Corte di cassazione
con riferimento al trattamento sanzionatorio (non ritenuto sostanzialmente penale) della
violazione delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob (art. 191, secondo
comma, TUF).
La sentenza della Corte costituzionale si segnala anche per alcune rilevanti evoluzioni rispetto al
quadro disegnato dalla sentenza C. cost. n. 269/17 in tema di rapporti tra giudice comune, Corte
costituzionale e Corte di Giustizia rispetto all’applicazione delle disposizioni della CDFUE.
Nella sentenza della Corte di cassazione, per altro verso, va segnalato il superamento
dell’orientamento che limitava la portata dei principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU
nella sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens, alla sola prospettiva del giusto processo di cui
all’articolo 6 della CEDU.
1. Per una adeguata comprensione delle questioni in esame, è opportuno premettere che il
decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72 ha largamente innovato la disciplina degli illeciti
amministrativi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito T.U.F.), modificando anche il
relativo trattamento sanzionatorio. L'articolo 6, secondo comma, di tale decreto legislativo
prevede, peraltro, che «Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle
disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della
parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo».
2.1 Nel caso portato all’esame della Corte costituzionale, concernente l’opposizione ad una
sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000 (pari al minimo edittale) irrogata dalla CONSOB
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