Page 90 - Bollettino I Semestre 2019
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Abstract
            Con le due sentenze in rassegna, entrambe pubblicate il 21 marzo 2019, la Corte costituzionale
            e  la  Corte  di  cassazione  affrontano  il  tema  dell’applicabilità  alle  sanzioni  amministrative  del

            principio della retroattività della lex mitior desumibile dagli articoli 3 Cost., 7 CEDU, 15, comma
            1, del Patto internazionale di New York  sui diritti civili e politici e 49, paragrafo 1,  CDFUE.
            Entrambe  le  sentenze  valorizzano  l’elaborazione  della  Corte  EDU  sulla  qualificazione  delle
            sanzioni  amministrative  come  sostanzialmente  penali  quando  ricorrano  i  presupposti  indicati

            dalla sentenza della Corte EDU 8 giugno 1976, Engel. Sulla scorta di questo comune presupposto,
            la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo
            12  maggio  2015  n.  72  -  che  esclude  la  retroattività  in  mitius  della  disciplina  sanzionatoria

            introdotta  da  tale  decreto  per  le  violazioni  finanziarie  contemplate  dal  Testo  unico  sulla
            intermediazione finanziaria (T.U.F.) – è stata accolta dalla Corte costituzionale con riferimento
            al  trattamento  sanzionatorio  (ritenuto  sostanzialmente  penale)  dell’abuso  di  informazione
            privilegiata (art. 187 bis T.U.F.) ed è stata giudicata priva di rilevanza dalla Corte di cassazione

            con  riferimento  al  trattamento  sanzionatorio  (non  ritenuto  sostanzialmente  penale)    della
            violazione  delle  disposizioni  generali  o  particolari  emanate  dalla  Consob  (art.  191,  secondo
            comma, TUF).


            La sentenza della Corte costituzionale si segnala anche per alcune rilevanti evoluzioni rispetto al
            quadro disegnato dalla sentenza C. cost. n. 269/17 in tema di rapporti tra giudice comune,  Corte
            costituzionale e Corte di Giustizia  rispetto all’applicazione delle disposizioni della CDFUE.


            Nella  sentenza  della  Corte  di  cassazione,  per  altro  verso,  va  segnalato  il  superamento
            dell’orientamento  che limitava la portata  dei principi convenzionali  enunciati dalla Corte  EDU

            nella sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens, alla sola prospettiva del giusto processo di cui
            all’articolo 6 della CEDU.

            1.  Per  una  adeguata  comprensione  delle  questioni  in  esame,  è  opportuno  premettere  che  il

            decreto  legislativo  12  maggio  2015  n.  72  ha  largamente  innovato  la  disciplina  degli  illeciti
            amministrativi  previsti  dal  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
            disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito T.U.F.), modificando anche il
            relativo  trattamento  sanzionatorio.  L'articolo  6,  secondo  comma,  di  tale  decreto  legislativo

            prevede,  peraltro,  che  «Alle  violazioni  commesse  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  delle
            disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della
            parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in

            vigore del presente decreto legislativo».

            2.1  Nel  caso  portato  all’esame  della  Corte  costituzionale,  concernente  l’opposizione  ad  una
            sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000 (pari al minimo edittale) irrogata dalla CONSOB




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