Page 94 - Bollettino I Semestre 2019
P. 94
favorevole disposta dall’articolo 6, secondo comma, d.lgs. n. 72/2015 ed ha giudicato la stessa
priva di rilevanza in base al rilievo che alla sanzione contemplata dall' articolo 191, secondo
comma, T.U.F. non può riconoscersi natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel.
4.3.2 Per giungere a tale conclusione la sentenza in esame innanzi tutto richiama i numerosi
precedenti della seconda sezione civile (sentt. nn. 1621/18, 8805/18, 8806/18, 27365/18) che
affermano che le sanzioni previste dall'articolo 191 T.U.F. non sono equiparabili a quelle previste
per la manipolazione del mercato ex art. 187-ter T.U.F. (la cui natura sostanzialmente penale è
stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens), in ragione dalla «diversa
tipologia, severità, nonché incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle
prime, dovendosi a tal fine tenere conto anche dell'assenza di sanzioni accessorie e della
mancata previsione di una confisca obbligatoria (elementi presenti nella fattispecie scrutinata
dalla Corte EDU)».
4.3.3 Per quanto poi concerne specificamente la sanzione di cui al secondo comma del ripetuto
articolo 191 T.U.F. (compresa, nel testo applicabile ratione temporis, tra il minimo edittale di €
5.000 ed il massimo edittale di € 500.000 e non corredata da sanzioni accessorie né da confisca)
il Collegio ha argomentato che – se è vero che i criteri Engel sono alternativi e non cumulativi
(Grande Stevens, § 94) e che, ai fini dell’applicazione del criterio della gravità della sanzione,
deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata
e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (Grande Stevens, § 98) – deve tuttavia
considerarsi che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere svolta
in termini astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la
disposizione sanzionatoria si inserisce; contesto che, nella materia finanziaria, contempla
sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle
per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro. Donde, conclusivamente, la
ritenuta natura non sostanzialmente penale della sanzione di cui all’articolo 191, secondo
comma, T.U.F., con conseguente inapplicabilità del principio della retroattività in mitius della
legge penale.
5.1 La sentenza n. 8047/19, si segnala, peraltro, perché si pone in esplicito dissenso con le
sentenze della prima sezione civile nn. 4114/16 e 13433/16 (poi seguite anche da diverse
pronunce della seconda sezione civile), laddove le stesse escludono la retroattività in mitius della
disciplina recata dal decreto legislativo d.lgs. n. 72 del 2015 - in relazione alle violazioni di cui
all’ articolo 191 T.U.F. e, rispettivamente, alle violazioni di cui all’ articolo 190 TUF, affermando
che tale esclusione non violerebbe i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella
sentenza Grande Stevens, non potendo tali principi - calibrati nella specifica ottica del giusto
processo - «portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come
amministrativa dall'ordinamento interno».
86