Page 84 - Bollettino I Semestre 2019
P. 84
collaborazione sia indice dell’assenza di progressi nel percorso rieducativo. La Corte
costituzionale ha, sino ad oggi, ritenuto la compatibilità costituzionale di tale forma di ergastolo
osservando che non si ha una preclusione assoluta e definitiva di accesso al beneficio della
liberazione condizionale, potendo il condannato, con una sua scelta di collaborazione, rimuovere
l’ostacolo (v. sentenza n. 135 del 2003).
La Corte EDU ha già dichiarato la ricevibilità di un ricorso relativo alla compatibilità convenzionale
dell’ergastolo cd. ostativo, nella causa Viola c. Italia (n. 77633/16). La Corte EDU valuterà in tal
modo se la possibilità di liberazione che l’ordinamento interno assicura a quanti collaborano con
la giustizia soddisfi o meno i criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza per ritenere “riducibile” una
pena perpetua. E se, di contro, possa dirsi conforme ai principi convenzionali la non riducibilità
dell’ergastolo per il caso in cui il condannato non intenda collaborare, per sua scelta, con la
giustizia.
6.2. Recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2018) ha dichiarato l’illegittimità
di quella particolare forma di ergastolo prevista dall’art. 58-quater ord. pen. per i casi in cui la
condanna è pronunciata per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
o per sequestro di persona a scopo di estorsione, seguiti dalla morte della vittima. Per tale
categoria di condannati la soglia temporale di accesso ai benefici dell’ammissione al lavoro
all’esterno, ai permessi premio e alla semilibertà, pur in presenza di una collaborazione con la
giustizia o delle condizioni equiparate (collaborazione impossibile o irrilevante), era in ogni caso
quella dei ventisei anni, non anticipabile con gli sconti semestrali di liberazione anticipata, invece
applicabili per l’accesso alla liberazione condizionale, interessata comunque, ai sensi dell’art.
176, comma terzo, cod. pen., dalla medesima soglia di pena espiata.
Merita di essere menzionato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale appena richiamata,
la Corte di cassazione, sez. 1, con ordinanza del 20 novembre 2018 n. 57913, ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità riguardante un aspetto
della disciplina del cd. ergastolo ostativo, nella parte in cui esclude che il condannato
all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.,
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, e che non abbia
collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58-ter ord. pen., possa beneficiare dei permessi
premio di cui all’art. 30- ter ord. pen.
La Corte di cassazione ha a tal proposito rilevato la controvertibilità dell’affermazione che “la
cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo criminale di riferimento possa essere
dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso le condotte collaborative di
cui all’art. 58-ter ord. pen.”; ed ha aggiunto che essa non può “assurgere a canone valutabile in
termini di presunzione assoluta, a prescindere dalle emergenze concrete”.
76