Page 84 - Bollettino I Semestre 2019
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collaborazione  sia  indice  dell’assenza  di  progressi  nel  percorso  rieducativo.  La  Corte
            costituzionale ha, sino ad oggi, ritenuto la compatibilità costituzionale di tale forma di ergastolo
            osservando  che  non  si  ha  una  preclusione  assoluta  e  definitiva  di  accesso  al  beneficio  della

            liberazione condizionale, potendo il condannato, con una sua scelta di collaborazione, rimuovere
            l’ostacolo (v. sentenza n. 135 del 2003).


            La Corte EDU ha già dichiarato la ricevibilità di un ricorso relativo alla compatibilità convenzionale
            dell’ergastolo cd. ostativo, nella causa Viola c. Italia (n. 77633/16). La Corte EDU valuterà in tal
            modo se la possibilità di liberazione che l’ordinamento interno assicura a quanti collaborano con
            la giustizia soddisfi o meno i criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza per ritenere “riducibile” una

            pena perpetua. E se, di contro, possa dirsi conforme ai principi convenzionali la non riducibilità
            dell’ergastolo per il caso in cui il condannato non intenda collaborare, per  sua  scelta, con la
            giustizia.


            6.2. Recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2018) ha dichiarato l’illegittimità
            di quella particolare forma di ergastolo prevista dall’art. 58-quater ord. pen. per i casi in cui la
            condanna è pronunciata per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

            o  per  sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione,  seguiti  dalla  morte  della  vittima.  Per  tale
            categoria  di  condannati  la  soglia  temporale  di  accesso  ai  benefici  dell’ammissione  al  lavoro
            all’esterno, ai permessi premio e alla semilibertà, pur in presenza di una collaborazione con la
            giustizia o delle condizioni equiparate (collaborazione impossibile o irrilevante), era in ogni caso

            quella dei ventisei anni, non anticipabile con gli sconti semestrali di liberazione anticipata, invece
            applicabili  per  l’accesso  alla liberazione  condizionale, interessata  comunque,  ai  sensi  dell’art.
            176, comma terzo, cod. pen., dalla medesima soglia di pena espiata.


            Merita di essere menzionato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale appena richiamata,
            la Corte di cassazione, sez. 1, con ordinanza del 20 novembre 2018 n. 57913, ha dichiarato
            rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità riguardante un aspetto

            della  disciplina  del  cd.  ergastolo  ostativo,  nella  parte  in  cui  esclude  che  il  condannato
            all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.,
            ovvero  al  fine  di  agevolare  l’attività  delle  associazioni  in  esso  previste,  e  che  non  abbia
            collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58-ter ord. pen., possa beneficiare dei permessi

            premio di cui all’art. 30- ter ord. pen.

            La Corte di cassazione ha a tal proposito rilevato la controvertibilità dell’affermazione che “la

            cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo criminale di riferimento possa essere
            dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso le condotte collaborative di
            cui all’art. 58-ter ord. pen.”; ed ha aggiunto che essa non può “assurgere a canone valutabile in
            termini di presunzione assoluta, a prescindere dalle emergenze concrete”.




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