Page 79 - Bollettino I Semestre 2019
P. 79

CLASSIFICAZIONE

            ERGASTOLO – DIVIETO TRATTAMENTI DISUMANI O DEGRADANTI – DIRITTO AL RISPETTO VITA

            PRIVATA E FAMILIARE - CONDIZIONI DETENZIONE - ADEGUATEZZA CURE MEDICHE DURANTE
            LA  DETENZIONE  -  RIDUCIBILITÀ  PENA  PERPETUA  DE  IURE  E  DE  FACTO  -  PROSPETTIVA  DI
            LIBERAZIONE - REVISIONE - AUTORITÀ COMPETENTE.


            RIFERIMENTI NORMATIVI

            CONVENZIONE EDU, artt. 3 e 8




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Corte E.D.U., Sez. IV, 12 marzo 2019, Petukhov c. Ucraine. (ric. n. 41216/13).

            Abstract

            1. La Corte EDU torna nuovamente sul tema della riducibilità de jure e de facto dell’ergastolo,
            alla luce dell’art. 3 della Convenzione.

            Nella causa Petukhov v. Ucraine il ricorrente è un condannato all’ergastolo per crimini gravi posti

            in  essere  quale  componente  di  una  organizzazione  criminale.  Egli  ha  adito  la  Corte  ai  sensi
            dell’art.  34  della  Convenzione,  lamentando  l’irriducibilità  della  condanna  all’ergastolo;
            l’inadeguatezza dell’assistenza medica ricevuta (questione già esaminata dalla Corte EDU che,

            con sentenza n. 43374/02 del 21 ottobre 2010, aveva riscontrato la violazione degli artt. 3, 5,
            6 e 13); la precarietà delle sue condizioni detentive e, infine, le restrizioni arrecate al suo diritto
            a ricevere visite familiari in carcere, articolando la domanda con riferimento all’art. 3 (Prohibition
            of torture) e all’art. 8 della ECHR (Right to respect for private and family life).


            Violazione art. 3 ECHR


            2.  I  giudici  di  Strasburgo  hanno  riconosciuto  la  parziale  fondatezza  delle  censure  mosse  dal
            ricorrente condannando lo Stato ucraino per la riscontrata violazione dell’art. 3 CEDU.

            2.1. Procedendo con ordine, a fronte dell’invocata violazione dell’art. 3 della Convenzione, ai

            sensi del quale "Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni disumane
            o degradanti", la Corte EDU, da un lato, ha rigettato la denuncia con cui il ricorrente si doleva
            delle precarie condizioni detentive presenti in entrambe le prigioni (inadeguata disinfezione delle
            cellule, cattivo stato del cortile, limitata possibilità di passeggiate all'aperto, scarsa ventilazione

            ed umidità nelle celle, inconvenienti inerenti alla ristrutturazione dei locali della prigione, stato
            fatiscente  dell'edificio,  vetri  delle  finestre  rotti,  perdite  dal  soffitto,  videosorveglianza
            permanente nella cella, scarsa qualità dell'acqua potabile e del cibo) in quanto infondate e non


                                                           71
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84