Page 102 - Bollettino I Semestre 2019
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affermato  dalla  Corte  costituzionale  senza  aver  prima  sollevato  questione  di  legittimità
            costituzionale».


            L'interpretazione  recepita  dalla  Corte  costituzionale  nella  decisione  n.  24  del  2019  andava,
            pertanto, accolta, essendo  l'unica compatibile con i principi costituzionali ed al tempo stesso
            idonea  a  realizzare  un  delicato  equilibrio  «di  sistema»  con  la  giurisprudenza  della  Corte  di

            Strasburgo, in tema di accessibilità e prevedibilità della legge.

            2.3. Sulla base di tali premesse, e ritenuto necessario procedere alla rielaborazione dei connotati
            fattuali posti a base del “giudizio di pericolosità prevenzionale”, considerato che l'attività di usura

            contestata  nell’ambito  del  separato  giudizio  di  cognizione  potrebbe  astrattamente  costituire
            presupposto in fatto di un inquadramento soggettivo in via esclusiva ex art. 1, comma 1, lett.
            B), d.lgs. n.159 del 2011, si è osservato che tale rielaborazione non poteva avere luogo in sede
            di legittimità, « non soltanto perché la trattazione camerale del procedimento di prevenzione (…)

            non consente la realizzazione del contraddittorio, ingrediente necessario di qualsiasi operazione
            di - quantomeno parziale – diversa qualificazione giuridica della parte constatativa (ancorata,
            come  si  è  detto,  a  fatti)  del  giudizio  di  pericolosità  (…),  ma  anche  perché  l'eventuale

            inquadramento - in via esclusiva - nella fattispecie di cui alla citata lettera B) dell'articolo 1, co.
            1, d.lgs. n.159 del 2011, esige, per quanto sinora detto, una piena verifica di coerenza logica e
            di  esistenza  di  tutti  i  passaggi  esplicativi  di  quella  “opzione  tassativizzante”  elaborata  nella
            presente sede di legittimità e recepita dalla Corte Costituzionale. In altre parole, l' operazione di

            riqualificazione - totale o parziale - della fattispecie di pericolosità, pur rispettosa del dictum del
            giudice delle leggi, risulta possibile  - una  volta riaperto il contraddittorio  - se  ed in quanto i
            materiali istruttori offrano la possibilità di ritenere e qualificare le pregresse condotte delittuose

            (…) non solo temporalmente sequenziali in modo significativo ma anche produttive di reddito
            illecito utilizzato, almeno in parte, per il soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto e il
            mantenimento  del  tenore  di  vita  (i  profitti  da  reato  devono  rappresentare  una  componente
            significativa del reddito per stare alle parole utilizzate nella decisione n. 24 del 2019 Corte Cost.).

            Si tratta, pertanto, di attività di verifica che involgono profili di merito pieno, da rimettere al
            vaglio della Corte di Appello di (…), in sede di rinvio».

            3.  La  decisione  segnalata  non  ha  esaminato  i  motivi  dei  plurimi  ricorsi  (essendosi  limitata

            limitandosi a ricordare che i ricorrenti avevano dedotto l'erronea applicazione delle previsioni
            regolatrici,  l'assenza  di  motivazione  su  punti  decisivi,  il  contrasto  delle  previsioni  di  legge
            applicate con taluni diritti fondamentali espressi nella Convenzione EDU e nella Costituzione, e

            che in alcuni ricorsi ed in alcune memorie sopravvenute era stata rappresentata la pendenza
            dell’incidente di legittimità costituzionale relativo alla disciplina di cui all'art. 1 d.lgs. n.159 del
            2011, con richiesta di sollevare nuovo incidente di costituzionalità), avendo ritenuto, sia pure
            implicitamente, che l’eventuale inammissibilità  dei ricorsi non avrebbe condizionato la possibilità



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