Page 105 - Bollettino I Semestre 2019
P. 105
CLASSIFICAZIONE
DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO – DIRITTO DI OTTENERE LA PRESENZA E L’ESAME DEI
TESTIMONI – ANNULLAMENTO SENTENZA DI PRIMO GRADO – NUOVO GIUDIZIO DAVANTI A
GIUDICE DIVERSO – RICHIESTA DI INTEGRALE RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA – DINIEGO –
CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA’ DI CONTROESAMINARE I TESTIMONI A CARICO – VIOLAZIONE
– ESCLUSIONE – LETTURA DELLE TRASCRIZIONI DELLE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI GIA’
ASSUNTE DAVANTI AL PRIMO GIUDICE E RIASSUNZIONE DELLA SOLA VITTIMA – SUFFICIENZA.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Costituzione, art. 24 e 111
Convenzione EDU, artt. 6, §§ 1 e 3 (c) e (d)
Normativa nazionale: Artt. 525, comma secondo, 603, 604, comma ottavo e 623, cod. proc.
pen.
PRONUNCIA SEGNALATA
Corte EDU, Sez. V, dec. 2 maggio 2019 Famulyak c. Ukraine (n. 30180/11).
Diritto al giusto processo – Diritto di ottenere la presenza e l’esame dei testimoni – Annullamento
della sentenza di primo grado – Nuovo giudizio davanti a giudice diverso – Richiesta di integrale
rinnovazione istruttoria – Diniego – Conseguente impossibilità di contro-esaminare i testimoni a
carico – Art. 6, Convenzione e.d.u. - Violazione – Esclusione – Lettura delle trascrizioni delle
deposizioni testimoniali già assunte davanti al primo giudice e riassunzione della sola vittima –
Sufficienza.
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo, pronunciandosi in una vicenda in cui si discuteva della
legittimità della decisione assunta dalle autorità giudiziarie ucraine di negare la rinnovazione
istruttoria (costituita dall’esame dei testi già sentiti in contraddittorio), richiesta da un imputato,
condannato per rapina aggravata, la cui sentenza di condanna, inflitta in primo grado, era però
stata annullata dalla Corte d’appello con rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione,
per nuovo giudizio, ha, seppure a maggioranza, inammissibile il ricorso.
Il ricorrente sosteneva che i procedimenti svoltisi nei suoi confronti per rapina aggravata erano
ingiusti e, in particolare, che la sentenza era stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio
davanti ad un altro giudice, senza la possibilità di riesaminare i testimoni a carico.
97