Page 105 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            DIRITTO  AL  GIUSTO  PROCESSO  –  DIRITTO  DI  OTTENERE  LA  PRESENZA  E  L’ESAME  DEI

            TESTIMONI – ANNULLAMENTO SENTENZA DI PRIMO GRADO – NUOVO GIUDIZIO DAVANTI A
            GIUDICE  DIVERSO  –  RICHIESTA  DI  INTEGRALE  RINNOVAZIONE  ISTRUTTORIA  –  DINIEGO  –
            CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA’ DI CONTROESAMINARE I TESTIMONI A CARICO – VIOLAZIONE

            –  ESCLUSIONE  –  LETTURA  DELLE  TRASCRIZIONI  DELLE  DEPOSIZIONI  TESTIMONIALI  GIA’
            ASSUNTE DAVANTI AL PRIMO GIUDICE E RIASSUNZIONE DELLA SOLA VITTIMA – SUFFICIENZA.

            RIFERIMENTI NORMATIVI


            Costituzione, art. 24 e 111

            Convenzione EDU, artt. 6, §§ 1 e 3 (c) e (d)


            Normativa nazionale: Artt. 525, comma secondo, 603, 604, comma ottavo e 623, cod. proc.
            pen.




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Corte EDU, Sez. V, dec. 2 maggio 2019 Famulyak c. Ukraine (n. 30180/11).

            Diritto al giusto processo – Diritto di ottenere la presenza e l’esame dei testimoni – Annullamento

            della sentenza di primo grado – Nuovo giudizio davanti a giudice diverso – Richiesta di integrale
            rinnovazione istruttoria – Diniego – Conseguente impossibilità di contro-esaminare i testimoni a
            carico – Art. 6, Convenzione e.d.u. - Violazione – Esclusione – Lettura delle trascrizioni delle
            deposizioni testimoniali già assunte davanti al primo giudice e riassunzione della sola vittima –

            Sufficienza.

            Abstract

            La Corte europea dei diritti dell’uomo, pronunciandosi in una vicenda in cui si discuteva della
            legittimità della decisione assunta dalle autorità giudiziarie  ucraine di negare la rinnovazione
            istruttoria (costituita dall’esame dei testi già sentiti in contraddittorio), richiesta da un imputato,
            condannato per rapina aggravata, la cui sentenza di condanna, inflitta in primo grado, era però

            stata annullata dalla Corte d’appello con rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione,
            per nuovo giudizio, ha, seppure a maggioranza, inammissibile il ricorso.

            Il ricorrente sosteneva che i procedimenti svoltisi nei suoi confronti per rapina aggravata erano

            ingiusti e, in particolare, che la sentenza era stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio
            davanti ad un altro giudice, senza la possibilità di riesaminare i testimoni a carico.




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