Page 110 - Bollettino I Semestre 2019
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14.  Inoltre,  i  principi  affermati  dalla  Corte  EDU  riguardanti  il  diritto  di  contro-esaminare  i
            testimoni sono rilevanti anche in casi come quello sottoposto all’esame della Corte EDU nella
            presente vicenda.


            La Corte ha già  indicato da tempo i principi generali applicabili nel caso in cui un testimone
            dell'accusa non abbia preso parte ad un processo, ma le sue dichiarazioni, precedentemente

            rese, siano state ammesse come prove (caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC] del
            15  dicembre  2011,  nn.  26766/05  e  22228/06;  caso  Schatschaschwili  c.  Germania
            ([GC] del 15 dicembre 2015, n. 9154/10).


            15. Per riassumere, l'applicazione dei principi Al Khawaja e Tahery e Schatschaschwili comporta,
            in generale, la risposta a tre domande: (i) se vi fosse una buona ragione idonea a giustificare la
            mancata  presenza  del  testimone  e  per  ammettere  come  prova  la  testimonianza  dell'assente
            (vedi Schatschaschwili, citata sopra, §§ 119-125); (ii) se la prova costituita dalle dichiarazioni

            del testimone assente fosse la base unica o decisiva per la condanna (ibid., §§ 119 e 126-147);
            e (iii) se vi fossero sufficienti fattori di contro-bilanciamento, ivi incluse delle effettive garanzie
            procedurali,  per  compensare  gli  handicap  affrontati  dalla  difesa  a  seguito  dell'ammissione  di

            prove  dichiarative  non  sottoposte  a  contraddittorio  e  per  garantire  che  il  processo,
            complessivamente considerato, fosse “giusto” ( ibid., § 147).

            16. In quest'ultimo contesto, la Corte EDU ha affermato che la possibilità di esaminare in fase di

            indagine  un  testimone  a  carico,  assente  dal  processo,  costituisce  un'importante  garanzia
            procedurale che può compensare gli svantaggi che la difesa deve affrontare a causa dell'assenza
            di tale testimonianza dal processo (caso Chmura c. Polonia del 3 aprile 2012, n. 18475/05;
            caso Aigner v. Austria del 10 maggio 2012, n. 28328/03; caso Gani c. Spagna del 19

            febbraio 2013, n. 61800/08).

            Sulla  base  di  questo  principio,  la  Corte,  per  esempio,  non  ha  riscontrato  alcuna  violazione
            dell'articolo 6 §§ 1 e 3 (d) della Convenzione EDU in un caso in cui il ricorrente aveva avuto la

            possibilità  di  esaminare  il  testimone  nella  fase  predibattimentale,  anche  in  assenza  della
            dimostrazione di validi motivi che ne giustificassero l’assenza durante il processo e anche se la
            sua dichiarazione sia stata decisiva per la condanna (caso Palchik c. Ucraina del 2 marzo

            2017, n. 16980/06).




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