Page 110 - Bollettino I Semestre 2019
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14. Inoltre, i principi affermati dalla Corte EDU riguardanti il diritto di contro-esaminare i
testimoni sono rilevanti anche in casi come quello sottoposto all’esame della Corte EDU nella
presente vicenda.
La Corte ha già indicato da tempo i principi generali applicabili nel caso in cui un testimone
dell'accusa non abbia preso parte ad un processo, ma le sue dichiarazioni, precedentemente
rese, siano state ammesse come prove (caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC] del
15 dicembre 2011, nn. 26766/05 e 22228/06; caso Schatschaschwili c. Germania
([GC] del 15 dicembre 2015, n. 9154/10).
15. Per riassumere, l'applicazione dei principi Al Khawaja e Tahery e Schatschaschwili comporta,
in generale, la risposta a tre domande: (i) se vi fosse una buona ragione idonea a giustificare la
mancata presenza del testimone e per ammettere come prova la testimonianza dell'assente
(vedi Schatschaschwili, citata sopra, §§ 119-125); (ii) se la prova costituita dalle dichiarazioni
del testimone assente fosse la base unica o decisiva per la condanna (ibid., §§ 119 e 126-147);
e (iii) se vi fossero sufficienti fattori di contro-bilanciamento, ivi incluse delle effettive garanzie
procedurali, per compensare gli handicap affrontati dalla difesa a seguito dell'ammissione di
prove dichiarative non sottoposte a contraddittorio e per garantire che il processo,
complessivamente considerato, fosse “giusto” ( ibid., § 147).
16. In quest'ultimo contesto, la Corte EDU ha affermato che la possibilità di esaminare in fase di
indagine un testimone a carico, assente dal processo, costituisce un'importante garanzia
procedurale che può compensare gli svantaggi che la difesa deve affrontare a causa dell'assenza
di tale testimonianza dal processo (caso Chmura c. Polonia del 3 aprile 2012, n. 18475/05;
caso Aigner v. Austria del 10 maggio 2012, n. 28328/03; caso Gani c. Spagna del 19
febbraio 2013, n. 61800/08).
Sulla base di questo principio, la Corte, per esempio, non ha riscontrato alcuna violazione
dell'articolo 6 §§ 1 e 3 (d) della Convenzione EDU in un caso in cui il ricorrente aveva avuto la
possibilità di esaminare il testimone nella fase predibattimentale, anche in assenza della
dimostrazione di validi motivi che ne giustificassero l’assenza durante il processo e anche se la
sua dichiarazione sia stata decisiva per la condanna (caso Palchik c. Ucraina del 2 marzo
2017, n. 16980/06).
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