Page 109 - Bollettino I Semestre 2019
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della Corte di Cassazione, l’art. 623, cod. proc. pen.), deve riassumere integralmente le prove
dichiarative già assunte nel corso del primo giudizio, quando esistano adeguate garanzie
procedurali idonee a controbilanciare il vulnus al diritto di difesa costituito dalla impossibilità di
non espletare il controesame dei testi già sentiti.
Tali “contromisure” idonee sono individuate dalla Corte e.d.u.: a) nel riesame del teste chiave,
costituito dalla vittima del reato (anche se, nel caso qui segnalato, l’imputato si doleva del fatto
di non averla potuta contro-esaminare davanti al nuovo giudice); b) nella sufficienza della
disponibilità delle trascrizioni contenenti le deposizioni testimoniali già assunte.
11. La giurisprudenza della Corte EDU in materia è abbastanza ricca di precedenti.
12. Anzitutto, si ricorda come la Corte e.d.u. di regola sostiene che l'opportunità per l'imputato
di esaminare il testimone in presenza del giudice che deciderà il processo è un elemento
importante per poter definire “giusto” un processo penale.
Il c.d. principio di immediatezza è una garanzia importante nei procedimenti penali, in cui le
osservazioni che il collegio giudicante o il giudice monocratico fanno sul comportamento e sulla
credibilità di un testimone possono avere conseguenze importanti per l'imputato. Pertanto, un
mutamento nella composizione del collegio giudicante o del giudice investito del processo dopo
l'esame di un importante testimone, dovrebbe normalmente portare alla riassunzione di quel
testimone (caso P.K. v. Finlandia (dec.) del 9 luglio 2002), n. 37442/97). Ciò, tuttavia,
non comporta il divieto di eventuali cambiamenti nella composizione di un collegio nel corso di
una causa (caso Škaro c. Croazia del 6 dicembre 2016, n. 6962/13). In alcuni casi possono
esserci dei motivi amministrativi o procedurali che rendono impossibile la partecipazione
continua di un giudice alla causa (caso Cerovšek e Božičnik c. Slovenia del 7 marzo 2017,
nn. 68939/12 e 68949/12). Si possono assumere misure per garantire che i giudici, chiamati
successivamente a seguire il caso, abbiano la possibilità di comprendere adeguatamente le prove
ed i fatti, ad esempio rendendo disponibili le trascrizioni - laddove la credibilità del testimone in
questione non sia in discussione - o prevedendo la riassunzione di importanti testimoni su
argomenti rilevanti davanti al giudice in diversa composizione (caso Cutean c. Romania del 2
dicembre 2014, n. 53150/12).
13. Il caso qui segnalato si caratterizza per una sostanziale differenza, peraltro opportunamente
sottolineata dalla Corte EDU (v. § 36), che riguarda il mutamento nella composizione del giudice
di primo grado disposto a seguito dell’annullamento della sentenza da parte del giudice di
appello. Purtuttavia, sottolinea la Corte EDU, la situazione è sufficientemente simile a quella
descritta nei precedenti di cui supra, da rendere superflua per la stessa Corte l’adozione di una
diversa soluzione.
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