Page 109 - Bollettino I Semestre 2019
P. 109

della Corte di Cassazione, l’art. 623, cod. proc. pen.), deve riassumere integralmente le prove
            dichiarative  già  assunte  nel  corso  del  primo  giudizio,  quando  esistano  adeguate  garanzie
            procedurali idonee a controbilanciare il vulnus al diritto di difesa costituito dalla impossibilità di

            non espletare il controesame dei testi già sentiti.

            Tali “contromisure” idonee sono individuate dalla Corte e.d.u.: a) nel riesame del teste chiave,

            costituito dalla vittima del reato (anche se, nel caso qui segnalato, l’imputato si doleva del fatto
            di  non  averla  potuta  contro-esaminare  davanti  al  nuovo  giudice);  b)  nella  sufficienza  della
            disponibilità delle trascrizioni contenenti le deposizioni testimoniali già assunte.


            11. La giurisprudenza della Corte EDU in materia è abbastanza ricca di precedenti.

            12. Anzitutto, si ricorda come la Corte e.d.u. di regola sostiene che l'opportunità per l'imputato
            di  esaminare  il  testimone  in  presenza  del  giudice  che  deciderà  il  processo  è  un  elemento

            importante per poter definire “giusto” un processo penale.

            Il c.d. principio di immediatezza è una garanzia importante nei procedimenti penali, in cui le

            osservazioni che il collegio giudicante o il giudice monocratico fanno sul comportamento e sulla
            credibilità di un testimone possono avere conseguenze importanti per l'imputato. Pertanto, un
            mutamento nella composizione del collegio giudicante o del giudice investito del processo dopo
            l'esame di un importante testimone, dovrebbe normalmente portare alla riassunzione di quel

            testimone (caso P.K. v. Finlandia (dec.) del 9 luglio 2002), n. 37442/97). Ciò, tuttavia,
            non comporta il divieto di eventuali cambiamenti nella composizione di un collegio nel corso di
            una causa (caso Škaro c. Croazia del 6 dicembre 2016, n. 6962/13). In alcuni casi possono
            esserci  dei  motivi  amministrativi  o  procedurali  che  rendono  impossibile  la  partecipazione

            continua di un giudice alla causa (caso Cerovšek e Božičnik c. Slovenia del 7 marzo 2017,
            nn. 68939/12 e 68949/12). Si possono assumere misure per garantire che i giudici, chiamati
            successivamente a seguire il caso, abbiano la possibilità di comprendere adeguatamente le prove
            ed i fatti, ad esempio rendendo disponibili le trascrizioni - laddove la credibilità del testimone in

            questione  non  sia  in  discussione  -  o  prevedendo  la  riassunzione  di  importanti  testimoni  su
            argomenti rilevanti davanti al giudice in diversa composizione (caso Cutean c. Romania del 2
            dicembre 2014, n. 53150/12).


            13. Il caso qui segnalato si caratterizza per una sostanziale differenza, peraltro opportunamente
            sottolineata dalla Corte EDU (v. § 36), che riguarda il mutamento nella composizione del giudice

            di  primo  grado  disposto  a  seguito  dell’annullamento  della  sentenza  da  parte  del  giudice  di
            appello. Purtuttavia, sottolinea la Corte  EDU, la situazione è  sufficientemente simile  a quella
            descritta nei precedenti di cui supra, da rendere superflua per la stessa Corte l’adozione di una
            diversa soluzione.





                                                           101
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114