Page 108 - Bollettino I Semestre 2019
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In ogni caso, le ragioni per le quali la Corte d'Appello aveva disposto l'annullamento della sen-
            tenza di primo grado erano in gran parte tecniche. In effetti, i giudici di appello non avevano
            messo in dubbio la colpevolezza del ricorrente, ma avevano ritenuto opportuno un nuovo giudizio

            al fine di acquisire ulteriori informazioni sull'aggressione perpetrata dal ricorrente nei confronti
            della vittima.


            5.  La  Corte  EDU  ha  dunque  ritenuto  che  l'equità  complessiva  del  processo  non  fosse  stata
            pregiudicata dal fatto che il ricorrente non era stato assistito da un avvocato durante i colloqui
            avuti con la polizia. In particolare, la dichiarazione resa durante quell'interrogatorio non aveva
            sostanzialmente influenzato la sua posizione e non poteva essere considerata auto-incriminante.

            I  giudici  nazionali  non  avevano  direttamente  fondato  il  giudizio  su  nessuno  degli  elementi
            contenuti  nelle  dichiarazioni  autoincriminanti,  né  su  eventuali  contraddizioni  tra  quanto
            dichiarato inizialmente in sede di tale interrogatorio e quanto invece dichiarato successivamente

            dal ricorrente. Inoltre, il ricorrente non aveva mai ritrattato la sua dichiarazione iniziale.

            Allo stesso modo, la dichiarazione del co-imputato non lo incriminava direttamente né aveva
            rappresentato un decisivo elemento nel processo a suo carico.


            6. In conclusione, la Corte ha ritenuto che tutti i motivi di ricorso ai sensi dell'articolo 6 §§ 1 e 3
            (c) e (d) fossero manifestamente infondati e li ha respinti in quanto inammissibili.


            7. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la decisione qui segnalata, si arricchisce di
            un ulteriore, importante, tassello, in quanto – per quanto consta – è la prima volta che la Corte
            EDU  si  confronta  sul  tema  della  rinnovazione  istruttoria  a  seguito  dell’annullamento  della

            sentenza di primo grado.

            8. In sintesi, i giudici europei giungono ad affermare alcuni importanti principi.

            9. Il primo, di rilievo, è quello secondo cui costituisce un preciso diritto dell’accusato quello di

            ottenere che le prove dichiarative vengano assunte dal giudice che dovrà assumere la decisione
            finale. Si tratta di un principio che, nel nostro ordinamento processuale, è garantito dalla regola
            della c.d. immutabilità del giudice, disciplinata dall’art. 525, cod. proc. pen. che, al comma 2,

            stabilisce espressamente che “Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi
            giudici che hanno partecipato al dibattimento”.

            10. Il secondo, altrettanto importante, principio, è quello per cui non sempre il nuovo e diverso

            giudice,  chiamato  a  decidere  il  processo  dopo  un  annullamento  da  parte  del  giudice
            dell’impugnazione (ciò che di regola avviene nel nostro processo, prevedendo espressamente
            l’art. 604, comma 8, cod. proc. pen., che in caso di annullamento della sentenza di primo grado
            da  parte  della  Corte  d’appello,  il  giudice  di  rinvio  “deve  essere  diverso  da  quello  che  ha

            pronunciato la sentenza annullata”; lo stesso peraltro prevede, in caso di annullamento da parte


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