Page 108 - Bollettino I Semestre 2019
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In ogni caso, le ragioni per le quali la Corte d'Appello aveva disposto l'annullamento della sen-
tenza di primo grado erano in gran parte tecniche. In effetti, i giudici di appello non avevano
messo in dubbio la colpevolezza del ricorrente, ma avevano ritenuto opportuno un nuovo giudizio
al fine di acquisire ulteriori informazioni sull'aggressione perpetrata dal ricorrente nei confronti
della vittima.
5. La Corte EDU ha dunque ritenuto che l'equità complessiva del processo non fosse stata
pregiudicata dal fatto che il ricorrente non era stato assistito da un avvocato durante i colloqui
avuti con la polizia. In particolare, la dichiarazione resa durante quell'interrogatorio non aveva
sostanzialmente influenzato la sua posizione e non poteva essere considerata auto-incriminante.
I giudici nazionali non avevano direttamente fondato il giudizio su nessuno degli elementi
contenuti nelle dichiarazioni autoincriminanti, né su eventuali contraddizioni tra quanto
dichiarato inizialmente in sede di tale interrogatorio e quanto invece dichiarato successivamente
dal ricorrente. Inoltre, il ricorrente non aveva mai ritrattato la sua dichiarazione iniziale.
Allo stesso modo, la dichiarazione del co-imputato non lo incriminava direttamente né aveva
rappresentato un decisivo elemento nel processo a suo carico.
6. In conclusione, la Corte ha ritenuto che tutti i motivi di ricorso ai sensi dell'articolo 6 §§ 1 e 3
(c) e (d) fossero manifestamente infondati e li ha respinti in quanto inammissibili.
7. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la decisione qui segnalata, si arricchisce di
un ulteriore, importante, tassello, in quanto – per quanto consta – è la prima volta che la Corte
EDU si confronta sul tema della rinnovazione istruttoria a seguito dell’annullamento della
sentenza di primo grado.
8. In sintesi, i giudici europei giungono ad affermare alcuni importanti principi.
9. Il primo, di rilievo, è quello secondo cui costituisce un preciso diritto dell’accusato quello di
ottenere che le prove dichiarative vengano assunte dal giudice che dovrà assumere la decisione
finale. Si tratta di un principio che, nel nostro ordinamento processuale, è garantito dalla regola
della c.d. immutabilità del giudice, disciplinata dall’art. 525, cod. proc. pen. che, al comma 2,
stabilisce espressamente che “Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento”.
10. Il secondo, altrettanto importante, principio, è quello per cui non sempre il nuovo e diverso
giudice, chiamato a decidere il processo dopo un annullamento da parte del giudice
dell’impugnazione (ciò che di regola avviene nel nostro processo, prevedendo espressamente
l’art. 604, comma 8, cod. proc. pen., che in caso di annullamento della sentenza di primo grado
da parte della Corte d’appello, il giudice di rinvio “deve essere diverso da quello che ha
pronunciato la sentenza annullata”; lo stesso peraltro prevede, in caso di annullamento da parte
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