Page 103 - Bollettino I Semestre 2019
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delle valutazioni officiose svolte ex art. 609, comma 2, c.p.p.; una conferma in tal senso è data
            dal  rinvio  ad  una  precedente  decisione  delle  Sezioni  Unite  (n.  33040  del  26/02/2015,  Rv.
            264207),  secondo  la  quale,  nel  giudizio  di  cassazione,  l'illegalità  della  pena  conseguente  a

            dichiarazione d’incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile
            d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (nel
            caso esaminato, la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014,
            riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal d.l. n.

            272 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49).

            3.1. Fra le tante decisioni di rilievo, in argomento, merita di essere segnalata Sez. U, n. 42858

            del 29/05/2014,  Rv. 260695,  P.M.  in  proc.  Gatto,  secondo  la  quale  <<I  fenomeni
            dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente
            distinti,  perché  si  pongono  su  piani  diversi,  discendono  da  competenze  diverse  e  producono

            effetti  diversi,  integrando  il  primo  un  fenomeno  fisiologico  dell'ordinamento  giuridico,  ed  il
            secondo, invece, un evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di
            incostituzionalità,  a  differenza  di  quelli  derivanti  dallo  "ius  superveniens",  inficiano  fin
            dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la

            disposizione impugnata>>.

            Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258650, Ercolano, ha, inoltre, chiarito
            che <<L'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di

            tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata
            incostituzionale, non è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., posto che
            quest'ultima  disposizione,  a  differenza  della  prima,  avente  natura  sostanziale,  è  norma

            processuale che detta la disciplina del procedimento di esecuzione per l'ipotesi dell'abrogazione
            o della declaratoria d'incostituzionalità di una previsione incriminatrice>>.

            Infine, secondo Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236535, Lista, <<La sentenza che

            dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" - con l'effetto
            che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in
            cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con
            conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni

            pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la
            questione  di  costituzionalità,  spiegando,  così,  effetti  non  soltanto  per  il  futuro,  ma  anche
            retroattivamente  in  relazione  a  fatti  o  a  rapporti  instauratisi  nel  periodo  in  cui  la  norma

            incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", e
            cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione
            del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale>>. (Nella specie,
            la S.C. ha ritenuto che ricorresse una situazione "esaurita" nel caso di appello del P.M. avverso



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