Page 103 - Bollettino I Semestre 2019
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delle valutazioni officiose svolte ex art. 609, comma 2, c.p.p.; una conferma in tal senso è data
dal rinvio ad una precedente decisione delle Sezioni Unite (n. 33040 del 26/02/2015, Rv.
264207), secondo la quale, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena conseguente a
dichiarazione d’incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile
d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (nel
caso esaminato, la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014,
riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal d.l. n.
272 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49).
3.1. Fra le tante decisioni di rilievo, in argomento, merita di essere segnalata Sez. U, n. 42858
del 29/05/2014, Rv. 260695, P.M. in proc. Gatto, secondo la quale <<I fenomeni
dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente
distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono
effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il
secondo, invece, un evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di
incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo "ius superveniens", inficiano fin
dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la
disposizione impugnata>>.
Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258650, Ercolano, ha, inoltre, chiarito
che <<L'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di
tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata
incostituzionale, non è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., posto che
quest'ultima disposizione, a differenza della prima, avente natura sostanziale, è norma
processuale che detta la disciplina del procedimento di esecuzione per l'ipotesi dell'abrogazione
o della declaratoria d'incostituzionalità di una previsione incriminatrice>>.
Infine, secondo Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236535, Lista, <<La sentenza che
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" - con l'effetto
che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in
cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con
conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni
pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la
questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche
retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma
incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", e
cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione
del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale>>. (Nella specie,
la S.C. ha ritenuto che ricorresse una situazione "esaurita" nel caso di appello del P.M. avverso
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