Page 107 - Bollettino I Semestre 2019
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procedurali  (mancata  assistenza  difensiva  durante  lo  stato  di  arresto;  mancata  possibilità  di
            contro-esaminare la vittima o gli agenti della polizia nel nuovo processo).


            2. Basandosi in particolare sull’art. 6 §§ 1 e 3 (c) (diritto a un processo equo/diritto all'assistenza
            di un legale di propria fiducia), il Famulyak si doleva del fatto che tanto lui quanto il coimputato
            erano  stati  interrogati durante  i  primi  giorni in  cui  si  trovavano  in  stato  di  arresto  senza  un

            avvocato e che le dichiarazioni rese erano state usate nei loro confronti. Il ricorrente, inoltre, si
            doleva  ai  sensi  dell'articolo  6  §§  1  e  3  (d)  (diritto  a  un  processo  equo/diritto  di  ottenere  la
            presenza e l’esame dei testimoni) per il fatto che il suo caso era stato rinviato per un nuovo
            processo, ma ad altro giudice, e quindi questi avrebbe dovuto procedere a riesaminare tutti i

            testimoni dell'accusa.

            Il ricorso veniva presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 6 maggio 2011.


            3. La Corte ha anzitutto ribadito che, consentire ad un imputato di esaminare un testimone in
            presenza  del  giudice  che  è  chiamato  a  decidere  il  caso,  costituisce  un'importante  garanzia
            procedurale  nell’ambito  del  processo  penale.  Pertanto,  un  mutamento  nella  composizione
            dell’organo  giudiziario  dopo  l’esame  di  un  teste  importante,  come  nel  caso  del  ricorrente,

            dovrebbe normalmente portare ad un riesame del testimone.

            4. Nel caso in questione, tuttavia, la Corte EDU ha rilevato che vi erano state sufficienti garanzie

            procedurali  idonee  a  compensare  il  fatto  che  il  ricorrente  non  avesse  avuto  la  possibilità  di
            esaminare nuovamente i testimoni.

            In primo luogo, il ricorrente aveva avuto la possibilità di esaminarli appieno durante il processo

            di primo grado, tanto la vittima quanto i testi di p.g.

            Inoltre, il giudice del nuovo processo aveva avuto la disponibilità delle trascrizioni di tutte le
            dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, così potendo essere sicuro

            di comprendere adeguatamente quanto riferito dalle prove dichiarative.

            Egli aveva, inoltre, esaminato la vittima nel corso del nuovo processo e aveva quindi potuto

            osservarla e formarsi un'opinione su tale prova testimoniale. Ciò per la Corte e.d.u. era stato
            importante,  perché  la  testimonianza  della  vittima  rappresentava  un  elemento  chiave  nel
            compendio  probatorio  a  carico  dell’imputato  ricorrente.  Le  prove  dichiarative,  rappresentate
            dalle deposizioni degli agenti della polizia, d’altronde, non avevano apparentemente svolto un

            ruolo  decisivo  nella  condanna  del  ricorrente,  e  la  Corte  d'appello,  annullando  la  sentenza  di
            condanna  inflitta  in  primo  grado,  non  aveva  richiesto  alcun  chiarimento  sul  contenuto  della
            testimonianza della p.g.







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