Page 107 - Bollettino I Semestre 2019
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procedurali (mancata assistenza difensiva durante lo stato di arresto; mancata possibilità di
contro-esaminare la vittima o gli agenti della polizia nel nuovo processo).
2. Basandosi in particolare sull’art. 6 §§ 1 e 3 (c) (diritto a un processo equo/diritto all'assistenza
di un legale di propria fiducia), il Famulyak si doleva del fatto che tanto lui quanto il coimputato
erano stati interrogati durante i primi giorni in cui si trovavano in stato di arresto senza un
avvocato e che le dichiarazioni rese erano state usate nei loro confronti. Il ricorrente, inoltre, si
doleva ai sensi dell'articolo 6 §§ 1 e 3 (d) (diritto a un processo equo/diritto di ottenere la
presenza e l’esame dei testimoni) per il fatto che il suo caso era stato rinviato per un nuovo
processo, ma ad altro giudice, e quindi questi avrebbe dovuto procedere a riesaminare tutti i
testimoni dell'accusa.
Il ricorso veniva presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 6 maggio 2011.
3. La Corte ha anzitutto ribadito che, consentire ad un imputato di esaminare un testimone in
presenza del giudice che è chiamato a decidere il caso, costituisce un'importante garanzia
procedurale nell’ambito del processo penale. Pertanto, un mutamento nella composizione
dell’organo giudiziario dopo l’esame di un teste importante, come nel caso del ricorrente,
dovrebbe normalmente portare ad un riesame del testimone.
4. Nel caso in questione, tuttavia, la Corte EDU ha rilevato che vi erano state sufficienti garanzie
procedurali idonee a compensare il fatto che il ricorrente non avesse avuto la possibilità di
esaminare nuovamente i testimoni.
In primo luogo, il ricorrente aveva avuto la possibilità di esaminarli appieno durante il processo
di primo grado, tanto la vittima quanto i testi di p.g.
Inoltre, il giudice del nuovo processo aveva avuto la disponibilità delle trascrizioni di tutte le
dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, così potendo essere sicuro
di comprendere adeguatamente quanto riferito dalle prove dichiarative.
Egli aveva, inoltre, esaminato la vittima nel corso del nuovo processo e aveva quindi potuto
osservarla e formarsi un'opinione su tale prova testimoniale. Ciò per la Corte e.d.u. era stato
importante, perché la testimonianza della vittima rappresentava un elemento chiave nel
compendio probatorio a carico dell’imputato ricorrente. Le prove dichiarative, rappresentate
dalle deposizioni degli agenti della polizia, d’altronde, non avevano apparentemente svolto un
ruolo decisivo nella condanna del ricorrente, e la Corte d'appello, annullando la sentenza di
condanna inflitta in primo grado, non aveva richiesto alcun chiarimento sul contenuto della
testimonianza della p.g.
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