Page 104 - Bollettino I Semestre 2019
P. 104
sentenza assolutoria, dichiarato inammissibile per effetto degli artt. 1 e 10 comma secondo, L.
n. 46 del 2006, che ne precludevano la esperibilità, pur dopo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle relative disposizioni - C. cost. n. 26 del 2007 -, stante l'inerzia della parte
pubblica, la quale, non avendo assunto alcuna iniziativa processuale intesa a prevenire il
consolidarsi della inammissibilità, mediante la preliminare deduzione di incostituzionalità delle
suddette disposizioni o l'esercizio della facoltà, prevista dall'art. 10 comma terzo L. cit., di
proporre ricorso per cassazione entro 45 giorni dalla notifica della ordinanza di inammissibilità
dell'appello, aveva di fatto prestato ad essa acquiescenza).
Indice
96