Page 104 - Bollettino I Semestre 2019
P. 104

sentenza assolutoria, dichiarato inammissibile per effetto degli artt. 1 e 10 comma secondo, L.
            n. 46 del 2006, che ne precludevano la esperibilità, pur dopo la dichiarazione di illegittimità
            costituzionale delle relative disposizioni - C. cost. n. 26 del 2007 -, stante l'inerzia della parte

            pubblica,  la  quale,  non  avendo  assunto  alcuna  iniziativa  processuale  intesa  a  prevenire  il
            consolidarsi della inammissibilità, mediante la preliminare deduzione di incostituzionalità delle
            suddette  disposizioni  o  l'esercizio  della  facoltà,  prevista  dall'art.  10  comma  terzo  L.  cit.,  di
            proporre ricorso per cassazione entro 45 giorni dalla notifica della ordinanza di inammissibilità

            dell'appello, aveva di fatto prestato ad essa acquiescenza).




                                                                                               Indice














































                                                           96
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109