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RESPONSABILITA’ DA PARTE DEL COMMITTENTE
Nel caso di sostituzione di generatore termico con regolare emissione di Dichiarazio-
D ? ne di Conformità da parte della ditta installatrice quali possono essere le responsabi-
lità del proprietario/committente di casa nel caso di vizi riferibili alla non osservanza
delle nome vigenti in termini di installazione di generatori termici? E se l’alloggio
viene successivamente locato a terzi?
Mario, installatore, Benevento
Il proprietario , o il conduttore, DEVE mantenere in esercizio gli impianti e provvedere af-
R. finché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni Quesiti Termici
della normativa vigente.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, che non ottempera a quanto stabilito dell’arti-
colo 7, comma 1 del DPR 74 2013, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro
e non superiore a 3000 euro.
Se invece si dovessero trovare difformità nell’esecuzione dei lavori il codice civile negli articoli dal
1655-1677 e, in particolare, gli articoli dal 1667 al 1673, normano proprio il problema della “diffor-
mità e dei vizi dell’opera“.
In generale, si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera ultimata e i vizi o difetti lamentati deb-
bono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi riscontrati non
è necessario formalizzarla se l’appaltatore ha riconosciuto l’esistenza di questi vizi, oppure ha agito
in modo tale da nasconderli, in ogni caso questa circostanza deve essere documentata e dimostrata,
dunque è bene sempre formalizzare la contestazione.
La denuncia dei vizio viene solitamente effettuata dal committente che ha commissionato i lavori che
può essere il proprietario o il locatario (solitamente il proprietario). Q
RESPONSABILITA’ SULL’INSTALLAZIONE DELLE LINNE VITA SUL TETTO
Nel caso di lavori da eseguire su un tetto, chi ha la responsabilità di garntire la sicu-
D ? rezza dei lavoratori, tramite l’installazione di idoenne “linee vita”.? Da tener presente
che nel caso specifico i lavori sono già stati programmati con tanto di nomina di un
coordinatore della sicurezza che ha avuto il compito di responsabile della sicurezza sia
in fase di progettazione che in fase di esecuzione ?
Franco, professionista, Padova
R.
L’articolo 107 del Dlgs 81/2008 definisce lavori in quota quelle attività che espongono il lavo-
ratore al rischio di una caduta da un’al tezza minima di due metri, da un piano considerato stabile. I
dispositivi devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 795, normativa italiana ai dispositivi
di ancoraggio permanenti.
L’amministratore ha l’obbligo di garantire la presenza di idonee misure di protezione per chi
lavora sul tetto del fabbricato condominia le. ·
Nel caso in esame, essendoci a priori una progettazione dei lavori, nel progetto doveva essere pre-
vista anche l’installazione della linea vita, quindi la responsabilità di tale omis sione ricade in capo a
colui che ha redatto il capitolato dei lavorie non si può attriburire questa mancaza all’amministratore.
I regolamenti regionali prevedono deroghe e prescrizioni particolari per specifiche situazioni. Q
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