Page 8 - BONU FISCALI 2025
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I BONUS FISCALI EDILIZI 2025 PROGETTO GAS – www.progettogas.com
complessivo non superiore a 2840,51 €, al lordo degli oneri deducibili. Per figli di età non superiore a
24 anni non superiore a 4.000 euro).
In sostanza per chi ha un reddito maggiore di 75.000 € viene imposta una detrazione massima
annuale che dipende dal reddito e dal numero di figli all'interno del nucleo familiare del contribuente
stesso. La quota diminuisce all'aumentare del reddito e al diminuire del numero dei figli del
contribuente.
Questa quota può essere calcolata con la seguente formula:
Detrazione massima = importo base x coefficiente familiari
L’importo base su cui calcolare il limite detraibile è pari a:
1. Nessun limite, se il reddito complessivo del contribuente è inferiore a 75.000 euro;
2. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non
superiore a 100.000 euro;
3. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Coefficiente calcolato in base al numero di familiari
Il coefficiente da moltiplicare all'importo base per determinare il limite detraibile è pari a:
a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste
dall’articolo 12, comma 2 (reddito complessivo non superiore a 2840,51 €, per figli di età non
superiore a 24 anni non superiore a 4.000 euro);
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste
dall’articolo 12, comma 2 (reddito complessivo non superiore a 2840,51 €, per figli di età non
superiore a 24 anni non superiore a 4.000 euro);
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste
dall’articolo 12, comma 2 (reddito complessivo non superiore a 2840,51 €, per figli di età non
superiore a 24 anni non superiore a 4.000 euro);
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni
previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste
dall’articolo 12, comma 2 (reddito complessivo non superiore a 2840,51 €, per figli di età non
superiore a 24 anni non superiore a 4.000 euro).
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