Page 29 - Novembre_2014
P. 29
TecnicTaecnica Tecnica
libera l’attività di mera raccolta, trasporto e
consegna di f-gas;
g. Le apparecchiature non ermeticamen-
te sigillate caricate con gas fluorurati ad
effetto serra possono essere vendute agli
operatori (utilizzatori finali) solo a condi-
zione che si dimostri che la carica è stata
effettuata da imprese certificate secondo i
vigenti Regolamenti UE;
h. Le apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d’aria con gas idrofluo-
rocarburi (HFC) possono essere immesse
sul mercato solo a condizione che i gas
stessi rispettino le quote specificate dal
Regolamento; sempre in materia di HFC
viene istituito un Registro elettronico della
Commissione europea per l’immissione in
commercio di tali apparecchiature;
i. Vengono stabilite alcune norme in materia per cui è richiesto un certificato o un attestato a
di obblighi di comunicazione dei quantitativi norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto
di gas fluorurati e di HFC; serra sono esclusivamente venduti a e acqui-
stati da imprese in possesso dei certificati o
j. Viene istituito un “forum consultivo”, sotto degli attestati pertinenti a norma dell’artico-
l’egida della Commissione europea: si tratta lo 10 o da imprese che impiegano persone in
di un comitato finalizzato a raccogliere pareri possesso di un certificato o di un attestato di
e fornire consulenza sull’attuazione del Rego- formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi
lamento: è costituito da rappresentanti delle 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle
varie Parti interessate (comprese rappresen- imprese non certificate che non svolgono le atti-
tanze del mondo dell’installazione, manuten- vità di cui alla prima frase del presente paragra-
zione e riparazione di impianti); fo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas
fluorurati a effetto serra.”
k. Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente,
un criterio generale per cui esse, da definirsi In attesa dell’adeguamento del sistema di
a cura degli Stati membri, debbono esse- certificazione, l’articolo 11, paragrafo 4, si
re improntate a proporzionalità, efficacia e
dissuasività. Le sanzioni andranno notificate sintesi
alla Commissione europea entro il 1 Gennaio
2017; Gli F-Gas possono essere venduti a installatori, a manutentori,
a possessori di impianti o per tutte quelle attività per cui non
l. Vengono introdotte restrizioni per l’immissio- necessita l’obbligo di certificazione delle persone e delle impre-
ne in commercio di prodotti e apparecchiatu- se, ma comunque in tutti questi casi va comunque redatta una
re contenenti gas fluorurati ad effetto serra. dichiarazione d’uso e vanno tenuti i registri.
Chiarimenti in merito all’attuazione Nel caso invece di acquisto per manutenzione e installazione
all’articolo 11, paragrafo 4 d’impianti o recupero di gas va associata anche la certificazione,
ossia, Patentino Frigoristi (PIF) o Certificazione d’impresa (CIF),
Poiché i soggetti interessati dagli obblighi im- quindi, per tutte le attività per cui è previsto un obbligo di cer-
posti dal nuovo regolamento sui gas fluorurati tificazione o attestazione.
sono diversi il Ministero dell’Ambiente in data
10 dicembre 2014 ha diffuso una nota in merito Semplificando: anche all’interno della medesima azienda, dota-
all’applicabilità del regolamento. ta di Certificazione d’impresa, il gas può essere acquistato da
persona non dotata di patentino purché l’installazione avvenga
“Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assisten- a cura di persona certificata.
za, manutenzione o riparazione delle apparec-
chiature che contengono gas fluorurati a effetto
serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
27