Page 46 - Novembre_2014
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Fotovoltaico sul tetto del
       condominio, l’assemblea
 condominiale non può vietarlo

L'assemblea condominiale non
può negare l'autorizzazione a
un condomino di installare sul
tetto comune dell'edificio i pan-
nelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia a suo uso per-
sonale.

Può solo limitarsi a prescrive-
re adeguate modalità alternative
di esecuzione dell'intervento, se
questo comporta la modifica del-
le parti comuni, o a imporre la
salvaguardia della stabilità, della
sicurezza e del decoro architetto-
nico dell'edificio: il tutto con una
delibera che deve essere appro-
vata con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli
intervenuti in assemblea e i due
terzi del valore dell'edificio.

Oppure può provvedere, a richie-       lano, XIII Sezione civile, nella     ti per la produzione di energia da
sta, a ripartire l'uso del lastrico    sentenza n. 11707 del 7 ottobre      fonti rinnovabili destinati al ser-
solare o delle altre superfici co-     2014.                                vizio di singole unità del condo-
muni salvaguardando le diver-          Con la Legge n. 220 dell’11 di-      minio sul lastrico solare, su ogni
se forme di utilizzo previste dal      cembre 2012, sono state intro-       altra idonea superficie comune e
regolamento di condominio….            dotte importanti modifiche alle      sulle parti di proprietà individua-
L’assemblea quindi, non può li-        disposizioni del Codice civile sul   le dell'interessato".
mitarsi ad un generico divieto ne-     condominio, tra cui la facilitazio-  Si è trattato – ha ribadito il giudi-
gando al condomino interessato         ni per l’installazione di impianti   ce – di una disposizione illegitti-
un'autorizzazione che, nella fatti-    a fonti rinnovabili consentendo      ma, dal momento che l’assemblea
specie, non è neppure richiesta.       anche "l'installazione di impian-    condominiale ha esercitato una
La delibera assembleare, inoltre,
risulta illegittima anche per il fat-
to di aver indicato soltanto i mil-
lesimi dei condomini che hanno
votato pro, contro o che si sono
astenuti. Il non aver indicato i no-
minativi dei votanti, non permet-
te "la verifica né della sussisten-
za, all'esito della votazione, della
necessaria maggioranza per teste
né dell'esistenza di eventuali con-
flitti di interesse".
Lo ha deciso il Tribunale di Mi-

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