Page 115 - I Segreti del digiuno al Futuhat FINAL
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una facilità” (Cor. XCIV-5 e 6), menzionando due facilità con una sola
dif coltà ( ). Non esiste che il Vero rispetti la facilità nella tradizione e
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l’allontanamento della costrizione e che un mu t possa dare un responso
legale contrario a quello.
Non vi è testo di Allah o del Suo Inviato che af ermi che le pene legali
sono state istituite come deterrente: è la rif essione razionale che esige
quello, ed essa può avere ragione o torto in quell’assunzione, tanto più
che noi vediamo che talvolta la pena legale è leggera per i crimini che
arrecano più danno nel mondo. Se lo scopo fosse di essere un deterrente
la punizione dovrebbe essere più severa per quello. Alcuni dei peccati
maggiori non sono puniti con alcuna pena legale, soprattutto quando
la Legge prevede che certe pene per i peccati maggiori possano essere
comminate solo su richiesta della persona (ma lū ): se la persona omette
di fare la richiesta vengono meno anche le pene legali ed il danno
conseguente alla loro omissione in simili casi è troppo evidente. È come
quando il parente della persona assassinata perdona, nel qual caso
l’Imām non può far uccidere l’assassino, ed altri esempi di alleviamento
e rimozione [della pena]. Quindi l’af ermazione di chi sostiene che le
pene legali sono istituite come deterrente è debole.
Se ci mettessimo a parlare della ragione per cui sono state istituite le pene
legali e del perché esse decadono in certi casi, vengono alleviate in altri
casi e vengono rese severe in altri ancora, renderemmo palesi dei segreti
immensi, poiché le pene variano con il variare degli stati (aḥ āl) per i quali
sono comminate. Il discorso si farebbe molto lungo e comporterebbe
questioni complicate, come quella del ladro e dell’assassino. La perdita
della vita è più grave della perdita della ricchezza, tuttavia quando il
132 Nella parte LVIII, successiva a questa, Ibn ʿArabī fornirà ulteriori chiarimenti
sull’argomento. Nel Cap. 392 [III 551.32], commentando i versetti qui citati della Sūra
XCIV, Ibn ʿArabī precisa: “ la a a i ta u a t i tti u a iam ilatat
(Cor. XCIV-1) u a i lt t a u a ilit l i i [o lo reciti ( aka ta)], ui i ii li t .
Egli, Gloria a Lui, ha lasciato indeterminato il termine facilità ed ha introdotto l’arti-
colo determinativo per il termine dif coltà, cioè questa seconda dif coltà [quella a cui
si riferisce il versetto 6] è identica alla prima [cioè quella citata nel versetto 5], ma non
è così per la facilità. Questo è un meraviglioso avvertimento da parte di Allah ai Suoi
servitori, af nché si raf orzi in loro la speranza nella Misericordia di Allah”. Inf ne, nel
Cap. 558 [IV 347.8] spiega: “Insieme alla dif coltà in questo mondo vi è una facilità
in esso, poi insieme alla dif coltà in questo mondo vi è una facilità nell’aldilà, per chi
comprende i loro signif cati”.