Page 135 - TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DA EVIDÊNCIA, Luiz Guilherme Marinoni, Ed. RT, 2017
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Cesare Salvi, Leggitimità e “razionalità” dell’art. 844 Codice Civile, Giurisprudenza italiana, 1975, p. 591.
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Ver Adolfo di Majo: “Le dottrine giuridiche dell’Ottocento, dopo la parentesi medioevale, recuperano appieno il principio romanistico
(della prevalenza) della condemnatiopecuniaria, dovendo apparire, questa prevalenza, come la più funzionale alle esigenze del mercato.
Nel mercato, com’è noto, non contano le qualità dei soggetti nè quelle dei valori od interessi in esso presenti (astrattezza dei valori). In
presenza di atti e/o di fatti che comportano inadempimento di obblighi e/o violazioni di diritti, la linea tendenziale è di imporre al
responsabile il mero ‘costo economico’ di sifatti comportamenti, tendendosi in tal modo a riprodurre i meccanismi di mercato alterati”
(Adolfo di Majo, La tutela civile dei diritti, p. 156).
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Diz Salvatore Mazzamuto: “I soggetti dello scambio sono liberi di autodeterminarsi attraverso il contratto e debbono soltanto rispettare le
regole del giuoco, le quali sono concepite nel presupposto della parità formale dei contraenti e non impongono di adequare il
regolamento d’interessi a parametri di valutazione sociale. I limiti posti dall’ordinamento all’autonomia dei privati appaiono come limiti
squisitamente negativi. Così è per il divieto di conformare il negozio in contrasto con le norme imperative e per la corrispondente
sanzione della nullità. Ma così è anche per la misura del risarcimento del danno che consegue all’inattuazione dello scambio” (Salvatore
Mazzamuto, L’attuazione degli obblighi di fare, p. 37-38).
4
Lodovico Barassi, Lateoriageneraledelleobbligazioni, Milano: Giuffrè, 1964, p. 428. Porém, a doutrina contemporânea, inclusive a italiana,
não se rende ao velho argumento de que a inibitória pode colocar em risco a liberdade do homem. Ver Cristina Rapisarda, Profili della
tutela civile inibitoria, p. 90 e ss; Aldo Frignani, L’injunctionnella common law el’inibitorianeldirittoitaliano, Milano: Giuffrè, 1974, p. 428.
5
Gian Antonio Micheli, L’azione preventiva, RivistadiDirittoProcessuale, 1959, p. 205.
6
Desta forma, é correta a lição de Barbosa Moreira, no sentido de que a tutela declaratória somente pode prevenir uma violação quando a
parte vencida sai também convencida e resolve cumprir a obrigação em tempo oportuno: “Como meio de intimidação, e pois de coerção,
todavia, o remédio é fraco: basta pensar que, na eventualidade de inadimplemento, o titular do direito lesado terá de voltar a juízo para
pleitear a condenação do infrator, ao qual se concede assim uma folga em boa medida tranquilizadora” (José Carlos Barbosa Moreira,
Tutela sancionatória e tutela preventiva, Temasdedireitoprocessual, São Paulo: Saraiva, 1980, p. 27).
7
Andrea Proto Pisani, L’attuazionedeiprovvedimentidicondanna, Roma: Foro Italiano, 1988, p. 184; Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto
processuale civile, p. 183; Aldo Frignani, L’injunctionnella common law el’inibitorianeldirittoitaliano, p. 592 e ss.
8
Giuseppe Chiovenda, L’azione nel sistema dei diritti, p. 82.
9
Chiovenda discordou da teoria de Redenti sobre o fim sancionatório da justiça civil, exatamente porque, ao aceitar a tese de Wach, que
demonstrava uma relação teórica entre a autonomia do direito de ação e a ação declaratória, concluiu que a ação declaratória não supõe
a violação de um direito e não tem por fim aplicar uma sanção (Cristina Rapisarda, Profili della tutela civile inibitoria, p. 53).
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Vittorio Denti reconhece a ligação da tutela declaratória, como remédio de caráter preventivo, com o modelo institucional liberal: “Altro
punto che va tenuto fermo è il carattere preventivo dell’azione inibitoria. La dottrina processualistica ha, per lunga tradizione, risolto la
tutela giurisdizionale preventiva nel mero accertamento, con una scelta che non ha avuto – come è stato recentemente dimostrato –
soltanto carattere concettuale, poiché era condizionata dalla tendenza a delimitare rigidamente i poteri di ingerenza statale nella sfera
giuridica privata. Si trattava, quindi, della adesione al modello istituzionale liberale, chiaramente presente nel maggiore teorizzatore
dell’azione di mero accertamento e della sua funzione preventiva, Giuseppe Chiovenda” (Vittorio Denti, Diritti della persona e tecniche di