Page 172 - Bollettino I Semestre 2019
P. 172
scorso), in materia di sanzioni applicate da un'autorità nazionale garante per la concorrenza sia
per violazione del diritto nazionale, che del diritto della UE.
6.14. La Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem affermando che “non osta a che
un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un’impresa, nell’ambito di una stessa
decisione, un’ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un’ammenda per
violazione dell’articolo 82 CE. In una situazione del genere l’autorità nazionale garante della
concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano
proporzionate alla natura dell’infrazione”.
6.15. Si è così aperto un fronte ulteriore sull'argomento, relativo alla violazione, con un'unica
condotta, di disposizioni di ordinamenti diversi.
6.16. Un'ulteriore applicazione pratica dei concetti di “bis” e di “idem” che dimostra quanto
l'argomento sia vivo, sempre aperto, e difficilmente racchiudibile in categorie, per cui esso non
potrà mai prescindere dall'esame del singolo caso concreto.
Indice
164