Page 167 - Bollettino I Semestre 2019
P. 167
9.1. All'inizio del 2010 il ricorrente è stato accusato di guida pericolosa e conduzione di veicolo
senza patente. Il pubblico ministero ha chiesto l'interdizione alla guida.
9.2. La Corte distrettuale lo ha condannato nell'aprile 2010 ad una multa con interdizione alla
guida fino al 4 settembre 2010.
9.3. Nel maggio 2010 la polizia ha imposto (amministrativamente) una nuova interdizione a
guidare per due mesi, a partire dal 5 settembre, per la conduzione del veicolo senza patente.
9.4. Il ricorrente ha lamentato di essere stato condannato due volte per lo stesso fatto.
9.5. La Corte ha ritenuto che il secondo divieto a guidare emesso dalla polizia nel procedimento
amministrativo era di natura penale, ma i due procedimenti erano intrinsecamente connessi, tali
da essere quasi uno unico, cosicché non vi è stata violazione del divieto di ne bis in idem.
10. Kapetanios e altri contro Grecia, 30 aprile 2015
10.1. Gli interessati erano accusati di contrabbando, ma sono stati assolti dalla Corte di primo
grado e di Appello. A livello amministrativo, invece, è stata imposta loro una sanzione pecuniaria
per importazione illegale.
10.2. Hanno lamentato la violazione del divieto.
10.3. La Corte ha osservato che le sanzioni amministrative erano in realtà di natura penale, e
perciò la domanda era ammissibile.
10.4. In sede penale, le assoluzioni divennero definitive nel 1992, 2000 e 1998. La Corte ha
ritenuto che non vi sarebbe stata violazione del divieto se le condanne pecuniarie fossero
intervenute con modalità tali quasi da integrare un unico procedimento, espressione di un'unica
volontà punitiva. Non essendo stato così, vi è stata violazione dell'art 4 del protocollo n. 7.
11. Igor Tarasov contro Ucraina, 16 giugno 2016
11.1. Il caso riguarda l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative contro il ricorrente a
seguito di un litigio in un bar.
11.2. La Corte ha ravvisato violazione dell'art 4 del protocollo n. 7 poiché entrambi i procedimenti
erano di natura penale e vi è stata duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto.
12. Rivard contro Svizzera, 4 ottobre 2016
12.1. Il ricorrente lamentava che l'imposizione di una multa da parte del tribunale penale seguita
dal ritiro della patente ad opera dell'autorità amministrativa per lo stesso fatto (superamento
limiti di velocità) fosse contrario al divieto di ne bis in idem.
159