Page 167 - Bollettino I Semestre 2019
P. 167

9.1. All'inizio del 2010 il ricorrente è stato accusato di guida pericolosa e conduzione di veicolo
            senza patente. Il pubblico ministero ha chiesto l'interdizione alla guida.


            9.2. La Corte distrettuale lo ha condannato nell'aprile 2010 ad una multa con interdizione alla
            guida fino al 4 settembre 2010.

            9.3.  Nel  maggio  2010 la  polizia ha imposto  (amministrativamente)  una  nuova  interdizione  a

            guidare per due mesi, a partire dal 5 settembre, per la conduzione del veicolo senza patente.

            9.4. Il ricorrente ha lamentato di essere stato condannato due volte per lo stesso fatto.


            9.5. La Corte ha ritenuto che il secondo divieto a guidare emesso dalla polizia nel procedimento
            amministrativo era di natura penale, ma i due procedimenti erano intrinsecamente connessi, tali
            da essere quasi uno unico, cosicché non vi è stata violazione del divieto di ne bis in idem.


            10. Kapetanios e altri contro Grecia, 30 aprile 2015

            10.1. Gli interessati erano accusati di contrabbando, ma sono stati assolti dalla Corte di primo

            grado e di Appello. A livello amministrativo, invece, è stata imposta loro una sanzione pecuniaria
            per importazione illegale.


            10.2. Hanno lamentato la violazione del divieto.

            10.3. La Corte ha osservato che le sanzioni amministrative erano in realtà di natura penale, e
            perciò la domanda era ammissibile.


            10.4. In sede penale, le assoluzioni divennero definitive nel 1992, 2000 e 1998. La Corte ha
            ritenuto  che  non  vi  sarebbe  stata  violazione  del  divieto  se  le  condanne  pecuniarie  fossero
            intervenute con modalità tali quasi da integrare un unico procedimento, espressione di un'unica

            volontà punitiva. Non essendo stato così, vi è stata violazione dell'art 4 del protocollo n. 7.

            11. Igor Tarasov contro Ucraina, 16 giugno 2016


            11.1. Il caso riguarda l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative contro il ricorrente a
            seguito di un litigio in un bar.

            11.2. La Corte ha ravvisato violazione dell'art 4 del protocollo n. 7 poiché entrambi i procedimenti

            erano di natura penale e vi è stata duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto.

            12. Rivard contro Svizzera, 4 ottobre 2016


            12.1. Il ricorrente lamentava che l'imposizione di una multa da parte del tribunale penale seguita
            dal ritiro della patente ad opera dell'autorità amministrativa per lo stesso fatto (superamento
            limiti di velocità) fosse contrario al divieto di ne bis in idem.



                                                           159
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172